Home FixingFixing San Marino, IGR “L”: chiarimenti e compilazione

San Marino, IGR “L”: chiarimenti e compilazione

da Redazione

Circolare dell’Ufficio Tributario: approfondimenti anche sul Quadro M. Credito: le imposte estere devono essere pagate entro il 31/12.

 

Preziosi chiarimenti per quel che concerne la metodologia di calcolo del credito d’imposta estero da parte dell’Ufficio Tributario (0549.885010) che, attraverso una corposa circolare, approfondisce il Modello IGR “L” e fornisce precisazioni sulla compilazione del quadro M. Per comodità, scompattiamo la circolare, suddividendola in tre puntate.

I redditi si considerano prodotti all’estero sulla base di criteri reciproci per individuare l’applicazione dell’imposta ai non residenti e gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo in base alle regole vigenti per le tipologie dei redditi interni. Se concorrono redditi prodotti in più Stati esteri, la detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato. Le imposte estere, per essere riconosciute quale credito, devono essere definitivamente pagate entro il 31/12 dell’anno della presentazione della relativa dichiarazione; il contribuente, in sede di presentazione della dichiarazione a San Marino potrà portare a credito le imposte dovute all’estero, ancorché non ancora effettivamente pagate nello Stato estero purché le medesime imposte di pertinenza siano definitivamente pagate entro il 31/12 dell’anno della sua presentazione. Nel caso invece in cui alla scadenza della presentazione della dichiarazione a San Marino (31 luglio 2015 per il periodo d’imposta 2014), o comunque in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, il contribuente non conosca ancora l’ammontare delle imposte estere che deve pagare, ha facoltà di presentare una dichiarazione rettificativa della dichiarazione già presentata e portarsi, con la dichiarazione rettificativa, il credito per le imposte pagate all’estero, credito che non può eccedere l’ammontare dell’imposta netta dovuta sul reddito complessivo. Qualora il contribuente porti a credito nella dichiarazione presentata l’imposta assolta all’estero deve allegare alla dichiarazione, il conteggio del credito d’imposta estero e, se ne è già in possesso, la relativa documentazione attestante l’effettivo pagamento dell’imposta estera portata a credito. Qualora invece al momento della presentazione della dichiarazione il contribuente abbia portato a credito l’imposta ma non sia in possesso della documentazione attestante l’effettivo pagamento, deve successivamente trasmettere all’Ufficio Tributario, sempre telematicamente, la documentazione attestante il pagamento senza necessità di fare una dichiarazione rettificativa ma semplicemente allegando nel relativo quadro di spettanza tali documenti alla dichiarazione già trasmessa in precedenza. L’allegazione alla dichiarazione della predetta documentazione è obbligatoria per il riconoscimento del credito d’imposta estero. Eventuali successive rettifiche del reddito prodotto all’estero comportano la conseguente rettifica della dichiarazione entro 3 anni dall’esercizio di competenza. L’applicativo informatico di compilazione e trasmissione della dichiarazione prevede nei vari “quadri” compilativi appositi righi per le diversi tipologie di reddito estero (suddivisi per Paese), ma si evidenzia che è il contribuente deve riportare il calcolo del credito d’imposta estero, calcolo da lui effettuato secondo le disposizioni vigenti, e il credito d’imposta così calcolato va poi riportato nel rigo 80 del quadro P della dichiarazione, che va in detrazione dell’imposta dovuta. Possono essere portate a credito le imposte definitive pagate all’estero, non ripetibili, fino alla concorrenza della quota d’imposta corrispondente al rapporto tra redditi prodotti all’estero e il reddito complessivo. La Circolare evidenzia che tutti i redditi soggetti a tassazione separata non danno diritto al credito d’imposta assolta all’estero. Unica deroga è rappresentata dal reddito di lavoro autonomo e d’impresa (inclusi i redditi da società di persone, Snc o Sas) in quanto assimilati alle stabili organizzazioni, e che pur soggetti a tassazione separata del 17% (limitatamente per il periodo 2014-2017) danno diritto al credito d’imposta estero. Le imposte assolte all’estero a titolo definitivo o da ritenersi tali su redditi d’impresa o di lavoro autonomo possono essere ammesse in detrazione dall’imposta netta dovuta per tali redditi prodotti a San Marino. Tale detrazione è ammessa sino alla concorrenza della quota d’imposta corrispondente al rapporto tra i ricavi prodotti all’estero e i ricavi complessivi, considerando eventuali perdite di esercizi precedenti ammesse in detrazione. Se il reddito prodotto all’estero concorra parzialmente alla formazione del reddito, anche l’imposta estera detraibile va ridotta nella misura corrispondente. Con riferimento al credito d’imposta estero, eventuali ritenute/tassazione subite nel paese della fonte, sono recuperabili come credito d’imposta estero solo nell’ipotesi di tassazione ordinaria e nei casi e nei limiti previsti dalla normativa dello Stato estero e/o da una eventuale normativa convenzionale. Di seguito la compilazione della dichiarazione del modello IGR “L” relativamente alle principali tipologie di redditi esteri.

 

QUADRO A: REDDITI DA CAPITALE

Per quel che concerne gli interessi da titoli di Stato esteri, vista la frequenza di casistiche, con riferimento alle disposizioni di cui alla Convenzione Italia – San Marino, non deve essere applicata alcuna ritenuta sugli interessi percepiti dai soggetti residenti e corrisposti dallo Stato italiano su titoli di Stato italiani (es. BOT) e nel caso in cui sia stata applicata sui predetti interessi una ritenuta alla fonte (es. 12,5% sui BOT) la stessa non può essere portata quale credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi ma il contribuente dovrà richiedere il relativo rimborso all’Agenzia delle Entrate di Pescara. Per la tipologia di interessi in trattazione il contribuente persona fisica residente potrà optare per la tassazione sul netto frontiera dell’8% oppure per la tassazione progressiva per scaglioni. Per gli interessi da depositi in conti correnti bancari e postali in Italia, in base alla disposizione interna italiana, sono esenti da tassazione se corrisposti a soggetti non residenti. Il contribuente persona fisica residente potrà optare per la tassazione dell’11% sul netto frontiera oppure per la tassazione progressiva per scaglioni. Per la predetta tipologia di redditi da capitale il contribuente non si porta alcun credito d’imposta estera. Anche per gli interessi da titoli obbligazionari (diversi dalle azioni), la disposizione normativa prevede la possibilità di opzione di tassazione separata dell’8% sul netto frontiera, oppure della tassazione progressiva per scaglione.

Segue sul prossimo numero.

Forse potrebbe interessarti anche:

Lascia un commento