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La nuova disciplina sull’ingresso e la permanenza degli stranieri a San Marino

da Redazione

Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Pasquale Valentini, ha presentato i punti salienti.

 

Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Pasquale Valentini, ha presentato i punti salienti della nuova disciplina sull’ingresso e la permanenza degli stranieri in Repubblica, adottata dal Consiglio Grande e Generale

Si è voluto porre l’accento sulle principali modifiche apportate alla Legge n. 118 del 28 giugno 2010, illustrando le singole fattispecie oggetto della nuova regolamentazione.

Valentini ha voluto far conoscere esattamente la ratio del nuovo provvedimento legislativo, che risponde ad una serie di riflessioni e di suggerimenti legati, sia all’esperienza applicativa della legge e delle norme in vigore, sia alle raccomandazioni provenienti dagli Organismi Internazionali, in primis ECRI e GRETA e che traduce in termini legislativi alcune disposizioni contenute nell’ordine del Giorno del Consiglio Grande e Generale del 19 settembre 2014, che faceva seguito all’Istanza d’Arengo n.10 del 6 aprile 2014.

Il Segretario di Stato ha richiamato in esordio la semplificazione introdotta nel rilascio dei permessi per istruzione e l’istituzione di una nuova forma di permesso di soggiorno per programmi vacanza\lavoro, per consentire ai cittadini\residenti di aderire a programmi di vacanza\lavoro in ambito internazionale, permettendo di accogliere a San Marino giovani di differenti nazionalità in regime di reciprocità. Ciò consente di creare le basi per future intese con Paesi che già prevedono tipologie di scambio di tal genere.

E’ inoltre prevista una modifica afferente il permesso stagionale e temporaneo per i lavoratori stranieri; sempre su sollecitazione dell’ECRI, è stato infatti prolungata la sua validità da 11 a 12 mesi, rinnovabile per 3 volte consecutive.

Altra disposizione significativa riguarda l’abrogazione degli articoli che prevedevano la revoca del permesso di soggiorno o della residenza in caso di separazione avvenuta prima dei 5 anni di matrimonio, qualora non fosse nata prole.

Viene inoltre prevista l’estensione del permesso per fini umanitari alle vittime di tratta e di violenza.

La nuova disciplina toglie inoltre la disparità di trattamento tra cittadini sammarinesi originari e assunti e i cittadini naturalizzati e per matrimonio, ai fini della possibilità di concessione della residenza per i figli legittimi, naturali e adottivi e viene inserito anche uno specifico articolo che introduce la possibilità di concessione di residenza anche in capo ai figli naturalizzati o per matrimonio.

Nell’ottica del pieno ricongiungimento\riavvicinamento famigliare ed al fine di tutelare l’unità famigliare e d il rapporto genitoriale, sono stati ampliati i permessi di soggiorno per l’intero nucleo famigliare del residente.

Si prevede inoltre la concessione della residenza ai bambini in affido a coppie sammarinesi e\o residenti, in sostituzione del permesso umanitario.

Un sensibile ampliamento dell’art.16 3) comma della Legge n.118 va a regolamentare la possibilità di concedere residenza anagrafica o permesso di soggiorno in capo a stranieri che presentino particolari programmi\progetti di carattere economico e imprenditoriale, che rivestano incarichi dirigenziali o di primaria importanza in società, che occupino un significativo numero di dipendenti o che svolgano incarichi dirigenziali in strutture sanitarie, in istituti bancari e finanziari ed altre fattispecie di rapporti particolarmente significativi in\per la Repubblica.

Si è poi dato atto di una serie di norme che va a disciplinare in maniera analitica i casi di revoca della residenza, individuando le autorità competenti per verificare il permanere delle condizioni che ne hanno determinato la concessione.

Un punto saliente, sul quale Valentini ha voluto chiarire posizioni e significati attribuiti alla nuova disciplina, riguarda il permesso di convivenza per fini solidaristici e di mutuo aiuto.

A tal riguardo Valentini, nel richiamare la Legge n.118 che ha introdotto il permesso per convivenza more uxorio, ha confermato con la modifica aggiuntiva la volontà di estendere quanto previsto dalla norma vigente, attuando in tal modo la richiesta dell’Istanza d’Arengo n.10 del 2014.

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