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Passaggio di consegne per la Centrale del latte

da Redazione

Nei 5 articoli del Decreto Legge 154/2015 le tempistiche, le scadenze e la “zona bianca”. L’Azienda Autonoma cesserà la propria attività e andrà in liquidazione il 31 ottobre.

 

di Alessandro Carli

 

“Cessazione dell’attività e messa in liquidazione dell’azienda autonoma per la gestione della Centrale del latte e concessione in uso dell’immobile dell’Ecc.ma Camera e del complesso dei beni aziendali costituenti la Centrale del latte della Repubblica di San Marino”. O, più sinteticamente, Decreto Legge numero 154 del 19 ottobre 2015.

Torniamo ancora una volta sull’argomento, vista anche la sua importanza “culturale” (ma anche economica) che ha per l’intero sistema Paese, e andiamo a sviscerare i contenuti della normativa.

Quattro articoli (a cui si aggiunge un quinto, dedicato alle abrogazioni), che parte dalle “finalità” e che poi (art. 2) si sofferma sulla “cessazione dell’attività e messa in liquidazione”. L’Azienda Autonoma di Stato per la gestione della Centrale del Latte (…) cessa la propria attività il 31 ottobre 2015 e viene posta in liquidazione. Il CdA e il Collegio Sindacale sono prorogati nelle loro funzioni limitatamente alle operazioni di chiusura e approvazione del Bilancio Consuntivo dell’esercizio finanziario 2015 redatto alla data di cessazione dell’attività. Il Congresso di Stato nomina un liquidatore, che è autorizzato fino al 30 giugno 2016 a effettuare pagamenti e riscossioni relativi ai debiti e crediti risultanti alla data di cessazione dell’attività dai conti di contabilità generale della Centrale del Latte.

Terminate le operazioni di liquidazione, il Congresso di Stato con propria delibera approva il rendiconto di liquidazione ed autorizza l’acquisizione sul Bilancio dello Stato, esercizio finanziario 2015, dei saldi di bilancio e di cassa della Centrale del Latte e delle risultanze del rendiconto di liquidazione. Il rendiconto dell’esercizio 2015 approvato dal CdA e il rendiconto di liquidazione sono trasmessi alla Commissione di Controllo della Finanza Pubblica (…) e approvati dal Consiglio Grande e Generale in sede di approvazione del Rendiconto Generale dello Stato per l’esercizio finanziario 2015.

Il complesso dei beni risultanti alla cessazione dell’attività dell’Azienda Autonoma vengono acquisiti dall’Ecc.ma Camera ed assegnati al Dipartimento Territorio e Ambiente. A seguito dell’avvenuta liquidazione dell’azienda, la documentazione amministrativa è acquisita dai competenti uffici della Pubblica Amministrazione. In sede di variazione del Bilancio Previsionale dello Stato esercizio 2015 sono istituiti appositi capitoli di bilancio, in entrata ed in uscita, ai fini del recepimento delle operazioni di cui ai superiori commi.

L’articolo 3 affronta la “Concessione in uso del complesso dei beni aziendali e dell’immobile”. E’ prevista la concessione in uso per un periodo di trenta anni, da parte dell’Ecc.ma Camera alla Società Cooperativa Agricola a responsabilità limitata “Cooperativa Agricola Latte Sammarinese”, del complesso dei beni aziendali costituenti la Centrale del Latte della Repubblica di San Marino, consistenti in macchinari, attrezzature, beni mobili, materiali ed immateriali, compreso il diritto di sfruttamento esclusivo del marchio “Eurolatte” e “Centrale del Latte della Repubblica di San Marino”.

Non rientra nel complesso di beni oggetto di concessione in uso la macchina denominata imbottigliatrice che è oggetto di compravendita. E’ prevista la concessione in uso per un periodo di trenta anni da parte dell’Ecc.ma Camera alla Società Cooperativa Agricola a responsabilità limitata “Cooperativa Agricola Latte Sammarinese” del fabbricato nel quale viene attualmente esercitata l’attività della Centrale del Latte.

La disciplina dei rapporti di lavoro dipendente è demandata ad apposito accordo con le Organizzazione Sindacali. Al termine dei 30 anni o in caso di cessazione anticipata della concessione in uso, i beni rientreranno nella piena disponibilità dell’Ecc.ma Camera.

Al fine di garantire la continuità dell’attività aziendale durante l’esecuzione degli interventi edilizi sullo stabilimento sede della Centrale del Latte e considerato l’interesse pubblico al mantenimento del servizio di raccolta e distribuzione di latte fresco all’interno del territorio sammarinese, il rilascio della licenza avviene in assenza dei requisiti di cui all’articolo 9 Legge 31 marzo 2014 n.40 a esclusione dell’autorizzazione che attesti i requisiti igienico sanitari. L’operatore è tenuto all’adempimento e all’osservanza delle prescrizioni impartite dagli uffici dell’amministrazione per le rispettive competenze al fine dell’ottenimento di tutte le autorizzazioni previste dalle norme vigenti nel termine massimo di 36 mesi.

Il mancato rispetto del predetto termine comporta la decadenza della licenza.

Concludiamo con l’art. 4, quello sulla “zona bianca”, che consistente nel regime di esclusiva nella vendita del latte vaccino fresco e a lunga conservazione sul territorio della Repubblica di San Marino, e che permane, in favore della Società Cooperativa Agricola a responsabilità limitata “Cooperativa Agricola Latte Sammarinese”, fino all’1 novembre 2019.

La Cooperativa conserva l’obbligo di acquistare tutto il latte vaccino prodotto sul territorio sammarinese “per il periodo di anni trenta” al prezzo determinato in base alla media semestrale, salvo scostamenti significativi, dei listini prezzi praticati nelle regioni limitrofe e di un listino prezzi rappresentativo nazionale. Sempre la Cooperativa Agricola, per 30 anni, è tenuta a trasformare in territorio tutto il latte vaccino prodotto negli allevamenti interni con linee di prodotto a “filiera interna”, quale presidio di tipicità sammarinese; a garantire che il latte vaccino fresco a marchio “Eurolatte” tratti esclusivamente il latte degli allevamenti interni; a distribuire latte vaccino fresco su tutto il territorio della Repubblica con il marchio “Eurolatte”; a garantire la produzione di tutti i prodotti attualmente realizzati dalla Centrale del Latte; a esercitare l’attività di gestione e di commercializzazione dei prodotti della Centrale del Latte mantenendo la denominazione “Centrale del Latte”.

E’ fatta salva la possibilità per i terzi di acquistare, vendere e trasformare in prodotto derivato latte non vaccino, nonché di acquistare dall’esterno latte vaccino, unicamente per la sua trasformazione in prodotto derivato e per la vendita di quest’ultimo sia all’interno che all’esterno di San Marino. Qualora il latte vaccino prodotto internamente sia in esubero rispetto alle esigenze della Centrale del Latte, i terzi potranno acquistarlo, sempre unicamente per la sua trasformazione in prodotto derivato e per la vendita di quest’ultimo sia all’interno che all’esterno della Repubblica, secondo le modalità stabilite da Regolamento adottato dal Congresso di Stato su proposta dei produttori di latte e della “Cooperativa Agricola Latte Sammarinese”.

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