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Sparare per legittima difesa: in casa sì, in azienda no

da Redazione

Solo nelle abitazioni si possono detenere armi, vietato nei negozi e negli uffici, anche pubblici. Furti e rapine, in Consiglio arriva la modifica proposta dall’UPR al Codice Penale.

 

di Daniele Bartolucci

 

Legittima difesa: in Italia il dibattito è incandescente, stante i ripetuti casi di ladri e rapinatori feriti, se non uccisi, dalle loro vittime. A San Marino per fortuna non esistono casi del genere, anche se la percezione di insicurezza è abbastanza alta tra la popolazione e la parola ‘ronda’ è già divenuta comune nel linguaggio quotidiano. Meglio prevenire, insomma. Anche perché è nota a tutti la funzione deterrente di una norma sulla legittima difesa che privilegi il diritto del derubato/rapinato e non l’incolumità del ladro/rapinatore (come è in Italia). Di questo se ne sono fatti portatori i Consiglieri dell’Unione per la Repubblica, che hanno presentato un progetto di legge per modificare l’art. 42 del Codice Penale (Capitolo IV), aggiungendo il seguente comma: “Sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente nella propria o nell’altrui abitazione o in altro luogo di privata dimora usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere la propria o la altrui incolumità ovvero i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione”. Per la cronaca, la proposta è stata presentata a febbraio e arriverà in Consiglio solo in questi giorni, quasi un anno per discuterne i contenuti.

“La funzione di questa norma”, si legge nella relazione dell’UPR che accompagna il progetto di legge, “è quella di accordare una tutela rafforzata al domicilio contro indebite intrusioni che possono porre in pericolo I’incolumità delle persone presenti. La nuova disciplina si rende necessaria per un efficace contrasto alla criminalità, sempre più temuta in ragione della frequenza con cui vengono commessi reati penetrando nelle mura domestiche, quando è difficile o impossibile ottenere l’aiuto di altri, quando l’intimità rende i cittadini più vulnerabili rispetto alle aggressioni”. Premessa d’obbligo, “è noto che il riconoscimento della legittima difesa si presta a varie interpretazioni. La questione più spinosa concerne al valutazione della proporzione tra difesa ed offesa, perché implica una valutazione e un bilanciamento degli interessi da tutelare, delle offese, ma anche dei mezzi a disposizione dell’aggredito e di tutte le circostanze della situazione concreta. La valutazione del requisito della proporzione è resa ancor più problematica nei casi i beni in conflitto siano tra loro eterogenei: si pensi al caso di colui che invoca la legittima difesa perché ha sparato un colpo di fucile all’indirizzo di un individuo che si era introdotto nella camera da letto, impossessandosi di un orologio riposto nel comodino. Il problema è affrontato e risolto dalla nuova norma che scrimina la lesione della persona al fine di tutelare la propria o l’altrui incolumità ovvero i propri e gli altri beni solo quando vi è pericolo d’aggressione e quando non vi è desistenza”. In pratica, “non può essere considerato legittimo l’uso delle armi contro chi si sta dando alla fuga dopo aver abbandonato la refurtiva”. Ovvero, “chi spara al ladro che si è dato alla fuga non è giustificabile, essendo venuto meno ogni pericolo di aggressione e, conseguentemente, ogni esigenza di protezione dei propri beni”. “La portata della norma, rispetto alla analoga riforma introdotta nell’ordinamento italiano, appare significativamente circoscritta al fine di evitare che, col pretesto della legittima difesa, venga legittimato, di fatto, il farsi giustizia da sé”. Detto questo, “con precisi limiti”, ribadiscono dall’UPR, “una riforma dell’attuale disciplina si impone per evitare pericolose discrepanze interpretative: l’introduzione della valutazione della proporzionalità basato su parametri prefissati, assottiglia infatti la discrezionalità del giudice e restituisce certezza al diritto”.

 

ARMI IN CASA, MA NON IN AZIENDA O IN NEGOZIO

Va ricordato che sul Titano “l’uso delle armi può essere considerato legittimo solo nel domicilio. Ciò in linea con la tradizione sammarinese che autorizza la detenzione di armi solo presso l’abitazione. E’ noto che in altri ordinamenti (Italia compresa, ndr) l’uso di armi a scopo di difesa è stato esteso anche ai luoghi di esercizio individuale di attività (si pensi ai negozi, agli uffici privati e, in generale alle aziende private), pure essi rientranti nel concetto di domicilio. Tale estensione, tuttavia, rischierebbe di produrre effetti deleteri se si consentisse un porto indiscriminato delle armi anche fuori casa”. E’ pur vero che “l’art. 182 del Codice Penale (a differenza dell’art. 614 c.p. italiano) estende il concetto di domicilio al luogo di esercizio individuale di attività (negozi, uffici privati e, in generale aziende private). In teoria”, quindi, “si potrebbe pensare di prevedere la legittima difesa con le armi sia ai luoghi di lavoro privati che agli uffici pubblici. Sennonché nell’ordinamento sammarinese è fatto divieto per chiunque di portare armi fuori dalla propria abitazione. E’ vietato, in altri termini, anche per il gioielliere tenere le armi nel negozio. A maggior ragione il divieto sussiste, ad esempio, per il dipendente pubblico che lavori alle Poste o in altro Ufficio della pubblica amministrazione. Quindi, ad oggi non crediamo che sia possibile attuare una riforma più ampia, senza disciplinare il ‘porto d’armi’ poiché in effetti, attualmente, non è possibile considerare lecito l’uso di un’arma, in un negozio o in un distributore, perché tale arma non è legittimamente detenuta. La detenzione dell’arma”, in definitiva, “è legittima solo in casa”. Questo perché “al di fuori dell’abitazione è possibile la detenzione e l’uso di armi solo per cacciatori, per forze di polizia, per sportivi e per figure determinate”. Inoltre “manca una disciplina specifica per tutti i privati che vogliano detenere armi a scopo di autodifesa. D’altro canto occorre interrogarsi su quali sarebbero gli effetti di una generalizzata estensione del porto d’armi fuori da casa. L’unica modifica possibile, ci pare, è quella indicata sopra che consente l’uso dell’arma solo nella propria o nell’altrui abitazione, ma solo se le armi sono già presenti in essa”.

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