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Società partecipanti, due fasi distinte

da Redazione

Polo del Lusso, il DD 155/2015 che dà attuazione alla Legge 137/2015. Rivalutazione degli attivi, imposte e credito agevolato alle imprese.

 

Come specificato nell’articolo 1 della Legge numero 137 del 2015 – finalizzata ad apportare al vigente PRG le modifiche necessarie a consentire l’attuazione del “Luxury Departement Store San Marino”) – è stato pubblicato il Decreto Delegato numero 155 del 2015, che contiene gli adeguamenti normativi per l’attuazione del progetto.

Sorvolando sull’ambito delle applicazioni e sulle “definizioni”, ci soffermiamo sugli articoli 3 e 4.

Il primo tratta le caratteristiche delle società partecipanti, che sono controllate dai promotori e tale controllo dovrà permanere per almeno cinque anni decorrenti dalla data di costituzione delle medesime.

La fase 2 potrà essere effettuata dalle società partecipanti, ovvero da altre società di diritto sammarinese “all’uopo costituite aventi le medesime caratteristiche, in termini di funzioni e di controllo, le quali, ai fini del presente decreto delegato, saranno considerate come società partecipanti”.

L’articolo 4 – “Applicazione degli incentivi della Legge IGR” – chiarisce che “alle società partecipanti, per la realizzazione della Fase 1, si applicano le disposizioni (di cui al Titolo IV della Legge IGR), secondo le seguenti modalità:

a) le società partecipanti si considerano come un’unica società;

b) il Progetto si considera come soddisfacente i requisiti di cui all’art. 62 della Legge IGR e, conseguentemente, le società partecipanti si considerano come aventi titolo a beneficiare delle misure;

c) ai fini dell’articolo 66 della Legge IGR l’autorizzazione per l’accesso ai benefici si considera rilasciata per effetto dell’adozione dell’accordo;

d) la percentuale del reddito delle società partecipanti non imponibile (…) è pari al 80% del reddito, indipendentemente dai coefficienti (di cui all’articolo 63, comma 1 della Legge IGR) e dai parametri occupazionali (art.69 e 70 della Legge IGR);

e) gli incentivi (…) sono riconosciuti in capo a tutte le società partecipanti, fino a concorrenza del valore complessivo dell’intervento di investimento, entro il settimo anno successivo all’esercizio dell’opzione di decorrenza;

f) ciascuna società partecipante può optare, indipendentemente dalle altre, per la decorrenza del trattamento incentivante in ogni momento, entro il quarto anno successivo a quello dell’avvio dell’attività;

g) il trattamento fiscale (di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c) della Legge IGR) si applica in modo indipendente per ciascuna società partecipante, a partire dal medesimo esercizio dal quale decorrono le disposizioni incentivanti di cui alla lettera f;

h) l’articolo 67 della Legge IGR trova applicazione nei limiti e secondo quanto previsto nell’Accordo.

Alle società partecipanti, per la realizzazione della Fase 2, si applicano le medesime disposizioni di cui al comma 1 che precede, fermo restando che:

a) ogni società partecipante può optare, indipendentemente dalle altre, per la decorrenza delle misure incentivanti entro l’anno successivo a quello di autorizzazione della Fase 2; tali misure sono riconosciute fino al settimo anno successivo a quello di esercizio della suddetta opzione;

b) in ogni caso, il trattamento fiscale (di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c) della Legge IGR) si esaurisce al termine dei sei anni decorrenti.

Gli incentivi fiscali non potranno in ogni caso superare la somma complessiva di 55.750.000 euro.

 

RIVALUTAZIONE DEGLI ATTIVI

E’ consentita la rivalutazione monetaria degli attivi delle società partecipanti e il saldo attivo di rivalutazione non è computato ai fini del raggiungimento della concorrenza del valore dell’investimento.

La rivalutazione è attuata mediante applicazione dei criteri già disciplinati dalla Legge 21 dicembre 2009 numero 168, per quanto compatibili.

Il saldo attivo di rivalutazione è fiscalmente imponibile nel periodo d’imposta in cui viene effettuata la rivalutazione e sarà sottoposto al medesimo trattamento fiscale tempo per tempo vigente in capo alle società partecipanti.

Al saldo attivo di rivalutazione non si applica l’articolo 124, comma 2, della Legge IGR.

 

L’IMPOSTA SULLE IMPORTAZIONI

L’imposta sulle importazioni per le opere edili e gli interventi connessi alla realizzazione dei beni previsti dal Progetto è applicata nella misura prevista dal Decreto numero 100 e pubblicato in data 20 luglio 2004, pari al 6%.

 

LE IMPOSTE DI REGISTRO

Sui contratti di trasferimento della proprietà dei terreni sui quali sarà realizzato il Progetto si applicano le imposte nella misura complessiva del 3,9% e più precisamente l’imposta di registro nella misura del 2,5%, di trascrizione nella misura dell’1% e di voltura nella misura dello 0,40%, quale tassazione vigente alla data del presente decreto e della stipula della convenzione.

I contratti di appalto di opere e di servizi, ovvero i contratti aventi analogo contenuto per la realizzazione delle opere relative al Progetto sono assoggettati all’imposta di registro fissa di 2.000 euro; i contratti di subappalto stipulati allo stesso fine sono assoggettati all’imposta di registro fissa di 200 euro.

I contratti di affitto di ramo d’azienda stipulati dalla società commerciale sono assoggettati, sino al 31 dicembre 2021, all’imposta di registro dello 0,50%, ovvero alla minore aliquota prevista tempo per tempo dalla legge, da corrispondersi annualmente in via anticipata sul canone contrattualmente pattuito per l’anno o per il minor periodo.

A partire dal 1 gennaio 2022 i suddetti contratti sono soggetti all’imposta di registro al momento vigente, da corrispondersi annualmente in via anticipata sul canone contrattualmente pattuito per l’anno o per il minor periodo.

 

CREDITO AGEVOLATO ALLE IMPRESE

Alla società commerciale, per la realizzazione della Fase 1, è accordato un contributo in conto interessi secondo le seguenti modalità:

a) l’importo del finanziamento è pari a 40 milioni di euro;

b) la proporzione tra il finanziamento assistito dal contributo in conto interessi ed i mezzi propri delle società partecipanti è pari alla seguente misura: 60% finanziamento e 40% mezzi propri (per “mezzi propri” si intendono (i) il capitale sociale, (ii) i finanziamenti soci, (iii) i versamenti effettuati dai soci in conto capitale o futuro aumento del capitale o a copertura perdite o a fondo perduto, (iv) la riserva legale, (v) le altre riserve di patrimonio netto);

c) il contributo in conto interessi è accordato per 7 anni, nella misura dell’80% del tasso di interesse;

d) fermo restando il diritto a ricevere il contributo e la maturazione dello stesso, il contributo medesimo è erogato per i primi due anni senza condizioni, mentre a partire dal terzo anno l’erogazione sarà pari all’ammontare complessivo delle imposte dirette e indirette versate da tutti gli operatori economici del Centro commerciale;

e) in sede di autorizzazione del contributo in conto interessi non saranno previste ulteriori prescrizioni o modalità esecutive (ai sensi dell’articolo 7, comma 8, del Decreto Delegato 24 luglio 2013 numero 93);

f) ai fini di cui all’articolo 7, comma 6, del Decreto Delegato numero 93 del 2013 i termini sono quelli previsti per l’attuazione del Progetto;

g) il credito agevolato sarà erogato da soggetti vigilati ai sensi della Legge 17 novembre 2005, numero 165 convenzionati con l’Eccellentissima Camera, i quali potranno agire d’intesa con soggetti finanziari esteri, assoggettati a vigilanza equivalente a quella della predetta Legge numero 165 del 2005; i soggetti finanziari esteri beneficeranno dei medesimi diritti e saranno assoggettati ai medesimi obblighi previsti in capo ai soggetti finanziatori sammarinesi dal Decreto Delegato 24 luglio 2013, numero 93 e dalla relativa convenzione.

Per la realizzazione della Fase 2, si applicano le medesime disposizioni di cui al comma A 1 che precede, fermo restando che:

a) l’importo del finanziamento è pari a 25 milioni di euro;

b) il contributo per la Fase 2 sarà autorizzato all’esito positivo della Fase 1; resta inteso che l’esito positivo della Fase 1 si intenderà in ogni caso raggiunto allorché si verifichi una delle seguenti condizioni:

(i) l’apertura al pubblico del Centro Commerciale;

(ii) siano conclusi accordi con gli esercenti i singoli spazi commerciali del Centro Commerciale in misura almeno pari al 60 per cento del totale della superficie affittabile dei medesimi spazi commerciali previsti per la Fase 1 del Progetto e sia stata fissata la data di apertura al pubblico del Centro Commerciale entro i successivi sei mesi.

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