Home FixingFixing Proprietà intellettuale, asset strategico ma poco considerato

Proprietà intellettuale, asset strategico ma poco considerato

da Redazione

Un business per i ‘piccoli’ Malta e Kosovo. San Marino? Mancano ancora le Convenzioni. Il ‘diritto d’autore’ oggi riguarda settori all’avanguardia come software e video.

 

di Daniele Bartolucci

 

La tutela della “proprietà intellettuale” è ormai un fattore determinante in svariati ambiti, quindi diventa fondamentale per un’economia che voglia dialogare con il mondo. Senza dimenticare che, nelle possibilità date dalla sovranità nazionale, San Marino ha l’opportunità di aumentare la propria attrattività nei confronti di imprese straniere e, al contempo, garantire al Bilancio dello Stato un’ulteriore e duratura entrata. O per meglio dire, avrebbe. Infatti la Repubblica di San Marino risulta essere, ancora oggi, uno dei pochi, pochissimi Paesi a non aver aderito alla Convenzione di Berna. Tale convenzione viene gestita dalla WIPO (World Intellectual Property Organisation), di cui invece San Marino è membro, organizzazione che gestisce il così detto Sistema di Madrid in materia di registrazione internazionale di marchi e il Trattato di Cooperazione in materia di Brevetti (Patent Cooperation Treaty). Attraverso queste convenzioni, non solo sono proteggibili all’estero i marchi e i brevetti nazionali sammarinesi, ma giungono a San Marino una parte delle entrate dell’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi, con evidenti ritorni in termini di tasse per lo Stato, come confermato dal recente bilancio pluriennale presentato dall’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi, che in pochi anni ha raggiunto i 600mila euro annui. Lo stesso potrebbe accadere per la proprietà intellettuale, che oggi sta vivendo un periodo molto positivo grazie alla spinta data al settore dall’informatica e della digitalizzazione delle opere. Grazie infatti alla rivoluzione tecnologica, il consumo di ‘beni culturali’ – oggetto della definizione di diritto d’autore, accezione di proprietà intellettuale nei paesi latini, mentre nei paesi anglosassoni il concetto è molto più ampio, comprendendo anche la proprietà industriale – è passato dal materiale all’immateriale, dal libro cartaceo al libro digitale (ebook) e così via, senza considerare l’avvento dei software e quindi del variegato mondo delle licenze degli stessi. Un processo che San Marino sta subendo passivamente, si potrebbe dire, mentre altri Paesi lo stanno sfruttando a livello di business, come ad esempio Malta, che ne ha fatto uno dei suoi asset economici principali. Si tratta quindi un’occasione per San Marino, soprattutto nel processo di cambiamento che si sta concretizzando nel Paese, dove ricerca e innovazione stanno assumendo sempre più il ruolo di ‘faro’ nell’economia reale e, di conseguenza, anche il riassetto giuridico e legislativo deve essere ripensato in funzione di una maggiore responsabilità interna e, al contempo, di un più semplice dialogo con l’esterno. Perché come per la finanza, le banche e l’IVA, anche per la ‘proprietà intellettuale’, ci sono evidenti carenze legislative che andranno sopperite, soprattutto se si dovesse aderire alle convenzioni internazionali. Nel processo di integrazione europea, ad esempio, non si potrà non menzionare questo tema, in quanto l’UE richiede agli Stati membri di aderire alla Convenzione di Roma, che è una convenzione ‘chiusa’, in quanto per aderirvi occorre essere membri delle Nazioni Unite, della Convenzione Universale sul Diritto d’autore e della citata Convenzione di Berna, che diventa fondamentale per arrivare all’accreditamento finale a livello globale ed europeo. Ma non basta: gli sviluppi tecnologici e commerciali, la tecnologia video, la trasmissione satellitare, la crescente importanza dei programmi di computer, la trasmissione digitale attraverso internet hanno profondamente cambiato il modo in cui le opere possono essere create, usate e distribuite. Per questo motivo, nel 1996 si è svolta una conferenza diplomatica per l’adozione di due nuovi trattati: il WIPO Copyright Treaty (WCT) e il WIPO Performances and Phonogams Treaty (WPPT), che riconoscono il diritto dell’autore , interprete o produttore fonografico ad autorizzare la trasmissione on-line delle loro opera, interpretazioni registrate e fonogrammi. Essi prevedono il diritto di autorizzare l’atto di mettere a disposizione del pubblico una opera, il diritto esclusivo di autorizzare l’atto di messa a disposizione del pubblico dell’originale o di una copia dell’opera, il diritto di affitto commerciale per programmi di computer e opere cinematografiche, l’obbligo degli Stati contraenti di dare adeguata protezione legale ed effettivi strumenti di contro l’aggiramento di misure usate per proteggere il diritto degli autori (DRM). E’ in questo contesto che è stato sancito che i programmi di computer siano considerati opere letterarie e che i data-base sono proteggibili come opere soggette a diritto d’autore. Bastino questi due casi per capire la portata, a livello globale, di questi trattati e di quali business si stia parlando. Tutte occasione che, come detto, la Repubblica non sta sfruttando appieno: San Marino ha infatti aderito con decreto n. 28 del 23/06/1967 alla Convenzione Universale sul Diritto d’Autore e Protocolli annessi n. 1, 2, 3 firmata a Ginevra il 6/09/1952, gestita dall’UNESCO; è stata inoltre firmata e sono stati depositati gli strumenti di ratifica in data 11/04/1994 della Convenzione Europea relativa alla questione del diritto d’autore e dei diritti correlati nel quadro delle diffusione transfrontaliera via satellite, gestita dal WIPO. E’ altresì vero che San Marino ha formalizzato in una legge nel 1991 la disciplina completa per quanto riguarda l’identificazione dei singoli diritti facenti capo agli autori di opere dell’ingegno, la loro tipologia e durata, colmando un vuoto evidente nella disciplina ordinaria di tali istituti. Ma non si è intervenuti sulle regole di sviluppo di questo settore, lasciando invariate le disposizioni della Convenzione Italia-San Marino del 1939, in particolare per quanto riguarda la disciplina dell’attività di intermediazione, ovvero sull’attività di riscossione della SIAE di diritti economici facenti capo alle opere di propri associati, in quanto unico soggetto che può esercitare nella Repubblica di San Marino una attività di intermediazione in materia di diritto d’autore. Un ‘difetto’ non da poco, visto che da questa attività potrebbe derivare un’ottima entrata erariale, come stanno facendo altri piccoli Paesi: oltre alla già citata Malta, il Kosovo ha istituto un sui Ufficio per il Copyright, che ha il compito di certificare e esercitare il controllo sulle associazioni che si occupano della intermediazione sui diritti d’autore. Ciò ha portato alla istituzione della prima società di gestione collettiva di diritto d’autore (APIK) che opera sulla base di riconoscimento giuridico e licenza ad operare nella gestione collettiva di opere musicali, compresa la raccolta dei compensi derivanti dalla utilizzazione di opere protette da copyright e la loro ripartizione agli associati. Anche San Marino, grazie alla propria sovranità, potrebbe sottoporre i proventi derivanti dallo sfruttamento economico di opere protette dal diritto d’autore ad un trattamento fiscale di favore, se raffrontato a quello praticato in altri Paesi, in maggior ragione con le convenzioni contro le doppie imposizioni. Ma c’è anche un altro problema: il primo periodo del primo comma della legge 8/1991 citata poco sopra, è stato dichiarato incostituzionale con decisione del Collegio Garante n. 12 del 13 aprile 2005, per cui a seguito di tale decisione, l’illecito amministrativo previsto e punito dall’art. 118 (“Chiunque riproduce, divulga, acquista o detiene a scopo di divulgazione oppure introduce nel territorio della Repubblica opere tutelate dalla legge n. 8/1991 in lesione di diritti d’autore e della connessa facoltà di sfruttamento economico di autori, editori e produttori…”) non è oggi sottoposto a nessuna sanzione di sorta, in quanto il legislatore non è più intervenuto a definire la sanzione applicabile all’ipotesi di reato sopra definita, dopo la dichiarazione di incostituzionalità del Collegio Garante. Si tratta di una disciplina di favore nei confronti dell’autore di un illecito sfruttamento dell’opera dell’ingegno, che sicuramente non è conforme al contenuto della Convenzione di Berna e che dovrà essere emendato in caso di ratifica della suddetta Convenzione. Allo stesso modo, la legislazione sammarinese non è sicuramente al passo coi tempi in diversi casi, soprattutto dove prevede in materia di copyright sul software un termine di soli 10 anni di protezione. Serve dunque un’accelerazione del Governo in tal senso, sfruttando anche la disponibilità della WIPO a fornire assistenza alla Repubblica di San Marino (soprattutto sulle modifiche legislative), anche grazie agli ottimi rapporti internazionali, come conferma la prossima partecipazione del Segretario di Stato all’Industria Marco Arzilli, accompagnato dal Direttore dell’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi, Avv. Silvia Rossi, all’Assemblea annuale degli Stati aderenti alla World Intellectual Property Organisation che si aprire a Ginevra il 5 ottobre, che sarà seguita dalle assemblee dedicate alle varie convenzioni internazionali gestite dall’Organizzazione. In programma vi sono alcuni incontri con gli alti vertici dell’Organizzazione per approfondire le future opportunità di sviluppo anche nel settore della Proprietà Industriale nel campo della registrazione internazionale del design (Accordo dell’Aja) cui San Marino non ha ancora aderito, e soprattutto nel settore del diritto d’autore, con la adesione a numerose convenzioni internazionali.

Forse potrebbe interessarti anche:

Lascia un commento