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CGG, procedure civili e amministrative: c’è l’ok

da Redazione

Passate in II lettura le disposizioni: a breve la promulgazione della Legge. Processi civili più veloci, modificate le tempistiche delle rogatorie.

 

E’ passato in II lettura e attualmente è in attesa di promulgazione del testo di Legge la normativa sulle “Disposizioni in materia di procedura e diritto civile e di procedura amministrativa”.

Partendo dall’esame del Capo I, norme in materia di procedura civile, all’art. 1 viene modificata la disciplina dei termini probatori e la possibilità di riaprire l’istruttoria nel caso in cui una produzione in manica di documenti risulti decisiva o influente ai fini della controversia oppure nel caso in cui il documento non sia stato prodotto dalla parte nei termini per cause ad essa non imputabili.

Altro elemento, ha detto in CGG il relatore di Maggioranza Alessandro Cardelli, “riguarda la possibilità di assumere prove tramite commissione rogatoria, per ovviare al problema che l’assunzione per rogatoria si protragga inutilmente e allunghi notevolmente i tempi del processo. Per questo, passati sei mesi dalla richiesta effettuata dalla Segreteria Affari Esteri, il giudice su istanza di parte potrà disporre l’apertura del successivo termine di prova.

L’art. 3 prevede la modifica dell’istituto delle perizie, con un importante intervento per razionalizzare i tempi, e ridurne i costi, specialmente quelle d’ufficio. La riforma prevede anche la modifica della chiamata in causa del terzo, prevedendo la possibilità per il chiamato in causa tardivamente di potersi difendere nel medesimo giudizio invece che dover aprire un separato procedimento, per motivi di economia processuale o in presenza di altre gravi ragioni. Importanti interventi sono previsti anche in materia di perenzione d’istanza e di eccezioni preliminari sollevate in corso di causa oltre che nell’ambito dell’impugnazione dei decreti e dei provvedimenti interlocutori emessi in corso di causa. Istituto importante su cui il progetto interviene è inoltre quello dell’appello, all’art 10. “Qui l’obiettivo principale del progetto di legge – ha evidenziato Cardelli – è il disincentivo all’utilizzo dell’appello a fini esclusivamente dilatori, cercando di rendere più celere il procedimento che porta alla definizione del secondo grado di giudizio”. Novità fondamentale riguarda l’introduzione dell’esecutività della sentenza di primo grado qualora abbia ad oggetto la condanna al pagamento di una somma di denaro, con la possibilità comunque in alcuni casi espressamente previsti di chiedere la sospensione dell’esecutività al Giudice d’Appello. Sono previste inoltre modifiche alla fase istruttoria dell’appello.

Il capo II disciplina le modifiche in materia di diritto civile, riguardano la modifica dei termini della prescrizione civile e il recepimento dei principi internazionali Unidroit in materia di contrattualistica commerciale che può sorgere tra soggetti economici sammarinesi e stranieri.

L’art 12 prevede una riduzione dei termini di prescrizione in materia di diritti reali e di credito, prevedendo 20 anni per i primi e 10 per i secondi, a differenza dei 30 anni precedentemente previsti per entrambi. Il capo IV, introduce efficaci novità in materia di controllo di legittimità e di procedura amministrativa, intervenendo su alcuni ambiti, come quello del controllo preventivo di legittimità, dei termini riferiti alle ferie giudiziarie, di ricorso alle sanzioni comminate.

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