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Il lavoro dipendente prodotto all’estero

da Redazione

La Circolare dell’Ufficio Tributario: come calcolare il credito d’imposta. IGR “L”: reddito da pensione, d’impresa e da “arti e professioni”.

 

Proseguiamo la disamina della circolare dell’Ufficio tributario dedicata alla metodologia di calcolo del credito d’imposta estero.

 

QUADRO C: REDDITI DA FABBRICATI

La circolare precisa, vista l’entità e frequenza di casistiche, che l’IMU vigente in Italia (e comunque per imposte analoghe vigenti in altri Stati) ha natura prettamente patrimoniale e non è considerata equivalente ad un’imposta sul reddito e pertanto non è imputabile nel credito d’imposta sui redditi esteri.

I sottoindicati casi esemplificativi prendono in esame:

a) fabbricati detenuti, non concessi in locazione: la relativa rendita catastale deve essere dichiarata nel quadro C nel riepilogo (rigo 17), anche in una unica indicazione in un solo rigo (mantenendo comunque la suddivisione per Paese), indicando la somma delle singole rendite catastali, le quali, si ricorda, non partecipano all’esenzione prevista per legge per la sola abitazione principale del contribuente.

b) fabbricati concessi in locazione. Per tali redditi si applicano le regole della normativa interna e pertanto i relativi canoni di locazione devono essere abbattuti secondo le disposizioni della 166/2013. Se i fabbricati sono destinati all’esercizio di attività economiche, per i locatori che non hanno l’obbligo di tenuta delle scritture contabili l’abbattimento è del 25%; se i fabbricati sono destinati a civile abitazione, l’abbattimento è del 40%. Dal momento che per tali redditi in Italia il contribuente deve pagare l’IRPEF tramite tassazione ordinaria o cedolare secca, ai fini del calcolo dell’imposta estera, l’imposta assolta in Italia deve essere ridotta in maniera corrispondente all’abbattimento del reddito previsto dalla normativa interna.

Esempio, se il reddito percepito nel 2014 per locazione di un immobile di civile abitazione sito in Italia è di 10 mila euro, il calcolo per l’imposta assolta in Italia mediante cedolare secca sarà 10 mila euro x 21%= 2.100 euro.

La dichiarazione del predetto reddito a San Marino (reddito estero) è da inserire nel quadro C sezione riepilogo (rigo 27): il contribuente inserisce il reddito lordo di 10 mila euro che, abbattuto del 40%, diventa reddito imponibile di 6 mila euro. Nell’ultima colonna del rigo 27 il contribuente non deve indicare come imposta estera 2.100 euro bensì 1.260 euro, vale a dire 2.100 euro abbattuto del 40%. La predetta imposta estera è così stata ricalcolata e tale valore di 1.260 euro deve essere utilizzato per il calcolo finale del credito d’imposta.

 

LAVORO DIPENDENTE PRODOTTO ALL’ESTERO

Va riportato nel quadro D sezione 1 (rigo 25) e deve essere indicato l’importo così come risultante dalla certificazione rilasciata dal datore di lavoro (es. mod. CUD). L’applicativo informatico effettua già in automatico il calcolo del 7% (si ricorda previsto sino al limite massimo di 2.800 euro) e il relativo importo è indicato nella colonna “reddito imponibile”.

Il contribuente deve completare la colonna “ritenuta/imposta estera” considerando, prendendo ad esempio come riferimento l’Italia, l’IRPEF, l’Addizionale regionale e l’Addizionale comunale che ha subito, abbattendo le predette imposte del 7%.

 

I REDDITI ESTERI DA PENSIONE

I redditi da pensione esteri vanno indicati nella sezione 3 del predetto quadro D (rigo 40). Si ricorda che la norma interna sammarinese (legge 166/2013) prevede che i redditi da pensione devono essere abbattuti del 20%. Con riferimento alle disposizioni Convenzionali con l’Italia giova ricordare ai contribuenti la distinzione tra redditi da pensione settore privato (art. 18 della Convenzione) e settore pubblico (art. 19 della Convenzione). Salvo comunque l’applicazione delle norme convenzionali per i singoli casi concreti (es. con riferimento al DTA con l’Italia per le pensioni pubbliche, private, pensioni rientranti nel regime di Sicurezza Sociale, le pensioni integrative) il contribuente residente che percepisce una pensione dall’estero deve indicare l’importo come certificato dal datore di lavoro o sostituto d’imposta nel rigo 40 del quadro D sopra citato. L’applicativo informatico effettua automaticamente l’abbattimento del 20% sul reddito imponibile e nell’ultima colonna il contribuente deve indicare le eventuali imposte pagate all’estero, a titolo definitivo e non ripetibili, ma riproporzionate sulla base dell’abbattimento della normativa interna (nel caso del 20%).

Se si tratta invece di reddito da pensione con tassazione esclusiva nel Paese della fonte il predetto reddito va indicato, per i soggetti tenuti alla compilazione della dichiarazione, nel quadro N. I trattamenti di fine rapporto redditi similari, percepiti per rapporti di lavoro dipendente all’estero vanno dichiarati a San Marino a tassazione separata sino alla concorrenza di 5.000 euro ad aliquota del 2,5%, sulla parte eccedente all’aliquota del 5% e vanno indicati nel quadro H. Si ricorda che essendo un reddito soggetto a tassazione separata l’imposta assolta all’estero non può essere portata a credito d’imposta.

 

REDDITI DA ESERCIZIO ARTI E PROFESSIONI

Nel caso in cui il reddito sia prodotto all’estero mediante una base fissa, deve essere utilizzato il rigo 17 della sezione 1 del quadro E per indicare i profitti e il rigo 65 per i costi, mentre le eventuali imposte estere effettivamente pagate vanno indicate nel rigo 240. Poiché nello Stato della fonte l’imposta assolta (da intendersi sempre l’imposta netta) potrebbe essere influenzata nella sua progressività da altri redditi nel medesimo Stato estero (ad es. reddito professionale da base fissa più redditi da affitti) l’imposta da indicare nel rigo in trattazione (rigo 240) deve essere quella ricalcolata attraverso il riproporzionamento della stessa.

Qualora il professionista sammarinese percepisca compensi (ad es. tramite ritenuta alla fonte) tali compensi vanno indicati al rigo 16 , mentre la relativa imposta andrà indicata al rigo 210 (ritenuta alla fonte su reddito estero).

Ai fini del conteggio del credito d’imposta su tali ricavi (conteggio da indicare in un allegato al quadro P) il contribuente dovrà utilizzare la seguente formula, ai fini del calcolo dell’imposta massima estera rimborsabile: compensi estero (rigo 16) x imposta RSM data da reddito netto (rigo 170) x 17%.

Eventuali contributi obbligatori esteri pagati da professionisti nello Stato estero potranno essere detratti dai redditi della sede fissa portandoli ad incremento delle spese che vanno indicate ricordiamo nel rigo 65 (costi).

 

REDDITO D’IMPRESA ESTERO

Nel caso in cui il reddito d’impresa sia prodotto all’estero mediante una stabile organizzazione i ricavi vanno indicati nel quadro F sezione 1 rigo 16 mentre i relativi costi vanno indicati nel rigo 168 (costi eventualmente aumentati dei contributi previdenziali obbligatori) mentre le imposte estere effettivamente pagate vanno indicate nel rigo 350 (in allegato alla dichiarazione dei redditi deve essere posto il conto economico della stabile organizzazione).

Qualora l’imprenditore individuale sammarinese percepisca ricavi esteri (es. tramite ritenuta alla fonte) tali ricavi vanno indicati nel rigo 15 Sez.1 del quadro F (ricavi lordi prodotti all’estero), mentre la relativa imposta va indicata al rigo 340.

Per il relativo conteggio dell’imposta estera massima rimborsabile si rimanda all’esempio di cui al quadro E. Qualora un contribuente sammarinese sia titolare di quote di società italiane di persone (es. Snc o Sas) dove il reddito viene imputato per “trasparenza” vale a dire indipendentemente dalla effettiva percezione, deve compilare la sezione II rigo 11 del quadro F indicando separatamente gli eventuali contributi previdenziali obbligatori. Tale rigo va compilato anche qualora il reddito attribuito sia negativo o pari a 0. La relativa imposta netta pagata all’estero (sempre intesa al netto ed eventualmente riproporzionata se si ricade nei casi sopra indicati, es. redditi plurimi) va indicata nel rigo 11 colonna “imposta estera”.

Segue sul prossimo numero.

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