L’impegno di legge era datato 2010, ecco il Decreto Delegato n. 46. Possibile l’invio di documenti con “servizi elettronici di recapito certificato”.
di Daniele Bartolucci
Anche San Marino avrà la sua PEC, anche se si chiameranno “servizi elettronici di recapito certificato qualificati”. A distanza di quasi sei anni dalla Legge 22 dicembre 2010 n.194, con la quale (art. 9) si prevedeva uno specifico provvedimento per l’individuazione di forme di semplificazione dei processi operativi amministrati attraverso una maggiore informatizzazione degli stessi, è approdato in Consiglio Grande e Generale il Decreto Delegato 11 aprile 2016 n.46, che “introduce l’utilizzo di servizi elettronici di recapito certificato qualificati per la trasmissione di documenti informatici al fine di ottimizzare il lavoro dell’Amministrazione, e di offrire agli utenti servizi più rapidi ed efficienti”, come annunciato dal Segretario agli Interni Giancarlo Venturini.
L’INVIO TELEMATICO VARRÀ UNA RACCOMANDATA
L’esigenza primaria delle aziende e dei cittadini è quella di superare l’onere di una raccomandata postale o, peggio, di doversi recare di persona in un Ufficio per la corretta consegna di documenti. E questo Decreto delegato assolve, finalmente, a questo compito. L’articolo 6 stabilisce infatti “che l’invio di messaggi elettronici tramite un servizio elettronico recapito certificato qualificato equivale alla spedizione per mezzo di posta raccomandata con avviso di ricevimento a prescindere dal fatto che la consegna dei suddetti messaggi avvenga su una casella di posta elettronica certificata qualificata. Questo”, spiega Venturini, “è l’elemento maggiormente distintivo rispetto alla PEC italiana per il funzionamento della quale occorre che entrambi interlocutori abbiano una casella PEC. In sintesi, l’uso di tale strumento garantisce la certezza della consegna del documento informatico in capo al destinatario identificato e la presunzione di integrità del documento stesso; invece ai fini dell’attribuzione della efficacia probatoria al documento informatico occorrerà che lo stesso sia elettronicamente firmato ai sensi della Legge 115/2005.
Pertanto soltanto se la comunicazione è dotata di firma elettronica avanzata da una casella di posta elettronica certificata qualificata, ciò equivarrà all’invio di un documento cartaceo sottoscritto dal mittente e trasmesso al destinatario con posta raccomandata con avviso di ricevimento”.
OBBLIGATORIO IN USCITA E FACOLTATIVO IN ENTRATA
La trasmissione di documenti informatici con recapito certificato può avvenire in due direzioni, ovviamente: dall’Amministrazione verso altri Uffici e operatori economici, oppure in entrata, quindi da altri Uffici o dagli operatori economici. In questo senso, il Decreto stabilisce all’art. 3 l’obbligo “in uscita” e specifica la facoltà di utilizzarlo “in entrata”, a secondo di chi sia il soggetto inviante. E’ sempre obbligatorio l’utilizzo dei servizi di recapito certificato qualificati nell’ambito delle comunicazioni fra la Pubblica Amministrazione e gli Enti (quindi internamente) e nell’ambito delle comunicazioni inviate dall’Amministrazione ai soggetti operatori economici (in uscita). In pratica, spiega il Segretario Venturini, “tale obbligo sussisterà soltanto per le comunicazioni elettroniche che l’Amministrazione, così come definita dalla legge 188/2011, invierà alle imprese ed ai liberi professionisti e pìù genericamente a coloro che sono dotati di un codice operatore economico, i quali invece potranno anche continuare ad inviare all’Amministrazione comunicazioni da una casella posta elettronica non certificata”. E per i semplici cittadini? “Per quanto riguarda i soggetti non operatori economici, si è previsto di consentire l’utilizzo di tali servizi su base volontaria. Il cittadino può decidere se accettare o meno di ricevere comunicazioni per via telematica dall’Amministrazione. In caso affermativo egli può, a sua volta, trasmettere comunicazioni in via telematica all’Amministrazione”.
MENO COSTI, PIÙ RAPIDA ED “EUROCOMPATIBILE”
La dematerializzazione dei flussi documentali porterà sostanziosi benefici in termini di costi, tempi e qualità per l’Amministrazione “e consentirà di liberare preziose risorse per introdurre ulteriori miglioramenti”, auspica Venturini. Inoltre, il provvedimento “accoglie e fa propri i principi stabiliti dal Regolamento (UE) N. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di servizi elettronici di recapito certificato”, spiega ancora Venturini, pur essendo tecnicamente un unicum. Infatti “si è ritenuto che la Repubblica di San Marino non potesse, per le proprie dimensioni, adottare le stesse soluzioni di altri contesti nazionali – come in Italia la posta elettronica certificata (PEC) – in quanto avrebbero comportato costi eccessivi e serie limitazioni sulla interoperabilità verso servizi di altri contesti nazionali”. In pratica, “questo provvedimento non lega la Repubblica di San Marino ad una particolare tecnologia, piattaforma o ad un particolare fornitore di servizi, ma consente di adottare le migliori scelte in funzione dell’evoluzione delle tecnologie e del mercato”.