Caso per caso, tutti le singole modifiche, supportate dalle planimetrie, per vedere il futuro delle due aree. La normativa è entrata in vigore dal 12 agosto.
Nove articoli e una serie di planimetrie. Sono i numeri che danno corpo alla Legge numero 137 del 2015 che racchiudono gli interventi messi in campo dal Governo per dare attuazione al “Piano Regolatore Generale (P.R.G.) per l’attuazione di interventi di sviluppo economico”, che consentirà di fatto di attuare il progetto utile allo sviluppo economico del Paese denominato “Luxury Departement Store San Marino”.
Andiamo a vedere, articolo per articolo, come cambierà il territorio. Le Legge, dopo aver premesso che “a titolo di compensazione viene attuata la conversione di un’area produttiva esistente in area agricola, con contestuale inserimento all’interno di una più vasta Area Naturalistica Tutelata”, passa subito alle cosiddette “Zone a progetto speciale di sviluppo”, inserite nell’allegato A.
In tali zone sono ammesse le seguenti funzioni: Gruppo c): 1-2-3-4-5-6-8-9-13; Gruppo g):1-4-5-8-9. Le modalità di intervento sono attuabili applicando i seguenti indici: Uf=1,00 mq/mq; distanza minima dai confini ml. 10.
Nella planimetria Allegato “A” alla Legge sono individuate n.3 zone con altezza massima H=18 ml (H1) ed una più vasta zona con altezza massima H=15 ml (H2), entrambe misurate dall’andamento naturale del terreno ante operam, rilievo altimetrico anno 2007. Già dall’articolo 3 si passa alle modifiche agli Allegati A1, B e C della Legge n.7/1992, località Rovereta. La particella situata in Serravalle, località Rovereta, contraddistinta al Foglio di Mappa 1, n.32, destinata sulla tavola di Piano Regolatore Generale a “Zone a Parco”, in parte (articolo 30 della Legge n.7/1992), a “Perimetro di intervento a progetto unitario con i territori confinanti”, in parte, e a “Viabilità carrabile di progetto”, in parte, è trasformata in parte in “Viabilità carrabile di progetto”, in parte in “Zone a progetto speciale di sviluppo” ed in parte in “Perimetro di intervento a progetto unitario con i territori confinanti”.
La particella situata in Serravalle, località Rovereta, contraddistinta al Foglio di Mappa 1, n.1000, destinata sulla tavola di PRG a “Zone a Parco”, in parte (articolo 30 della Legge n.7/1992), ed a “Viabilità carrabile di progetto”, in parte, è trasformata in parte in “Viabilità carrabile di progetto” ed in parte in “Zone a progetto speciale di sviluppo”.
La particella situata in Serravalle, località Rovereta, contraddistinta al Foglio di Mappa 1, n.51, destinata sulla tavola di PRG a “Zone a Parco” (articolo 30 della Legge n.7/1992), è trasformata in parte in “Viabilità carrabile di progetto” ed in parte in “Zone a progetto speciale di sviluppo”.
Le particelle situate in Serravalle, località Rovereta, contraddistinte al Foglio di Mappa 1, n.998, n. 573, n. 81 e n. 592, destinate sulla tavola di PRG a “Zone a Parco” (articolo 30 della Legge n.7/1992), sono trasformate in “Zone a progetto speciale di sviluppo”.
La particella situata in Serravalle, località Rovereta, contraddistinta al Foglio di Mappa 1, n.50, destinata sulla tavola di PRG a “Zone a Parco” (articolo 30 della Legge n.7/1992), è trasformata in parte in “Zone a progetto speciale di sviluppo” ed in parte in “Viabilità carrabile di progetto”.
La particella situata in Serravalle, località Rovereta, contraddistinta al Foglio di Mappa 1, n.55, destinata sulla tavola di PRG a “Zone a Parco” (articolo 30 della Legge n.7/1992), è trasformata in parte in “Zone a verde privato” (articolo 28 della Legge n.7/1992), in parte in “Zone a progetto speciale di sviluppo” ed in parte in “Viabilità carrabile di progetto”.
La particella situata in Serravalle, località Rovereta, contraddistinta al Foglio di Mappa 1, n.452, destinata sulla tavola di PRG a “Zone a Parco” (articolo 30 della Legge n.7/1992), è trasformata in “Zone a verde privato” (articolo 28 della Legge n.7/1992).
La particella situata in Serravalle, località Rovereta, contraddistinta alle Strade Pubbliche del Foglio di Mappa 1, destinata sulla tavola di PRG a “Zone a Parco”, in parte (art. 30 della Legge n.7/1992), ed a “Zone per i servizi – tc e p”, in parte (articolo 48 della Legge n.7/1992), è trasformata in parte in “Viabilità carrabile di progetto” ed in parte in “Zone a progetto speciale di sviluppo”.
La particella situata in Serravalle, località Rovereta, contraddistinta al Foglio di Mappa 1, n.1069, destinata sulla tavola di PRG a “Zone per i servizi – tc” (articolo 48 della Legge n.7/1992), è trasformata in parte in “Zone a progetto speciale di sviluppo” ed in parte in “Viabilità carrabile di progetto”.
La particella situata in Serravalle, località Rovereta, contraddistinta al Foglio di Mappa 1, n.770, in parte, destinata sulla tavola di PRG a “Zone a Parco” (articolo 30 della Legge n.7/1992), è trasformata in parte in “Viabilità carrabile di progetto”.
La particella situata in Serravalle, località Rovereta, contraddistinta al Foglio di Mappa 1, n.995, destinata sulla tavola di Piano Regolatore Generale a “Zone a Parco” (articolo 30 della Legge n.7/1992), è trasformata in “Viabilità carrabile di progetto”.
E’ inserita una viabilità di progetto sulla particella contraddistinta alle Acque Pubbliche del Foglio di Mappa 1, destinata a “Perimetro di intervento a progetto unitario con i territori confinanti”.
L’articolo 4 invece è dedicato alle Modifiche agli Allegati A1 e B della Legge n.7/1992, località Cà Chiavello.
Le particelle situate in Faetano, località Ca’ Chiavello, contraddistinte al Foglio di Mappa 56, n.1, n.2 e n.3, in parte, destinate sulla tavola di Piano Regolatore Generale a “Zone D1: aree produttive a Piano Particolareggiato”, in parte (articolo 41 della Legge n.7/1992), ed a “Zone a verde esistente”, in parte (articolo 27 della Legge n.7/1992), sono trasformate in “Zone E: aree agricole” (articolo 43 della Legge n.7/1992) e contestualmente comprese nelle “Zone naturalistiche tutelate” (articolo 31 della Legge n.7/1992).
La particella situata in Faetano, località Ca’ Chiavello, contraddistinta al Foglio di Mappa 56, n.4 (in parte), destinata sulla tavola di Piano Regolatore Generale a “Zone D1: aree produttive a Piano Particolareggiato” (articolo 41 della Legge n.7/1992), è trasformata in “Zone E: aree agricole” (articolo 43 della Legge n.7/1992) e contestualmente compresa nelle “Zone naturalistiche tutelate” (articolo 31 della Legge n.7/1992).
L’accordo invece è definito all’articolo 5: il Congresso di Stato provvede ad adottare un accordo volto a disciplinare le condizioni per l’attuazione del progetto di cui all’articolo 1, che sarà sottoposto all’approvazione del Consiglio Grande e Generale. L’inizio dei lavori del predetto intervento dovrà necessariamente avvenire entro il 31 marzo 2016. Decorso inutilmente il predetto termine il progetto si intende decaduto e con esso ogni diritto edificatorio di cui alla presente legge. All’articolo 6 gli adeguamenti normativi necessari per l’attuazione dell’accordo volto a disciplinare le condizioni per l’attuazione del progetto di cui all’articolo 1, approvato dal Consiglio Grande e Generale, sono disciplinati con decreti delegati.
Gli ultimi tre articoli invece definiscono le planimetrie e le tavole, le abrogazioni e l’entrata in vigore della Legge, avvenuta il 12 agosto.