Nell’ultima seduta del CGG lo Stato ha messo mano all’art. 26 del DL 172/2010.
Trasferimento della sede legale di società estere, nell’ultima seduta del CGG lo Stato ha messo mano all’art. 26 del DL 172/2010. Il DD 64/2016 specifica che “le disposizioni dell’art.26” sono valide a condizione che l’ordinamento di provenienza della società non vieti tale trasferimento e che il trasferimento della sede statutaria venga posto in essere nel rispetto dell’ordinamento di provenienza e dell’ordinamento sammarinese. Quest’ultimo punto comporta il rispetto, da parte dei soggetti interessati, degli operatori professionali e della PA complessivamente intesa, di adempimenti minimi. L’adozione di delibera di trasferimento della sede sociale della società estera deve essere redatta in forma autentica secondo le norme della legge dello Stato d’origine; deve inoltre essere assunta dagli organi competenti e secondo le modalità disposte dalla legge applicabile alla società in esame la cui sede si intende trasferire a San Marino. Deve inoltre essere corredata da traduzione in lingua italiana e, se necessario, di legalizzazione o di apostille. Sempre l’articolo unico rimarca che deve essere preventivamente depositata presso un notaio sammarinese, corredata dalla necessaria integrazione della documentazione della società. Va poi redatto lo statuto della società trasferita, da iscrivere nel Registro delle Società, il quale deve contenere disposizioni conformi alle norme inderogabili dell’ordinamento sammarinese, quali, in particolare, l’adozione della disciplina di uno dei tipi sociali previsti dall’ordinamento.