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San Marino, manutenzioni: un’altra leva importante

da Redazione

Ecco tutte le differenze tra ordinarie e straordinarie.

 

di Daniele Bartolucci

 

Una delle leve con cui rilanciare il settore edile è quella delle ristrutturazioni. E’ però tecnicamente errato pensare che gli interventi edilizi siano tutti ricompresi in tale ambito, perché anche la manutenzione degli edifici può essere una leva altrettanto valida per far lavorare il settore edile e artigiano ad esso collegato. In questo caso, va distinto – come farà il nuovo Testo Unico – tra ordinaria (art. 99) e straordinaria (100).

Per manutenzione ordinaria si intendono infatti tutti quegli interventi che “si applicano esclusivamente sulla superficie utile lorda esistente. Essi comprendono le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti”. Tali interventi “sono ammessi sulla generalità del patrimonio edilizio, nel rispetto delle norme di zona e della presente legge”, e “sono soggetti alla presentazione del solo modulo per la manutenzione da presentarsi presso l’Ufficio per l’Edilizia”, ma se effettuati su edifici di rilevante interesse storico richiedono la preventiva autorizzazione della Commissione preposta. Alcuni esempi pratici: manti di copertura, impermeabilizzazioni, tinteggiature, intonaci e rivestimenti interni ed esterni, infissi interni ed esterni, tende parasole, pavimenti interni ed esterni, controsoffitti. Oltre a questi, sono “ordinari” anche la demolizione e ricostruzione di tramezzi senza spostamento degli stessi, apertura e tamponatura di porte interne alle singole unità immobiliari che non alterino la planimetria, l’adeguamento dello spessore delle murature perimetrali, dell’involucro dell’edificio, delle coperture e dei solai, eseguiti all’interno o all’esterno dell’immobile o della struttura, per il risparmio energetico o l’isolamento acustico; le opere di abbattimento di barriere architettoniche che non modifichino la sagoma; cancelli, recinzioni leggere in rete metallica e legno non più alti di 1,2 m. Il comma 9 specifica meglio l’ambito industriale, in cui “costituiscono interventi di manutenzione ordinaria le opere e le modifiche necessarie a mantenere la sicurezza e la funzionalità degli impianti, salvo quanto indicato all’art. 172 del decreto delegato n.44/2012 e successive modifiche”.

Per manutenzione straordinaria invece, si intendono “le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari, non vi sia modifica nelle destinazioni d’uso”. Anche gli interventi di manutenzione straordinaria sono ammessi su tutti gli edifici esistenti “purché compatibili con le modalità d’intervento e i requisiti di qualità edilizia fissati della presente legge e sono soggetti, oltre alle norme di zona, alle prescrizioni sul decoro delle costruzioni”. Alcuni esempi pratici: costruzione e/o traslazione di partizioni interne che non siano assimilabili ad opere di arredo; realizzazione e/o spostamento di collegamenti verticali interni; demolizione e/o sostituzione di solai; rifacimento delle coperture; costruzione ex-novo di locali per servizi igienici senza aumento di volume; interventi di consolidamento strutturale; installazione di nuovi impianti tecnici prima non presenti(idraulico, elettrico, di riscaldamento, di ventilazione, del gas, di ascensore, ecc). E per gli edifici produttivi? “Costituiscono interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie al rinnovamento degli impianti e delle strutture ai fini dell’adeguamento a norme di sicurezza e di antinquinamento nonché quelle finalizzate a un ammodernamento del ciclo produttivo senza aumento di carico urbanistico, ulteriori a quelle indicate come manutenzione ordinaria al precedente articolo”.

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