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Agevolazione Irap stagionali, vale anche per le assunzioni effettuate nel 2016

da Redazione

L’agevolazione Irap spetta dal 2016 anche in funzione dei contratti stipulati nel corso del 2015 fra azienda e lavoratore, purché nel biennio 2015-2016 abbia lavorato almeno 120 giorni. Dal question time di ieri pomeriggio in commissione Finanze della Camera arriva un chiarimento positivo che rende ulteriormente vantaggioso il recupero della riduzione Irap prevista dall’emendamento del deputato PD riminese Tiziano Arlotti alla legge di stabilità 2016. E’ lo stesso parlamentare a riferirlo: “Le assunzioni a tempo determinato nel 2016 daranno diritto, se già nell’anno 2015 i lavoratori erano stati assunti nella stessa azienda, al recupero della riduzione Irap purché nei due anni 2015-2016 abbiano lavorato almeno 120 giorni. E’ la conferma del principio di fidelizzazione che vogliamo favorire nel lavoro stagionale, anche per contrastare l’uso indiscriminato dei voucher”.

L’articolo 1, comma 73, della legge di stabilità per il 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208) ha concesso un’agevolazione IRAP sul costo del lavoro per l’assunzione dei lavoratori stagionali per almeno 120 giorni, ricorda Arlotti. Il costo del lavoro è deducibile, ai fini Irap, a decorrere dal secondo rinnovo contrattuale con lo stesso datore di lavoro nel limite massimo del settanta per cento. “Gli uffici dell’amministrazione finanziaria, rispondendo ad un documento di sindacato ispettivo il 28 gennaio 2016, hanno già chiarito che il calcolo dei 120 giorni possa intendersi riferito ai giorni effettivi di impiego, computando anche quelli relativi al primo contratto di assunzione. La norma vale a decorrere dal periodo d’imposta 2016, per cui, anche alla luce dei chiarimenti interpretativi già forniti, uno stesso datore di lavoro, che rinnovi un contratto di lavoro nell’anno 2016 allo stesso lavoratore stagionale che aveva già lavorato per lui nell’arco del 2015, potrà già fruire della deduzione IRAP”.

Come confermato dal ministero delle Finanze nel question time di ieri, datori di lavoro potranno dunque ottenere, già nella dichiarazione relativa all’anno 2016, la deduzione IRAP sul secondo rinnovo contrattuale allo stesso lavoratore stagionale che avvenga nell’arco dell’anno 2016, se lo avevano già assunto una prima volta nell’anno 2015, purché esso sia impiegato complessivamente per almeno 120 giorni nei due anni.

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