Home FixingFixing Il giorno del “sì” tra le Torri o nei giardini Borghesi

Il giorno del “sì” tra le Torri o nei giardini Borghesi

da Redazione

Con il DD 61/2015 sono stati individuati i luoghi dove le persone si potranno sposare. Aggiornate le tariffe per le coppie con nubendi stranieri non residenti sul Monte.

 

di Alessandro Carli

 

La Cava dei Balestrieri, ma anche il Chiostro di Santa Chiara, gli spazi interni ed esterni della Prima e della Seconda Torre e i Giardini Borghesi.

A latere della presentazione del cartellone estivo del Titano, il segretario di Stato al turismo Teodoro Lonfernini – rifacendosi al Decreto Delegato numero 61 del 2015 – ha indicato i nomi dei luoghi in cui si possono celebrare i matrimoni civili.

Dopo aver presentato sul nostro giornale in anteprima l’argomento (San Marino Fixing numero 6 del 13 febbraio), si va quindi a completare il mosaico, aggiungendo gli ultimi due tasselli che mancavano: l’elenco dei posti “incaricati” ad accogliere la promessa d’amore delle persone innamorate e anche l’aggiornamento della tassa per la celebrazione dei matrimoni civili.

Le tariffe si riferiscono a coppie con nubendi stranieri non residenti: nel caso che uno dei due fosse cittadino e/o residente nella Repubblica di San Marino, la tassa è ridotta della metà. Per le coppie che volessero dirsi sì durante i giorni feriali in orario d’ufficio, lo Stato chiede 500 euro, che salgono a 800 se ci si vuole sposare di sabato e 1.000 la domenica.

Il Decreto Delegato numero 61 del 2015 è stato adottato dal Monte con lo scopo di promuovere la scelta della Repubblica come luogo di celebrazione del matrimonio civile, ampliando le sedi di celebrazione del matrimonio civile.

Non più solamente Palazzo Pubblico, ma – come detto – “i luoghi e gli immobili, inseriti nel perimetro del Centro Storico di San Marino e Monte Titano e nel Centro Storico del Castello di Borgo Maggiore per la loro natura di Patrimonio Mondiale dell’Umanità e i Centri Storici dei rimanenti Castelli della Repubblica”.

 

I DOCUMENTI PER SPOSARSI

Il nulla osta al matrimonio (previsto dall’articolo 26 della Legge numero 49 del 1986 così come modificato dall’articolo 4 della Legge 26 gennaio 2006 numero 17,) richiesto per la celebrazione del matrimonio dello straniero in Repubblica, può essere sostituito con documenti e certificazioni equipollenti.

Qualora le autorità del Paese di provenienza dei nubendi non rilascino il nulla osta al matrimonio, in suo luogo è valido il certificato di non impedimento al matrimonio o di capacità matrimoniale rilasciato dall’autorità locale del Paese di provenienza dei nubendi, unitamente ad una dichiarazione giurata resa dagli interessati presso un notaio sammarinese o presso un avvocato o un notaio dello Stato di provenienza: la dichiarazione giurata deve contenere tutti i dati relativi allo status dei nubendi utili al fine di contrarre matrimonio se non risultanti dalla certificazione.

Il certificato e la dichiarazione giurata – spiega il DD – devono essere debitamente tradotti e legalizzati se redatti in lingua straniera e la dichiarazione giurata se non redatta da notaio sammarinese, deve essere debitamente registrata prima dell’uso presso l’Ufficio del Registro e Conservatoria.

Limitatamente agli Stati che non prevedono il rilascio di alcuna certificazione attestante la mancanza di impedimenti al matrimonio o la capacità matrimoniale, i nubendi devono presentare all’Ufficiale di Stato Civile una dichiarazione giurata resa avanti all’autorità Diplomatica o Consolare del loro Paese attestante che per le leggi cui sono sottoposti possono contrarre matrimonio, nonché un atto di notorietà, redatto da notaio sammarinese o da avvocato o notaio del Paese di provenienza, attestante la mancanza fra loro di impedimenti al matrimonio nonché tutti i dati relativi allo status dei nubendi utili al fine di contrarre matrimonio.

La dichiarazione giurata e l’atto di notorietà, se redatto nel Paese di provenienza, devono essere debitamente tradotti e legalizzati.

L’atto di notorietà, se non redatto da notaio sammarinese, deve essere debitamente registrato prima dell’uso presso l’Ufficio del Registro e Conservatoria.

La Segreteria di Stato per gli Affari Interni, su comunicazione della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, partecipa all’Ufficio di Stato Civile l’elenco dei Paesi che non rilasciano il nulla osta nonché il modello di certificazione o documentazione sostitutiva idonei alla celebrazione del matrimonio dello straniero.

 

DELEGA ALLE FUNZIONI DI CELEBRANTE

Il Segretario di Stato per gli Affari Interni (Gian Carlo Venturini) oltre alle figure istituzionali già oggetto di delega, può per Legge “delegare alla celebrazione del matrimonio civile i Capitani di Castello nella cui giurisdizione territoriale viene richiesto di celebrare il matrimonio, l’Ufficiale di Stato Civile e i Dirigenti del Dipartimento Affari Istituzionali e Giustizia in possesso di laurea magistrale in Giurisprudenza che abbiano dato disponibilità ad esercitare la funzione”.

L’Ufficiale di Stato Civile può delegare alle funzioni di assistenza alla celebrazione dei matrimoni civili, oltre ai funzionari e dipendenti del proprio ufficio in possesso della necessaria competenza professionale, anche “i funzionari degli uffici del Dipartimento Affari Istituzionali e Giustizia in possesso di laurea magistrale in Giurisprudenza che abbiano dato disponibilità ad esercitare la funzione”.

Infine, il personale delegato a mente del precedente periodo, dipende funzionalmente, nell’esercizio della delega, dall’Ufficiale di Stato Civile, il quale segnala eventuali violazioni del funzionario al Dirigente da cui lo stesso dipende gerarchicamente ai fini dell’adozione dei provvedimenti di competenza.

Forse potrebbe interessarti anche:

Lascia un commento