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San Marino, etichettatura carni: fissate le nuove regole

da Redazione

Il DD numero 50 del 2016 fa chiarezza sui procedimenti da seguire. Le differenze tra suini, ovini, caprini e volatili, nel segno della tracciabilità.

 

Proprio a ridosso della 18esima Fiera agricola (29 aprile – 1 maggio), è stato promulgato il Decreto Delegato numero 50 del 2016 (il documento è già online sul sito del Consiglio Grande e Generale), che fa chiarezza sull’etichettatura delle carni fresche, refrigerate o congelate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili, fissando le norme riguardanti l’indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza.

 

IL FATTORE “TRACCIABILITÀ”

E’ stato stabilito, in prima battuta, che gli operatori del settore alimentare, in ogni fase della produzione e distribuzione delle carni, devono utilizzare di un sistema di identificazione e di registrazione in modo da garantire “il collegamento tra le carni e l’animale, o il gruppo di animali, da cui sono state ottenute” (durante la fase di macellazione, chiarisce il DD, “la responsabilità di tale collegamento spetta al macello”) ma anche la trasmissione, insieme alle carni, delle informazioni relative alle indicazioni (…) agli operatori nelle successive fasi di produzione e distribuzione.

L’operatore del settore alimentare che confeziona o etichetta la carne è tenuto poi a garantire la correlazione tra il codice della partita che identifica la carne fornita al consumatore o a una collettività, e la relativa partita, o le partite, di carne da cui è costituita la confezione o la partita etichettata.

Tutte le confezioni con lo stesso codice di partita devono corrispondere alle stesse indicazioni.

 

ETICHETTATURA DELLA CARNE

Andiamo al nocciolo: l’etichetta delle carni destinate al consumatore finale o a una collettività, deve contenere una serie di indicazioni. In prima battuta, il nome dello Stato membro UE o del paese terzo in cui ha avuto luogo l’allevamento indicato come “Allevato in: (nome dello Stato membro o del paese terzo)”, conformemente ad alcuni criteri. Per i suini, nel caso in cui l’animale abbattuto sia di età superiore a sei mesi, il nome dello Stato membro UE o del paese terzo in cui si è svolto l’ultimo periodo di allevamento di almeno quattro mesi. Nel caso in cui l’animale abbattuto sia di età inferiore a sei mesi e con un peso a vivo di almeno 80 kg, il nome dello Stato membro UE o del paese terzo in cui si è svolto l’allevamento dopo che l’animale ha raggiunto i 30 kg. Infine, nel caso in cui l’animale abbattuto sia di età inferiore a sei mesi e con un peso a vivo inferiore a 80 kg, il nome dello Stato membro UE o del paese terzo in cui ha avuto luogo l’intero periodo di allevamento.

Qualche diversificazione per gli ovini e i caprini: per loro si parla di Stato membro UE o del paese terzo in cui ha avuto luogo l’intero periodo di allevamento.

Per i volatili invece si parla di “l’ultimo periodo di allevamento di almeno un mese”, o, nel caso in cui l’animale abbattuto sia di età inferiore a un mese, “dello Stato membro UE o del paese terzo in cui ha avuto luogo l’intero periodo di allevamento dopo che l’animale è stato immesso all’ingrasso”.

Qualora il periodo di allevamento non sia stato raggiunto in nessuno degli Stati membri UE né dei paesi terzi in cui l’animale è stato allevato, l’indicazione è sostituita da “Allevato in: vari Stati membri dell’UE” o, nel caso in cui le carni o gli animali siano stati importati nell’Unione, da “Allevati in: vari paesi extra UE” o “Allevati in: vari paesi dell’UE e paesi extra UE”.

Se più pezzi di carne, della stessa specie animale o di specie diverse, corrispondono a indicazioni di etichettatura diverse, conformemente ai commi precedenti e sono presentate nella stessa confezione al consumatore o a una collettività, l’etichetta indica per ciascuna specie, l’elenco dei relativi Stati membri UE o paesi terzi e il codice della partita che identifica le carni fornite al consumatore o alla collettività.

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