Home FixingFixing I beni di lusso sono ancora più lussuosi

I beni di lusso sono ancora più lussuosi

da Redazione

L’imposta straordinaria è aumentata rispetto allo scorso anno del 20%. I termini per il pagamento sono stati fissati entro il 31 dicembre.

 

L’imposta speciale straordinaria sui beni di lusso è estesa all’esercizio 2015 e agli esercizi futuri sino a nuove disposizioni. L’entità dell’imposta – scrive l’Ufficio tributario – è aumentata del 20% (Legge 23 dicembre 2014 n. 219 art.33).

L’imposta dovuta deve essere pagata, previa auto-liquidazione, da parte del soggetto obbligato, entro il 31 dicembre di ogni anno utilizzando gli appositi cedolini riportanti la causale : 001-901 imposta speciale straordinaria sui beni di lusso.

Sempre entro il 31 dicembre di ogni anno, i soggetti obbligati al pagamento dell’imposta devono presentare all’Ufficio Tributario copia del libretto del bene, o in alternativa un prospetto debitamente firmato riportante gli estremi dei beni posseduti/utilizzati sulla base dei quali è stato effettuato il conteggio, oltre al cedolino che dimostri l’avvenuto pagamento.

Il suddetto prospetto dovrà riportare la tipologia del bene, l’anno di costruzione, la categoria di tassazione nella quale rientra, i riferimenti di registrazione, il titolo di detenzione (proprietà, contratto di locazione finanziaria), l’indicazione del registro presso cui il bene è iscritto.

Di seguito si riepilogano le principali disposizioni normative al riguardo.

L’imposta è dovuta dai soggetti residenti a San Marino che sono proprietari, o conduttori in forza di un contratto di leasing, di imbarcazioni o aeromobili iscritti presso il registro nazionale gestito dall’Autorità per l’Aviazione oppure nei registri esteri, e deve essere calcolata come segue.

Partiamo dalle unità di diporto.

-unità da diporto fino a 10 metri: esente;

-unità da diporto fino a 14 metri : 600 euro;

-unità da diporto fino a 18 metri : 1.200 euro;

-unità da diporto fino a 24 metri : 3.600 euro;

-unità da diporto fino a 35 metri: 6.000 euro;

-unità da diporto oltre 35 metri : 12.000 euro.

Gli importi vanno abbattuti del 50% nel caso di imbarcazioni a vela.

Per gli aeromobili previste invece tre aliquote.

– aeromobili fino a 1.000 kg di peso massimo al decollo (MTOW): 600 euro;

– aeromobili oltre i 1.000 kg e fino a 5.000 kg di peso massimo al decollo (MTOW): 3.600 euro;

– aeromobili oltre i 5.000 kg di peso massimo al decollo (MTOW): 12.000 euro.

Per i beni che al momento del pagamento dell’imposta presentano un’età compresa tra i 5 e i 15 anni l’imposta è abbattuta del 20%, per i beni di età superiore a 15 anni l’imposta è abbattuta del 40%.

Per i predetti abbattimenti deve farsi riferimento alla data di costruzione del bene, così come risulta dai dati tecnici. Gli abbattimenti di cui sopra non vanno cumulati ma calcolati in successione. Diversamente da quanto previsto dai provvedimenti normativi precedenti, non vi sono esenzioni legate alla strumentalità del bene, pertanto l’imposta è sempre dovuta anche nel caso in cui l’operatore economico utilizzi il bene nell’ambito dell’attività di impresa.

L’Imposta Straordinaria sui Beni di Lusso (istituita dall’articolo 54 della Legge 22 dicembre 2010 n. 194 e disciplinata dal Decreto Delegato 8 marzo 2013 n.22) non si applica nei seguenti casi:

1) nei confronti delle società sammarinesi di trasporto aereo commerciale, proprietarie o utilizzatrici del velivolo in forza di contratti di locazione finanziaria, che hanno ottenuto dall’Autorità il certificato operatore aereo (COA) ai sensi dell’articolo 61 o che sono state certificate dalla stessa Autorità come strutture per l’addestramento al volo ai sensi dell’articolo 53. (Articolo 29 del Decreto Delegato del 04 agosto 2015 n. 133).

2) per gli aeromobili intestati all’Aeroclub San Marino esclusivamente utilizzati per attività didattica. (Articolo 33 Legge del 23 dicembre 2014 n. 219).

L’imposta è dovuta in misura proporzionale a seconda del periodo di detenzione del bene, pertanto, qualora il bene sia stato acquistato o ceduto in corso dell’anno l’imposta va riproporzionata in base ai mesi di proprietà/utilizzo. La proporzione va fatta considerando i mesi, non i giorni effettivi.

Le sanzioni previste in caso di ritardato, mancato o insufficiente pagamento, sono così graduate (Art.2 del Decreto Delegato 8 marzo 2013 n.22):

– per i versamenti effettuati con ritardo inferiore o pari a 30 giorni: sanzione pari al 10% dell’imposta oltre agli interessi calcolati al tasso legale relativo al periodo d’imposta dell’esercizio di riferimento, maggiorato di due punti;

– per i versamenti effettuati con ritardo superiore a 30 giorni : sanzione pari al 30% dell’imposta oltre agli interessi calcolati al tasso legale relativo al periodo d’imposta dell’esercizio di riferimento, maggiorato di due punti;

– per mancato o insufficiente pagamento: sanzione da 1 a 3 volte l’imposta. In questo caso l’imposta dovuta e non versata viene iscritta a ruolo e riscossa attraverso la procedura prevista dalla legge n. 70/2004.

Per il pagamento degli interessi e delle sanzioni le causali di versamento sono le seguenti:

001-902 “Interessi su ritardato versamento imposta speciale straordinaria sui beni di lusso”;

001-903 “Sanzioni su imposta speciale straordinaria sui beni di lusso”.

Per informazioni e approfondimenti si può contattare l’ufficio Tributario al numero 0549/883861.

Forse potrebbe interessarti anche:

Lascia un commento