Home FixingFixing Oggetti smarriti e ritrovati, come ci si deve comportare?

Oggetti smarriti e ritrovati, come ci si deve comportare?

da Redazione

Tutte le specifiche sono state raccolte nella Legge 103 del 2015: consegna, custodia, spese. Grandi attenzioni per i preziosi ma anche per il ritrovamento di sostanze nocive.

 

Ogni mondo è Paese? Dipende. Il 1 luglio è stata pubblicata la Legge 103, dedicata alle disposizioni in materia di cose ritrovate.

Disposizioni che si applicano alle cose ritrovate quando non siano direttamente restituite dal ritrovatore al legittimo proprietario o possessore. Le disposizioni però non si applicano:

a) ai veicoli a motore con targa o muniti di altro sistema di registrazione che consenta di individuare il proprietario;

b) agli oggetti palesemente abbandonati perché fuori uso o aventi valore di mero rottame;

c) ad armi di qualsiasi genere, munizioni, esplosivi o materiale potenzialmente pericoloso per la salute pubblica che devono essere consegnati esclusivamente ai corpi di polizia.

 

CONSEGNA DELLA COSA

Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario, e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo all’Ufficio o ad un funzionario dei corpi di polizia. L’appartenente al corpo di polizia ricevente consegna, senza ritardo, all’Ufficio la cosa ritrovata unitamente al verbale, di cui ne viene rilasciata copia per ricevuta al ritrovatore, nel quale sono riportate le informazioni relative al ritrovatore, alle circostanze del ritrovamento, all’eventuale richiesta di premio e all’eventuale richiesta di restituzione della cosa ritrovata.

 

CUSTODIA DELLE COSE RITROVATE

L’Ufficio, ricevendo in deposito la cosa ritrovata dal ritrovatore o dall’appartenente al corpo di polizia redige apposito verbale, di cui è rilasciata ricevuta di consegna al ritrovatore stesso. Il verbale deve riportare:

a) una dettagliata descrizione della cosa ritrovata;

b) le circostanze del ritrovamento;

c) le generalità del ritrovatore e gli estremi di un suo documento di riconoscimento, l’eventuale richiesta di premio e l’eventuale richiesta di restituzione della cosa ritrovata.

In caso di oggetti di valore o presunto valore (quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo gioielli, orologi, ecc.) il verbale è, altresì, corredato da documentazione fotografica.

Le cose ritrovate e consegnate all’Ufficio, quindi, sono immediatamente prese in carico con annotazione in apposito registro numerato progressivamente, tenuto in maniera informatica, nel quale sono riportate la data del deposito, la descrizione dell’oggetto, le generalità del ritrovatore e gli estremi di un suo documento di riconoscimento nonché tutte le operazioni successive relative al medesimo oggetto prescritte dalla legge. La consegna delle cose ritrovate da appartenenti ai corpi di polizia, nell’espletamento delle loro mansioni, avviene mediante nota di consegna o rapporto di servizio contenenti la descrizione delle cose e le circostanze del ritrovamento.

Tali soggetti non hanno titolo per acquisire la proprietà delle cose ritrovate durante l’espletamento dell’attività di lavoro. L’Ufficio non redige il verbale qualora la cosa ritrovata sia di scarso o nessun valore. Su tali cose l’Ufficio appone la sola data di ritrovamento e, trascorsi tre mesi dalla suddetta data, senza che qualcuno si sia presentato per reclamarle, le stesse sono smaltite o, se del caso, devolute ad associazioni di beneficenza presenti nel territorio.

Qualora la cosa ritrovata sia deperibile o in condizioni igienico sanitarie precarie, l’Ufficio provvede dopo le ventiquattro ore di giacenza alla sua distruzione. Borse, zaini, valigie o più in generale contenitori chiusi, anche a chiave, devono essere comunque aperti per motivi di sicurezza. Nel caso di ritrovamento di sostanze pericolose, nocive o sospette, l’Ufficio provvede ad avvisare le competenti autorità e nel caso di contenitore sospetto l’apertura è fatta dalle autorità specializzate nel settore. Qualora sussistano motivi per sospettare che la cosa ritrovata sia di illecita provenienza o possa costituire corpo del reato, oltre agli adempimenti di cui alla presente legge, l’Ufficio ne dà comunicazione all’autorità giudiziaria.

Il deposito delle cose ritrovate sarà quindi reso noto, come avviene anche in altri Paesi (ad esempio in Italia è un impegno assunto direttamente dai Comuni) con la pubblicazione dell’elenco nell’albo dell’Ufficio, da farsi con cadenza mensile previo aggiornamento. L’elenco delle cose ritrovate e depositate è consultabile sul portale internet della PA.

 

IDENTIFICAZIONE DEL PROPRIETARIO

Quando le condizioni del ritrovamento o la natura della cosa consentono l’immediata identificazione del proprietario, l’Ufficio provvede ad avvertirlo del deposito, fornendo le indicazioni necessarie circa le modalità del ritiro. I libretti bancari o postali di deposito o di conti correnti, gli assegni, i vaglia, i libretti di pensione, le carte di credito o bancomat o documenti analoghi, qualora non sia possibile identificarne i titolari o gli aventi diritto sui medesimi, sono oggetto di comunicazione dall’Ufficio agli istituti o uffici emittenti a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno

I documenti di identità o di riconoscimento sono spediti dall’Ufficio al titolare con addebito delle spese di spedizione.


RESTITUZIONE AL PROPRIETARIO

Le cose ritrovate sono restituite, previi gli accertamenti ritenuti necessari, a colui che entro un anno dalla data di pubblicazione del ritrovamento, dichiari di esserne il proprietario. Della restituzione è redatto processo verbale nel quale sono indicati, oltre alla data in cui avviene la restituzione:

a) le generalità complete del proprietario unitamente agli estremi di un documento di riconoscimento;

b) gli elementi forniti dal proprietario per provare la sua qualità;

c) le circostanze di luogo e tempo dichiarate dal proprietario sulla perdita del possesso della cosa;

d) l’indicazione del corpo di polizia presso cui il proprietario ha denunciato la perdita della cosa.

Della restituzione deve essere data notizia al ritrovatore, se è stata fatta richiesta di premio, e al corpo di polizia presso il quale il proprietario ha eventualmente denunciato la perdita dell’oggetto.

 

RESTITUZIONE AL RITROVATORE

Trascorso un anno dalla data di pubblicazione del ritrovamento, senza che il proprietario si sia presentato per richiedere la restituzione della cosa, quest’ultima, è messa a disposizione del ritrovatore, che ne abbia fatta richiesta, il quale è tenuto a ritirarla entro trenta giorni dalla data di comunicazione.

 

SPESE DA SOSTENERE

Il proprietario o il ritrovatore che intende ritirare la cosa è tenuto al pagamento di un rimborso spese, sostenute per il deposito e la custodia della cosa rinvenuta, pari ad euro 15,00 (quindici/00).

Eventuali spese vive, opportunamente documentate, sostenute dall’Amministrazione Pubblica devono essere rimborsate prima della consegna della cosa ritrovata.

 

PREMIO AL RITROVATORE

Il proprietario è tenuto a corrispondere al ritrovatore, qualora richiesto, un premio pari ad un ventesimo della somma o del valore della cosa ritrovata. Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio è fissata concordemente tra le parti.

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