Home FixingFixing Scambio di dati tra dichiaranti di una medesima sostanza

Scambio di dati tra dichiaranti di una medesima sostanza

da Redazione

Lo prevede il Regolamento REACH, emanato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea. Devono essere sempre chiare e comprensibili. Ecco le “tre voci” per l’iter corretto.

 

Condivisione delle informazioni, equità e non discriminazione, ma anche il rapporto tra sostanze e registrazione. In Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea è stato emanato il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/9 della Commissione relativo alla trasmissione comune di dati e alla condivisione di dati a norma del Regolamento REACH.

Vediamo i punti salienti.

I dichiaranti della stessa sostanza sono tenuti a scambiarsi informazioni in maniera chiara e comprensibile. La condivisione dei dati deve comprendere le seguenti voci:

a) l’elenco per voce dei dati da condividere, compreso il costo di ogni voce e una descrizione delle prescrizioni in materia di informazione di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006 cui ciascun costo corrisponde, spiegando in che modo i dati da condividere soddisfano le prescrizioni in materia di informazione;

b) l’elenco per voce e la giustificazione di eventuali costi per la creazione e la gestione dell’accordo di condivisione dei dati e la trasmissione comune delle informazioni tra dichiaranti della stessa sostanza, a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006, applicabili a tale accordo di condivisione dei dati;

c) un modello di condivisione dei costi, che comprende un meccanismo di rimborso.

 

UNA SOSTANZA, UNA REGISTRAZIONE

Spetta all’Agenzia garantire che tutti i dichiaranti della stessa sostanza siano associati nella stessa registrazione.

Quando l’Agenzia autorizza un dichiarante potenziale di una sostanza già registrata a fare riferimento alle informazioni da lui richieste in conformità, essa provvede affinché qualsiasi successiva trasmissione di informazioni da parte di tale potenziale dichiarante confluisca nella trasmissione comune per tale sostanza.

Se un dichiarante potenziale ha adempiuto ai suoi obblighi e si è assicurato che non è tenuto a condividere gli esperimenti su animali vertebrati ai fini della sua registrazione, egli può decidere di procedere a una trasmissione separata di tutte o di parte delle informazioni in questione.

In questi casi, il dichiarante potenziale informa gli eventuali precedenti dichiaranti di tale sostanza in merito alla sua decisione.

Egli ne informa anche l’Agenzia che è tenuta ad assicurare che questa trasmissione separata, effettuata a norma, confluisca nella registrazione esistente per tale sostanza.

 

EQUITÀ E NON DISCRIMINAZIONE

Ogni dichiarante di una sostanza deve condividere unicamente i costi delle informazioni che è tenuto a trasmettere all’Agenzia per soddisfare le prescrizioni in materia di registrazione. Il modello di condivisione dei costi si applica a tutti i dichiaranti di tale sostanza, compresi gli eventuali futuri dichiaranti che aderiscono all’accordo di condivisione di dati in una fase successiva. Il modello di condivisione dei costi include, per tutti i dichiaranti di una determinata sostanza, le disposizioni relative alla condivisione dei costi legati ad un’eventuale decisione di valutazione della sostanza in questione. Ai fini di un accordo su un particolare modello di condivisione dei costi occorre tenere conto anche dei fattori seguenti: il numero stimato di dichiaranti potenziali della sostanza in questione e la possibilità di futuri obblighi aggiuntivi di informazione per tale sostanza, diversi da quelli derivanti da un’eventuale decisione di valutazione della sostanza.

Forse potrebbe interessarti anche:

Lascia un commento