Home FixingFixing Semplificazioni: Registro Fornitori PA, basterà la dichiarazione sostitutiva

Semplificazioni: Registro Fornitori PA, basterà la dichiarazione sostitutiva

da Redazione

E’ la proposta inserita nella Finanziaria 2016, approdata in Consiglio Grande e Generale per la prima lettura, con l’Articolo numero 37, intitolato appunto “Semplificazione degli adempimenti per l’iscrizione al Registro dei Fornitori”.

 

di Daniele Bartolucci

 

Cambiano, nel segno della semplificazione, le regole per l’iscrizione al nuovo Registro dei Fornitori per la partecipazione alle gare di appalto per la fornitura o somministrazione di beni o servizi, così come istituito dal Decreto Delegato 2 marzo 2015 n.26. E’ la proposta inserita nella Finanziaria 2016, approdata in Consiglio Grande e Generale per la prima lettura, con l’Articolo numero 37, intitolato appunto “Semplificazione degli adempimenti per l’iscrizione al Registro dei Fornitori”. In sintesi, si introduce la possibilità, nei casi previsti, della dichiarazione sostitutiva dei vari documenti richiesti dal Regolamento suddetto, in particolare per quanto riguarda i soci delle imprese che si vogliono iscrivere, spesso non residenti a San Marino. Di fatto si amplia “l’amb1to di applicazione delle norme concernenti la facoltà di presentazione delle dichiarazioni sostitutive di cui al Titolo III della Legge 5 ottobre 2011 n. 159, anche in deroga all’articolo 3, comma 2 della predetta legge nonché alla previsione relativa alla possibilità di utilizzo della dichiarazione sostitutiva di certificazioni esclusivamente in relazione a stati, qualità personali e fatti riferiti all’interessato”.

Inoltre, “il possesso dei requisiti previsti dall’articolo 9 del Decreto Delegato 2 marzo 2015 n.26 capo al titolare o legale rappresentate, agli amministratori, ai soci, al socio unico ed al direttore dell’Impresa avente sede nella Repubblica che presenti domanda di iscrizione al Registro dei Fornitori oppure che, pur non essendo iscritta al suddetto Registro, intenda partecipare a gara di appalto a mente dell’articolo 8, comma 6 del medesimo Decreto Delegato n. 26/2015, può essere attestato per tutti i sommenzionati soggetti, anche se cittadini stranieri non residenti in territorio, mediante dichiarazione sostitutiva sottoscritta unicamente dal titolare o legale rappresentante dell’impresa”. Si specifica poi che “in applicazione dell’articolo 9 bis del Decreto Delegato n.26/2015 ed in analogia con quanto stabilito al comma 2, il possesso dei requisiti previsti dall’articolo 9 del medesimo Decreto Delegato n.26/2015 in capo ai titolari effettivi dell’impresa avente sede nella Repubblica può essere attestato per tutti i summenzionati soggetti, anche se soggetti stranieri non residenti o non aventi sede in territorio, mediante dichiarazione sostitutiva sottoscritta unicamente dal titolare o legale rappresentante dell’Impresa”.

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