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Con Deloitte verso lo scambio automatico e il nuovo CRS

da Redazione

Il nuovo accordo Ocse entrerà in vigore nel 2017 ma i dati faranno data al 31 dicembre 2015. Il Congresso incarica per 44 mila euro la famosa società per rispettare i tempi.

 

di Daniele Bartolucci

 

Lo scambio automatico delle informazioni finanziarie ai fini fiscali entrerà in vigore a settembre 2017, ma, è bene ricordarlo, per quanto riguarda la Repubblica di San Marino (e molti altri Paesi che hanno aderito) i dati di riferimento saranno già quelli al 31 dicembre di quest’anno. Quindi “al fine di potere rispettare gli impegni assunti, gli adeguamenti interni conseguenti debbono essere assolti nel corso del corrente anno”, si legge nella delibera del Congresso di Stato nr. 15 del 23 marzo, tanto che l’Ocse “effettuerà entro l’anno corrente una prima on-site-visit in San Marino”. In questi mesi il lavoro propedeutico è stato portato avanti da un Gruppo Tecnico istituito con quella delibera, finalizzato all’implementazione dello “Standard for Automatic Exchange of Financial Information in Tax Matters” AEOI, che verrà affrontata su quattro livelli: “il contesto normativo interno che dovrà essere allineato, previa approfondita disamina, alle disposizioni contenute nello Standard for Automatic Exchange of Financial Information in Tax Matters e in particolare nel Common Reporting Standard (CRS)”, “lo studio e l’implementazione del sistema informatico di raccolta dati, provenienti dagli intermediari finanziari verso l’Autorità Competente, e da quest’ultima verso le competenti autorità estere, secondo le modalità previste dal Common Reporting Standard, attraverso un sistema informatico che garantisca i requisiti e le procedure di sicurezza e riservatezza necessari”, “lo studio e l’implementazione delle modalità organizzative e procedurali che garantiscano l’allineamento ai livelli di conformità previsti dal Common Reporting Standard” e “l’individuazione delle necessarie linee dell’organizzazione dell’Ufficio Centrale di Collegamento-CLO (fabbisogno dinamico e speciali procedure di assunzione e formazione del personale), ad oggi Autorità Competente in materia di scambio di informazioni su richiesta, e ora indicato ai diversi livelli (OCSE-UE-FATCA) quale Autorità anche ai fini dello scambio automatico delle informazioni”.

 

DAL GRUPPO TECNICO ALLA CONSULENZA A DELOITTE

Il Gruppo Tecnico, di cui facevano parte rappresentanti di Segreteria di Stato per le Finanze e Bilancio, con ruolo di coordinamento, Direzione Affari Esteri del Dipartimento Affari Esteri, Ufficio Centrale di Collegamento – CLO, Banca Centrale, Agenzia di Informazione Finanziaria, Ufficio Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica, Ufficio Tributario e Avvocatura dello Stato, ha concluso la sua valutazione e presentato la relazione finale (che da incarico avrebbe dovuto contenere “con l’indicazione delle criticità e delle risorse per la totale implementazione del CRS nei tempi richiesti”) al Congresso di Stato, “al fine di fornire gli elementi utili per la predisposizione delle utili risorse”. Una di queste è “l’incarico di consulenza e assistenza per l’impostazione della struttura generale dello scambio automatico delle informazioni e l’implementazione del CRS”, deliberato l’8 giugno dal Congresso di Stato, alla Società Deloitte LLP, ritenuta “in possesso dei requisiti e delle professionalità richieste per l’espletamento dell’incarico relativo alla prima importante fase di impostazione strutturale così come indicato dall’annex 4 del CRS, che costituisce anche il primo ambito di valutazione da parte dell’OCSE in relazione al processo di recepimento e che si ritiene determinante superare al fine di evitare monitoraggi rafforzati”. Quindi prima della visita in Repubblica, annunciata nella precedente delibera di marzo. Di lavoro ce n’è abbastanza, “tenuto conto che l’implementazione del CRS comporta interventi a vari livelli e che il piano legislativo deve essere da subito affiancato da quello operativo con conseguenti scelte di fondo che coinvolgono in maniera preponderante anche il piano informatico”. E’ anche vero che “il Gruppo Tecnico di Lavoro ha attivato un confronto strutturato con il settore privato da cui sono emersi primi importanti input da sviluppare ai fini dell’implementazione” e comunque, “alla luce del primo periodo di lavori, il Gruppo Tecnico di Lavoro ha potuto approfondire il tema individuando le criticità e le necessità da soddisfare in funzione di una implementazione corretta e nei tempi prestabiliti”. Per farlo, però, si è reso necessario “ampliare le competenze da coinvolgere affiancando a quelle già reperite tramite propria precedente delibera n. 16 del 10 marzo 2015, focalizzate sulla formulazione del nuovo quadro giuridico di riferimento conseguente all’implementazione del CRS, con competenze tecniche rispetto alla costruzione della struttura generale dell’implementazione del CRS che coinvolge tutti gli aspetti direttamente ed indirettamente collegati a quello giuridico, fondamentali per la determinazione del piano operativo e la definizione delle scadenze delle procedure interne e che nella prima fase, incluso gli adempimenti dell’Annex 4, risultano essere altrettanto determinanti e per alcuni aspetti predominanti”. Di qui l’incarico, per 44mila euro, alla Società Deloitte LLP. Il 21 luglio 2014 l’Ocse ha pubblicato il modello completo e definitivo dello “Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters”.

 

CRS E FATCA: OBIETTIVO COMUNE, MA DIVERSI

Il documento, sviluppato dall’Ocse su mandato del G20, si propone come modello per lo scambio di informazioni tra Amministrazioni fiscali, delineando l’oggetto, la modalità e la tempistica delle informazioni da scambiare e ponendo solide basi per fare diventare lo scambio di informazioni automatico uno standard globale. Il segretario Generale dell’Ocse Angel Gurria ha definito lo standard “un ambizioso modello per lo scambio di informazioni che aiuterà le autorità degli Stati aderenti nella lotta alla frode e all’evasione fiscale, avvicinandoci ad un mondo in cui gli evasori fiscali non avranno più posti dove nascondersi”. Il CRS, acronimo di Common Reporting Standard, sviluppato dall’Ocse riprende ampiamente nei contenuti quanto previsto dal modello americano FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act). La differenza sostanziale è che mentre il FATCA si basa su accordi bilaterali, di scambio informazioni conclusi dall’Amministrazione americana con singoli Stati, lo standard messo a punto dall’Ocse si propone come uno strumento multilaterale a cui più stati possono aderire. Inoltre, diversamente dal FATCA, infatti, ciò che rileva per il controllo è la residenza fiscale estera, e non la cittadinanza, e non sono previste soglie quantitative per escludere lo scambio di informazioni.

 

I DATI ‘SCAMBIABILI’: PERSONALI E SOCIETARI

Oggetto di scambio automatico saranno le informazioni finanziarie tra cui saldi del conto, interessi, dividendi, ricavi dalla vendita di asset finanziari transitate per i conti detenuti da persone fisiche e giuridiche inclusi i trust e le fondazioni. In particolare le Autorità fiscali si impegnano a scambiare, in via automatica e su base annua, con riferimento ad ogni reportable account informazioni concernenti nominativo e dati identificativi del titolare del conto, il numero di conto, dati identificativi dell’istituto finanziario, il saldo o il valore del conto medesimo. Gli istituti finanziari tenuti a riportare le informazioni sono, oltre alle banche, gli intermediari finanziari, brokers, le compagnie assicurative e gli organismi di investimento collettivo. Il documento pone una particolare enfasi sull’ampiezza dello scambio, in particolare sotto tre profili: quello “oggettivo” (le informazioni oggetto di scambio riguardano qualsiasi tipologia di reddito, compresi interessi, dividendi e altri redditi di natura finanziaria, e includono i saldi periodici dei conti nonché i redditi derivanti dal disinvestimento delle attività), quello soggettivo (le informazioni acquisite non sono solo quelle relative alle persone fisiche, ma anche quelle di società ed enti, compresi trust e fondazioni), nonché quello relativo agli intermediari (verranno, infatti, acquisite informazioni non solo da banche e soggetti depositari di attività finanziarie, ma anche da broker, organismi di investimento collettivo, talune imprese assicurative ecc.). Le procedure previste nel documento comporteranno (soprattutto per i conti bancari ancora da aprire) l’obbligo per le banche di acquisire dettagliate informazioni sui non residenti (nome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale o tax identification number ecc.), da inviare in modo automatico all’Amministrazione dello Stato di residenza del titolare su base annuale. Sono state altresì previste dall’OCSE precise regole per tradurre in legge le nuove procedure: per quanto riguarda il CRS, esso verrà recepito negli ordinamenti nazionali con apposita legge, al pari di quanto avviene oggi in Italia per le Direttive comunitarie, mentre il CAA (Competent Authority Agreement) rappresenta uno strumento che può essere operativo anche senza una norma ad hoc, essendo di fatto la trasposizione sotto il profilo operativo dell’art. 6 della Convenzione sulla mutua assistenza in materia fiscale, o dell’art. 26 del modello OCSE di Convenzioni contro le doppie imposizioni.

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