La Segreteria al Territorio interviene sul tema ricordando che “la normativa in materia di prodotti biologici è circoscritta a due soli atti”: la legge 13 marzo 1991 n. 39, ed il Decreto 27 luglio 2012 n. 94.
di Daniele Bartolucci
Produzione e commercializzazione di prodotti biologici, la Segreteria al Territorio interviene sul tema ricordando che “la normativa in materia di prodotti biologici è circoscritta a due soli atti”: la legge 13 marzo 1991 n. 39, ed il Decreto 27 luglio 2012 n. 94. “La prima legge si occupa solamente delle aziende agricole che, autorizzate dal Comitato di Assistenza Tecnica, dapprima si assoggettano ad un periodo di conversione sotto il controllo di enti riconosciuti dalla UE per poi ottenere, a tutti gli effetti, la qualifica di azienda agricola biologica”. Dal 1991 sono state riconosciute solo due aziende agricole, che producono l’una uva e l’altra olive biologiche e i controlli avvengono annualmente. “Tale normativa non può essere dunque applicata ed estesa ad attività artigianali o industriali che trasformano o commercializzano prodotti biologici, essendo stata applicata, dal 1991 ad oggi, alla sola coltivazione e produzione agricola”.