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La Rappresentatività sale in cattedra

da Redazione

In ANIS l’avvocato Bugli ha presentato i punti della L. 59/2016. “Ora non possono più coesistere due contratti per lo stesso settore”.

ANIS Bugli

 

di Alessandro Carli

 

Decodificare e spiegare una legge, ma anche raccontare la genesi che ha portato alla sua pubblicazione e soprattutto le sue ricadute sul lavoro. A distanza di circa due mesi dall’entrata in vigore della Legge numero 59 del 2016 – “Della libertà e attività sindacale nei luoghi di lavoro della contrattazione collettiva e del diritto di sciopero” – voluta fortemente dall’Associazione Nazionale Industria San Marino e che cha ricevuto il placet dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL), il 7 luglio l’avvocato Alessandro Bugli ha tenuto un seminario di approfondimento, organizzato al fine di fornire alle imprese tutte quelle indicazioni utili per consentire un corretto esercizio dei diritti sindacali e per comprendere il nuovo quadro della contrattazione collettiva e di quella integrativa aziendale.

Una normativa, ha esordito Bugli, che “aggiorna la Legge numero 7 del 1961”, promulgata quando “il quadro economico di San Marino era, nei numeri, molto diverso da quello attuale” e che, nelle sue linee, “è piuttosto innovativa” in quanto, “a differenza delle economie occidentali, possiede regole fisse e certe”.

Dopo aver spiegato il nocciolo della L. 59/2016, ovvero che “non possano più coesistere due contratti per lo stesso settore”, l’avvocato ha passato a volo radente i 42 articolati della Legge, mettendoli a specchio – lì dove vi erano punti di affinità – con la L. 7/1961 e soffermandosi sui principali.

La legge stabilisce requisiti e condizioni per la registrazioni delle organizzazioni sindacali e datoriali, e afferma regole democratiche certe nella rappresentanza delle stesse organizzazioni.

Regole necessarie in primo luogo ai fini del diritto alla firma dei contratti collettivi nazionali, stabilendo che per ogni settore può essere sottoscritto un solo contratto con validità erga omnes, da parte delle organizzazioni che, in quello stesso settore, risultano essere maggiormente rappresentative. Il tutto, continuando a consentire la contrattazione aziendale o settoriale, che avrà valore unicamente per le aziende e i lavoratori rappresentati dalle organizzazioni firmatarie. I contenuti, prevede la Legge, non potranno essere peggiorativi rispetti ai contratti collettivi nazionali.


LIBERTÀ E ATTIVITÀ SINDACALE

In apertura, Alessandro Bugli ha parlato dei sindacati: “Esistono solamente se sono registrati in un apposito registro conservato presso gli Uffici Giudiziari del Tribunale”. La registrazione, ha rimarcato, “ha un pregio, quello cioè di fare un primo screening”.

Ma quali sono i “paletti”? In primis, lavoratori e datori possono iscriversi solamente a una organizzazione e che per farlo, oltre al contributo volontario dello 0,40%, devono versare un importo.

Si stringono le maglie anche per le OOSS. Per un’organizzazione sindacale è necessario che gli iscritti lavorino in almeno sei diversi settori e che rappresentino almeno il 4% del totale dei lavoratori. Per quel che concerne invece la registrazione di un’associazione datoriale, i datori di lavoro iscritti devono svolgere la propria attività in almeno sei diversi settori e impieghino alle proprie dipendenze almeno il 4% del totale dei lavoratori oppure che contino almeno 150 datori di lavoro iscritti che svolgano la loro attività anche in meno di sei settori. “Ai fini della registrazione – ha aggiunto -, per questa ipotesi, è necessario che almeno in uno dei settori di appartenenza i datori di lavoro iscritti impieghino alle proprie dipendenze almeno il 50% più uno dei dipendenti operanti nel settore medesimo”.

La Legge poi aggiunge, sempre per le associazioni datoriali, che la registrazione è consentita per l’organizzazione che rappresenti un unico settore purché la stessa conti un minimo di 100 datori di lavoro iscritti operanti in quel settore, alle cui dipendenze siano complessivamente impiegati almeno il 4% del totale dei lavoratori o almeno il 33% del totale dei lavoratori di quel settore. In subordine, qualora nel settore operino meno di 115 datori di lavoro, è possibile procedere alla registrazione di un’associazione datoriale a patto che questa conti tra i propri iscritti almeno l’85% dei datori di lavoro di quel determinato settore e che questi impieghino alle loro dipendenze il 4% del totale dei lavoratori o, almeno, il 50% più uno del totale dei lavoratori del settore interessato.

Chi misura il grado di rappresentatività? “Potrebbe farlo la controparte che siede al tavolo, giustamente la Legge prevede che sia appannaggio di un ente terzo, il Comitato Garante, composto da persone qualificate e super partes”.


EFFICACIA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

Ampio spazio è stato dedicato agli articoli 24-28 su cui, ha ammesso l’avvocato, “c’è stato un acceso dibattito in fase di gestazione”, soprattutto per il ruolo del Comitato Garante.

Il primo (art. 24) affronta il tema della “maggiore rappresentatività”, che significa, per la OOSS, “avere almeno un numero di iscritti pari al 5% del numero totale dei lavoratori occupati nel settore di riferimento”. Stessa aliquota minima di iscritti per le associazioni datoriali, purché impieghino almeno il 10% del totale dei lavoratori occupati nel settore di riferimento.

Chiarisce l’efficacia erga omnes del contratto collettivo di settore invece l’articolo 25. “Ma devono sussistere alcune condizioni” ha avvertito Bugli. In estrema sintesi, un contratto collettivo avrà efficacia di erga omnes e quindi varrà per tutto il settore, solo se sarà sottoscritto dall’organizzazione sindacale (o coalizione) alla quale risultino iscritti il “50%+1” dei lavoratori occupati in quel settore, e da un’associazione di datori di lavoro (o coalizione) iscritti che occupino sempre il “50%+1” dei lavoratori di quel settore.

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