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Canone tv, balzello in Italia, piccola tassa a San Marino

da Redazione

Il principio resta il possesso di apparecchi “atti o adattabili”, chi non li ha può non pagare. Nuove regole anche sul Titano: chiamati a pagare 20 euro circa 13.000 capifamiglia.

 

di Daniele Bartolucci

 

Il canone tv rientra da sempre nel novero dei “balzelli” più criticati dai cittadini italiani, e, nonostante l’entità fortemente ridotta, probabilmente anche da quelli sammarinesi. Ma non è solo una questione di vocabolario (imposta in Italia, tassa a San Marino) o di prezzo, perché se è vero che in Italia “mamma RAI” chiede quest’anno 100 euro e l’antica Repubblica solo 20 euro, le differenze sono molte a partire dal fatto che in Italia l’imposta serve a sostenere il bilancio della RAI, a San Marino, essendo una tassa, finisce unicamente nel Bilancio dello Stato e non in RTV (anche perché la tassa c’era già molto tempo prima). Differenze che trovano ancora più evidenza negli ultimi interventi legislativi che riguardano la riscossione del canone, avvenuti sia in Italia che sul Monte Titano. L’introduzione dell’imposta (così è descritta dalla Corte di Cassazione sentenza nr. 85249/1993) nella bolletta elettrica a partire dal 2016, infatti, si accompagna al nuovo Regolamento sammarinese, il n.18, approvato lo scorso 17 dicembre che disciplina le “modalità di riscossione della tassa sugli apparecchi radiotelevisivi”.

 

PAGA CHI HA APPARECCHI “ATTI O ADATTABILI”

Nonostante gli interventi occorsi negli anni, il principio alla base del canone radiotelevisivo affonda le sue radici agli albori delle telecomunicazioni, nel 1938 per quanto riguarda l’Italia, nel 1927 (poi nel 1941 il primo regolamento) per quanto riguarda San Marino, ed è più o meno lo stesso in entrambi i Paesi, ovvero il possessore di “apparecchi atti o adattabili” alla ricezione di programmi radiotelevisivi è obbligato al pagamento di un canone annuale (o imposta, come detto, per l’Italia, o tassa, per San Marino). Questo significa che in entrambi i Paesi è previsto quindi anche il caso di non-possesso, per cui chi non possiede tali apparecchi può non pagare il dovuto. E’ chiaro che con l’avvento di internet e lo sviluppo degli smartphone, il dubbio che si possa vedere la Tv anche da altri “apparecchi” sia diventato sempre più forte, tanto che l’Italia con nota del MEF del 22/2/2012 ha definitivamente chiarito che se computer o altri device (tablet e smartphone) non sono in grado di ricevere il segnale digitale terrestre o satellitare, non sono soggetti al pagamento. Anche se possono riprodurre programmi e altro attraverso il collegamento internet (che comunque è soggetto già ad alcune tassazioni in merito ai contenuti). Anche a San Marino è già stato chiarito che la norma riguardi solo le televisioni.

 

L’ITALIA E LA NUOVA “PRESUNZIONE” DI POSSESSO

Con la Legge di Stabilità 2016 il canone RAI verrà riscosso dai gestori del servizio elettricità, secondo il principio per cui chi possiede una linea elettrica possiede (o potrebbe possedere) anche una televisione. Le critiche in tal senso non sono mancate, ma la determinazione del Governo non è venuta meno, sostenuta – in parte – anche dalla necessità di limitare fortemente le possibilità di evasione dell’imposta. La nuova impostazione, quindi, pur tenendo fede al principio del possesso dell’apparecchio, è quella di far pagare il canone a tutti coloro che già hanno un’utenza per la fornitura dell’energia elettrica presso la propria abitazione. Infatti viene specificato che tale abitazione sia quella in cui si ha la residenza anagrafica, e il pagamento di un canone avverrà una volta sola su quella bolletta anche se si possiedono più case.

 

A SAN MARINO SI FANNO I CONTI SUI CAPIFAMIGLIA

A differenza dell’Italia, San Marino adotta un altro sistema, per cui chi deve pagare la tassa annuale è il capofamiglia. Secondo il Regolamento appena approvato, “tutti i nuclei familiari risultanti all’Anagrafe alla data del 2 gennaio di ogni anno sono iscritti nel ruolo per la riscossione della tassa sugli apparecchi radiotelevisivi”. Per coloro che hanno già denunciato il possesso degli apparecchi, lo Stato considera rinnovata tale dichiarazione (e di conseguenza si aspetta che nella Cartella Unica delle Tasse venga corrisposto il canone annuale), mentre per chi non ha ancora dichiarato il possesso, ” l’Ufficio del Registro e Conservatoria invia comunicazione entro il 15 gennaio di ogni anno per avvisare che saranno tenuti al pagamento della tassa”. Lo Stato considera quindi quali soggetti passivi del canone tutti i capifamiglia, esclusi quelli che hanno dichiarato o dichiareranno il non possesso. Infatti “unitamente all’avviso, l’Ufficio invia un modulo con cui il contribuente può dichiarare di non possedere alcun apparecchio radiotelevisivo”. Il nuovo Regolamento, che ha semplificato le cose per i cittadini e per l’operatività degli Uffici pubblici, apportando la necessaria chiarezza e tempistica, specifica che “non è iscritto a ruolo, il contribuente che dichiari di non possedere apparecchi radiotelevisivi entro il termine perentorio del 15 febbraio. La dichiarazione ha efficacia per due anni, e quindi per l’anno in corso e per l’anno successivo, salvo che nel frattempo sia resa denuncia di possesso di tali apparecchi presso l’Ufficio”. Inoltre, “la dichiarazione di non detenzione può essere resa o rilasciando apposita dichiarazione presso l’Ufficio del Registro e Conservatoria o compilando ed inviando il modulo ricevuto con l’avviso allo stesso Ufficio tramite raccomandata con avviso di ricevimento”. Il Regolamento prevede anche la verifica: “La Polizia Civile, la Gendarmeria e la Guardia di Rocca controllano che le dichiarazioni di non possedere alcun apparecchio siano veritiere”. Non è comunque specificato se potranno entrare nelle case dei cittadini o come potranno controllare il possesso o meno di tali apparecchi. Controlli comunque verranno eseguiti, incrociando i dati già in possesso alla Pubblica Amministrazione. Gli stessi dati che hanno permesso all’Ufficio del Registro di inviare, come da regolamento, circa 1.000 avvisi ad altrettanti capifamiglia che non hanno mai pagato la tassa (perché nuovi) o non hanno dichiarato ancora il non-possesso.

L’anno scorso sono stati quasi 13.000 i capifamiglia che hanno pagato la tassa, con un incasso per lo Stato di – stimabili – 260.000 euro.

Le stime andrebbero poi aggiornate con il numero delle attività economiche chiamate a pagare la tassa in quanto “traggono vantaggio” dal possesso dei televisori (indicativamente, bar, ristoranti e alberghi, eccetera), ma a quanto pare sono veramente pochi gli operatori economici che la versano, meno di un centinaio.

 

LA NOVITA’ OLTRECONFINE

Con l’arrivo del digitale terrestre e dell’utilizzo degli impianti satellitari, la diffusione dei segnali delle reti italiane oltreconfine è diventato ormai un dato di fatto, per cui qualcuno si potrebbe interrogare se anche dall’estero si debba corrispondere un canone per il servizio ottenuto, anche se in maniera casuale. L’impossibilità di tale richiesta è nella norma stessa del canone RAI, per cui non è un contratto di servizio, ma appunto un’imposta legata al possesso di determinati apparecchi, ovviamente se questi sono detenuti in territorio italiano: altrimenti, al pari di San Marino, si potrebbe chiedere un canone anche a francesi, austriaci, svizzeri e a diversi cittadini della costa slava. Quindi no, anche se si ricevono programmi RAI non si deve pagare alcunché da San Marino. Diverso è invece il discorso per chi ha una casa in Italia: la residenza a San Marino non li esclude (e non li escludeva nemmeno in passato) infatti dal dover pagare l’imposta, cosa che quest’anno sarà ancora più semplice da evidenziare grazie al binomio bolletta/televisione. Sul sito www.canonerai.it in cui vengono elencate le novità della Legge di Stabilità 2016, c’è infatti la domanda precisa: “Sono residente all’estero, possiedo una casa in Italia, devo pagare il canone tv?”.

La risposta è: “Sì, in quanto la residenza in un Paese estero non esonera dal canone tv se sono presenti apparecchi televisivi all’interno dell’abitazione situata in Italia”.

In pratica, è sempre stato obbligatorio pagare il canone e continua ad esserlo anche per i sammarinesi che hanno una seconda casa nel Belpaese o per i tanti italiani che hanno la residenza sul Monte Titano, ma restano possessori della casa italiana, a patto che ci sia una televisione all’interno. Poi c’è il caso – nemmeno tanto raro – di quei sammarinesi che hanno trasferito la propria residenza in Italia in tale abitazione: a loro non resta che aspettare la prima bolletta della luce con i 100 euro aggiuntivi.

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