Home categorieComunicati Stampa San Marino, CNLP: ultima spiaggia di democrazia tra “Pubblico” e Privato

San Marino, CNLP: ultima spiaggia di democrazia tra “Pubblico” e Privato

da Redazione

SAN MARINO – La Commissione Nazionale Libere Professioni, in breve C.N.L.P., ha recentemente richiesto alle Segreterie di Stato Giustizia e Territorio competenti, spiegazioni e corretta interpretazione sulla normativa di legge, in particolare sull’esercizio della libera attività professionale in territorio sammarinese, nelle more di approvazione del Delegato n. 181 del 10/12/2015.

Sono stati chiesti appuntamenti e dato disponibilità alle varie Segreterie di Stato per discutere sul da farsi e chiarire alcuni aspetti per noi fondamentali sul rapporto Pubblico/Privato, ma i tempi lunghi di risposta, che ancora non hanno potuto, purtroppo, far identificare una data d’incontro, ci impongono di chiarire la nostra posizione in merito, constatando che il Governo ha messo in approvazione del Consiglio Grande e Generale il Decreto Delegato n. 181/2015 a partire dal giorno 18 Febbraio.

Il recentissimo Decreto Delegato n. 181 del 10/12/2015, pur trattando specificatamente la sola materia tecnica di progettazione, direzione lavori e collaudo delle strutture antisismiche, ha di fatto inopinatamente e proditoriamente inserito, a nostro avviso, all’Art. 23 le “Competenze dei tecnici Abilitati” ed al comma “e” di fatto abilita alla progettazione e direzione lavori generica e generale pubblica e privata, con anche il deposito dei progetti legali, tutti i Tecnici dipendenti della Pubblica Amministrazione, anche in assenza dei requisiti abilitanti controllati e controllabili solo dagli stessi Ordini Professionali aderenti alla C.N.L.P. (in particolare il controllo della frequenza dei Corsi Formativi obbligatori annuali, dei titoli di studio equiparati, il superamento degli esami di Stato, della regolarità di iscrizione all’Albo od Ordine di pertinenza, sia per i residenti che per i non residenti, ecc.).

In particolare gli Ordini Professionali del settore Tecnico (Geologi, Ingegneri, Architetti, Geometri e Periti Industriali), osservano che i “tecnici” afferenti ai loro Ordini ma dipendenti della Pubblica Amministrazione o da Società private, pur eseguendo legittima attività di consulenza tecnica afferente ai loro titoli, compiti ed uffici, non possono sottoscrivere e firmare progetti legali, collaudi, direzioni lavori e coordinamento in materia di sicurezza nei cantieri, ecc. e quindi tutto quanto occorrente alle progettazioni esecutive, i calcoli strutturali, le relazioni geologico tecniche esecutive, e tutto quanto fa parte di specifiche abilitazioni professionali post laurea/diploma.

Ad esempio tutti i Progetti Esecutivi e Legali elaborati tuttora ed eseguiti in parte da tecnici dipendenti da Ufficio Progettazione ed Aziende Pubbliche con deposito pubblico e conseguente approvazione dall’Ufficio Urbanistica a nostro parere non possono essere accettati dal preposto Ufficio in quanto carenti della legittimità del controllo dei requisiti del professionista, della sua libera determinazione e degli obblighi a lui sottesi per l’esercizio della libera attività con tutti gli oneri conseguenti, non di meno la regolare domiciliazione, le abilitazioni e formazioni obbligatorie post laurea/diploma.

A nostro avviso tutte queste attività sono oggetto solo di Libera attività Professionale degli iscritti all’Albo dei Singoli Ordini, e non al solo Ordine dove sono inseriti tutti coloro aventi i titoli di base ma non esercitanti per loro scelta o per vari motivi.

A supporto di quanto asserito ricordiamo gli articoli 1, 2 e 3 della Legge n. 28 del 20/2/1991 a cui facciamo espresso riferimento ed in particolare all’art. 2 che prevede specificatamente “…. autonomia decisionale nella determinazione delle modalità di perseguimento dei risultati, nonché l’assunzione di responsabilità diretta e personale in relazione alla prestazioni professionali svolte” che non possono essere garantite da chi ha un Datore di Lavoro, sia pubblico che privato.

Per questo motivo la Commissione Nazionale Libere Professioni ha richiesto l’abrogazione della lettera e) del comma 1 dell’art. 23 relativo al D.D 181/2015 e, in caso contrario, si riserva ogni eventuale azione nei confronti di chiunque, dipendente pubblico o privato, sottoscriva progettazione esecutiva e legale senza averne i requisiti di legge.

 

Dr. Fabio Pedini – Presidente CNLP

Forse potrebbe interessarti anche:

Lascia un commento