Home FixingFixing Imprese, gli incentivi per l’occupazione femminile inseriti nel DL 188/2015

Imprese, gli incentivi per l’occupazione femminile inseriti nel DL 188/2015

da Redazione

Ecco quali sono, i requisiti richiesti e chi può ottenere gli sgravi contributivi.

 

di Alessandro Carli

 

San Marino ha varato una serie di interventi urgenti in materia di occupazione e di incentivo all’occupazione femminile. Proprio alla fine del 2015 è stato difatti promulgato e mandato a pubblicare il Decreto Legge numero 188 del 22 dicembre, che ratifica (e rende operativo) il DL numero 157 del 2015.

Solamente per le imprese che non abbiano fatto ricorso alla mobilità, nei 6 mesi precedenti all’entrata in vigore del DL con più di trenta lavoratori dipendenti dei quali almeno il 60% siano donne provenienti dalle liste di avviamento al lavoro, si applica uno sgravio sui contributi a carico dell’impresa pari al 50% per 5 anni per tutti i nuovi lavoratori assunti, dalle liste di avviamento al lavoro in mansioni non dirigenziali.

Le imprese che, successivamente all’entrata in vigore del DL 188 abbiano sottoscritto un accordo occupazionale che preveda l’assunzione di lavoratori nel rispetto dei requisiti richiesti, possono accedere agli sgravi contributivi per i lavoratori assunti dalle liste di avviamento al lavoro. Qualora, dalla data di sottoscrizione dell’accordo occupazionale, non vengano raggiunti, entro 12 mesi, gli sgravi contributivi decadono e le imprese sono tenute al reintegro, all’ISS, delle somme corrispondenti agli sgravi contributivi di cui abbiano beneficiato. Lo sgravio contributivo si applica anche qualora il lavoratore venga assunto ai sensi della normativa che stabilisca incentivi per l’assunzione per diverse tipologie contrattuali: in tal caso, per la sola parte relativa alla decontribuzione a favore dell’impresa, si può applicare la normativa che stabilisce le migliori condizioni nell’ambito dei cinque anni.

Gli sgravi contributivi – precisa il DL – non sono cumulabili con altre forme di decontribuzione previste dalla normativa vigente.

Al fine dell’applicazione di quanto previsto, è demandata all’Ufficio Contributi dell’Istituto per la Sicurezza Sociale e all’Ufficio del Lavoro la verifica del mantenimento dei requisiti.

In caso di perdita dei requisiti, a decorrere dal mese successivo, decadono gli sgravi contributivi previsti dal Decreto Legge e tornano ad avere corso eventuali altre tipologie di decontribuzione previste dalla normativa vigente per il periodo residuo.

Nel caso in cui il rapporto di lavoro si interrompa per causa non imputabile al lavoratore, durante l’applicazione della decontribuzione, l’impresa è tenuta a reintegrare all’Istituto per la Sicurezza Sociale, la somma corrispondente agli sgravi contributivi di cui abbia beneficiato.

Gli sgravi non si applicano per le nuove assunzioni di lavoratori che abbiano svolto attività lavorativa per la medesima impresa negli ultimi 12 mesi. I costi relativi all’applicazione del presente articolo sono posti a carico del Bilancio dello Stato sul capitolo 2-4-7460 dedicato al “Fondo speciale per interventi sull’occupazione e contenimento del costo del lavoro”.

Gli sgravi contributivi si applicano alle assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2016; per le stesse permangono gli sgravi nei termini previsti dal DL. Al fine di accedere agli incentivi e sgravi contributivi per l’assunzione di lavoratori previsti dal Decreto Legge nonché da tutte le norme in materia, l’Ufficio del Lavoro è tenuto a verificare la regolare posizione contributiva del datore di lavoro richiedente.

L’accertamento del mancato versamento delle contribuzioni riferite a tutti i lavoratori, per almeno due mensilità consecutive, effettuato da parte dell’Ufficio Contributi dell’ISS, durante il percepimento di incentivi e/o sgravi contributivi per l’assunzione di lavoratori, dà luogo alla revoca immediata degli stessi e alla restituzione di quanto percepito. Sono esclusi dal percepimento di incentivi e/o sgravi contributivi per l’assunzione di lavoratori le imprese che siano di fatto continuità negli assetti proprietari con imprese preesistenti, fatto salvo che queste non si configurino come rilevamento delle stesse. Infine, il rilevamento di imprese da parte di parenti e affini fino al secondo grado esclude la possibilità di accedere ad incentivi e/o sgravi contributivi per l’assunzione di lavoratori.

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