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San Marino, il Decreto Delegato numero 132 del 2015 per i Notai

da Redazione

Allo scopo di garantire i più efficaci controlli sull’attività notarile e sugli adempimenti relativi agli atti iscritti a Repertorio, entro l’anno 2015 è adottato il Regolamento di cui all’articolo 49, comma 5, della Legge n.73/2014 il quale stabilisce la data da cui decorre la tenuta del Repertorio in formato elettronico.

 

Sul sito del Consiglio Grande e Generale sono state pubblicate le norme sulla tenuta e vidimazione dei repertori notarili in attuazione della legge 30 aprile 2014 n. 73 “ordinamento del notariato”.

Vediamo, a volo radente, i punti più importanti del Decreto Delegato numero 132 del 2015. In primis, la vidimazione dei Repertori Notarili, che decorrerà a far data dall’1 febbraio 2016.

Allo scopo di garantire i più efficaci controlli sull’attività notarile e sugli adempimenti relativi agli atti iscritti a Repertorio, entro l’anno 2015 è adottato il Regolamento di cui all’articolo 49, comma 5, della Legge n.73/2014 il quale stabilisce la data da cui decorre la tenuta del Repertorio in formato elettronico.

L’Ufficio del Registro e Conservatoria ha facoltà di autorizzare la tenuta sperimentale dei Repertori in formato elettronico e di effettuare le relative vidimazioni sperimentali, anche in data anteriore a quelle di cui ai precedenti commi, per testarne la funzionalità, previa adesione volontaria dei Notai. L’inserimento degli atti a Repertorio e l’eventuale vidimazione ai sensi del comma 3, sono validi ai fini degli adempimenti di legge. Al momento dell’introduzione dei Repertori in formato elettronico e/o della loro vidimazione, l’Ufficio del Registro e Conservatoria può richiedere ai Notai di emettere dichiarazione relativa agli atti annotati dall’ultima vidimazione, in modo da facilitare i controlli sulla tenuta dei repertori e sugli adempimenti fiscali previsti dalla legge sulle imposte di registro, nonché la relativa riscossione nei confronti dei soggetti obbligati al pagamento delle imposte.

I Repertori del Notaio ad Acta e dei Cancellieri nonché quelli tenuti dall’Unità Organizzativa “Istituti Culturali” continuano ad essere tenuti e vidimati ai sensi del Regolamento per l’applicazione della legge sulle Imposte di Registro allegato alla Legge 29 ottobre 1981 n. 85 e secondo le disposizioni impartite dall’Ufficio del Registro e Conservatoria.

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