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Contrasto alla pedofilia a San Marino, le precisazioni della Segreteria di Stato agli Esteri

da Redazione

In merito alle notizie di stampa diffuse nella giornata di ieri sul contrasto alla pedofilia a San Marino, la Segreteria di Stato per gli Affari Esteri intende fornire alcune precisazioni, tenuto conto dei necessari richiami ai pertinenti strumenti internazionali.

In seguito all’adozione della legge n. 61 del 30 aprile 2002 “Legge per la repressione dello sfruttamento sessuale dei minori”, che ha disciplinato ex novo le azioni in capo agli organi di Polizia e regolamentato le attività consentite in ambito investigativo per la individuazione e repressione dei misfatti finalizzati alla diffusione, distribuzione, divulgazione e pubblicizzazione di materiale pedopornografico, nel 2010 è entrata in vigore – grazie all’adesione di San Marino tra i primi Stati a ratificarla – la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla protezione dei bambini contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale, più comunemente denominata “Convenzione di Lanzarote”, aperta alla firma il 25 ottobre 2007.

Tale normativa multilaterale è il primo strumento giuridico internazionale che qualifica l’abuso sessuale nel cosiddetto “cerchio di fiducia” quale crimine, non limitandosi a punire solamente l’uso commerciale determinato dalla circolazione di immagini pedopornografiche.

L’articolo 20 della Convenzione elenca, tra l’altro, tutti i comportamenti concernenti la pornografia infantile che debbono essere sanzionati: la produzione di materiale pedopornografico, l’offerta o la messa a disposizione di tale materiale e la sua diffusione o trasmissione, il procurare per sé o per altri immagini pedopornografiche ed anche il possesso o l’accesso a immagini di pornografia infantile con cognizione di causa.

La Convenzione è stata concepita come uno strumento di natura vincolante per i Paesi membri, tale da rappresentare un effettivo valore aggiunto rispetto agli strumenti già esistenti; a tal riguardo, appare utile richiamare l’articolo 1 della Dichiarazione dei diritti dei cittadini e dei principi fondamentali dell’ordinamento sammarinese, laddove è stabilito che “gli accordi internazionali in tema di protezione delle libertà e dei diritti dell’uomo, regolarmente stipulati e resi esecutivi, prevalgono in caso di contrasto sulle norme interne”, anche in assenza, quindi, di un successivo recepimento delle stesse.

Risulta inoltre opportuno segnalare che in seguito all’adozione, lo scorso dicembre, del Primo Rapporto del Comitato di Lanzarote del Consiglio d’Europa – il Comitato di esperti al quale San Marino partecipa attivamente con un proprio rappresentante – sono attualmente allo studio della Direzione Affari Giuridici del Dipartimento Affari Esteri le opportune modifiche legislative, tese all’ulteriore miglioramento della normativa esistente.

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