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Patrimonio archeologico: la legge per tutelarlo si farà

da Redazione

Dalla conservazione alla ricerca, mettendo in sinergia più settori come Urbanistica e Territorio. Passo in avanti grazie alla ratifica della Convenzione europea (firmata nel 1992).

 

di Daniele Bartolucci

 

Ci sono voluti oltre 20 anni, ma alla fine la Convenzione Europea per la promozione del Patrimonio Artistico è approdata in Consiglio Grande e Generale per la ratifica. Come noto, infatti, la Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione del patrimonio archeologico, è stata firmata da San Marino a La Valletta in occasione della sua apertura, il 16 gennaio 1992. Tale Convenzione è stata ratificata da 44 Paesi; anche lo Stato del Vaticano, pur non essendo membro del Consiglio d’Europa l’ha ratificata nel 1999, mentre oltre a San Marino, manca solo la ratifica del Lussemburgo. Tale strumento normativo, si legge nella relazione che accompagna il provvedimento, è stato oggetto di una valutazione di conformità all’ordinamento sammarinese da parte della Direzione Affari Giuridici del Dipartimento Affari Esteri, dalla quale “non sono emersi elementi di particolare preclusione ad un’eventuale ratifica”, ha garantito il Segretario di Stato agli Affari Esteri, Pasquale Valentini, che è poi entrato nel merito della normativa. “La Convenzione ha lo scopo di sottolineare l’importanza scientifica del patrimonio archeologico. Costituisce un quadro istituzionale per una cooperazione paneuropea in materia di patrimonio archeologico; il che implica uno scambio sistematico di esperienze e di esperti tra i diversi Paesi. E’ inoltre previsto un Comitato incaricato di seguire l’applicazione della Convenzione e di svolgere un ruolo di impulso e di coordinamento delle politiche sul patrimonio archeologico in Europa. La conservazione e la valorizzazione del patrimonio archeologico diventano obiettivi delle politiche urbane e di pianificazione; in particolare, vengono stabilite modalità di collaborazione tra archeologi, urbanisti e pianificatori del territorio al fine di assicurare la preservazione del patrimonio archeologico. La Convenzione formula orientamenti sul finanziamento dei lavori di scavo, di ricerca e di pubblicazione di risultati ottenuti; si occupa di accesso del pubblico, in particolare ai siti archeologici e delle attività educative da sviluppare affinché la pubblica opinione prenda coscienza del valore del patrimonio archeologico”. La Convenzione è suddivisa in dieci ambiti e la prima vertente sulla definizione del patrimonio archeologico, la seconda sulla identificazione di tale patrimonio e le relative misure di protezione, la terza sulle metodologie di conservazione integrata del patrimonio archeologico, la quarta sul finanziamento della ricerca e della conservazione archeologica, la quinta sulla raccolta e diffusione delle informazioni scientifiche attinenti il settore, la sesta sulla sensibilizzazione del pubblico relativamente ai temi di interesse archeologico, la settima sulla prevenzione del traffico illegale di beni del patrimonio archeologico, l’ottava sulla mutua assistenza tecnica e scientifica tra gli Stati parte e i relativi uffici ed enti preposti, l’ultima sul metodo di controllo dell’applicazione della Convenzione. “La ratifica della Convenzione”, ha annunciato Valentini, “comporterà l’opportunità di evadere una serie di impegni ed oneri che la stessa Convenzione prevede; in particolare, sarà opportuno dotarsi di un testo normativo organico che disciplini la materia in ogni suo aspetto, mancando in Repubblica una regolamentazione avente ad oggetto l’identificazione, la conservazione e la tutela del patrimonio archeologico”. Tale eventuale normativa dovrà contenere indicazioni relative alla definizione del patrimonio archeologico, alla sua identificazione e alle misure di protezione, alla conservazione integrata, “cioè in sinergia tra archeologi, urbanisti e responsabili delle politiche territoriali, al finanziamento della ricerca e conservazione archeologica, alla raccolta e diffusione delle informazioni scientifiche relative ai manufatti e immobili di interesse archeologico, alle misure di sensibilizzazione della popolazione, alla prevenzione e punizione del traffico illegale di beni archeologici. Inoltre, in attuazione della Convenzione, occorrerà prevedere e mettere in campo una serie di misure di carattere amministrativo ed operativo, quali l’attività di mutua assistenza tecnica e scientifica tra gli Stati in questo settore, lo scambio di esperienze, la formazione degli addetti ai lavori e, non ultima, la partecipazione al Comitato di Esperti del Consiglio d’Europa”.

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