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San Marino, la Legge “Istituzione e Disciplina dell’Amministratore di Sostegno”

da Redazione

Il progetto di legge è stato approvato con 31 voti favorevoli, un contrario e due astenuti

 

Di seguito gli interventi dei Consiglieri nella seduta notturna di giovedì 28 maggio.

Annamaria Muccioli, Pdcs, relatore unico: “Il progetto di legge sulla istituzione e disciplina dell’amministrazione di sostegno introduce nell’Ordinamento della Repubblica di San Marino un istituto nuovo, che già in altri Paesi, seppure con discipline parzialmente diverse, ha trovato ampia diffusione ed un proficuo utilizzo. L’istituzione dell’amministrazione di sostegno consente alle persone portatrici di una menomazione fisica e/o psichica di avvalersi della rappresentanza e dell’assistenza di un soggetto nominato dal Giudice per l’espletamento di specifiche attività ed il compimento di determinati atti che le stesse non sono in grado di porre in essere autonomamente. L’amministrazione di sostegno non si applica soltanto nei confronti di persone che possono essere definite abitualmente inferme di mente ma anche nei confronti di persone soltanto deboli nel corpo o nella mente, per esempio in ragione dell’età o di una malattia, le quali per effetto di tale stato non sono nella condizione, anche in via temporanea, di curare da sole i propri interessi giuridici, economici, ed in genere, personali. Tale strumento ha l’indubbio vantaggio di comportare la minore limitazione possibile della capacità di agire del soggetto beneficiario il quale, mediante l’impiego dell’istituto in esame, non si vede costretto a subire le ben più penetranti e rigide compressioni della propria capacità di agire derivanti dalla inabilitazione, ed, in grado ancora più elevato, le limitazioni che comportano l’incapacità assoluta di compiere qualsiasi atto giuridico per effetto dell’interdizione. L’amministrazione di sostegno si contraddistingue per la proporzionalità e la flessibilità delle misure di protezione adottabili che permettono al Giudice di plasmarne il contenuto In considerazione delle effettive necessita della persona beneficiaria comprimendone ì diritti e i poteri nella misura minima necessaria ad assicurare un’adeguata protezione. In ragione della specifica disabilità, il beneficiario del provvedimento può essere totalmente sostituito dall’amministratore nel compimento di determinati atti, può essere assistito dal medesimo nel compimento di altri, mentre conserva la piena capacità di agire per tutti gli atti in relazione ai quali non sono state previste limitazioni da parte del Giudice. L’istituto dell’amministrazione di sostegno si configura, quindi, come uno strumento efficace e con ampie possibilità di applicazione nei confronti di persone che fino ad oggi venivano inabilitate od interdette; in particolare l’introduzione di tale nuova forma giuridica di supporto ed ausilio a soggetti con deficit psicofisici od affetti da altre patologie consente di configurare ì tradizionali istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione quali strumenti residuali da applicarsi nei casi in cui l’amministrazione di sostegno non sia sufficientemente idonea a tutelare il soggetto interessato. Invero i presupposti necessari ai fini della dichiarazione di interdizione differiscono da quelli sopra enunciati essendo rinvenibili in una situazione tendenzialmente generale e permanente di incapacità che mal sì concilia con lo strumento alternativo oggetto del presente progetto di legge. L’interdizione è dichiarata quando la menomazione è talmente grave e generalizzata da rendere necessaria la nomina di un soggetto, il tutore, che sostituisca l’interdetto nell’assunzione di tutte le decisioni con valenza giuridica; l’amministrazione di sostegno, invece, è utilizzabile quando l’infermità non determina la compressione totale di tutte le facoltà giuridiche consentendo a chi ne è beneficiario di mantenere uno spazio più o meno ristretto di libertà di agire, ovvero quando lo stato di grave menomazione che giustificherebbe la tutela o la curatela sia contingente e transitorio. In conclusione, emerge con chiarezza come il progetto di legge costituisca uno strumento di riforma importante, rilevatore della profonda trasformazione culturale in atto nell’approccio della malattia attraverso l’introduzione di una forma di tutela improntata al rispetto delle specificità, della sfera volitiva e delle aspirazioni della persona interessata, una forma di tutela che permette di dare piena attuazione al principio di pari dignità sociale che è compito della Repubblica assicurare, sancito all’articolo 4 della “Dichiarazione dei diritti dei cittadini e dei principi fondamentali de/l’ordinamento sammarinese”.

Gian Carlo Venturini, segretario di Stato per gli Affari interni e la Giustizia: “L’istituzione dell’amministrazione di sostegno consente a coloro che sono affetti da disabilità di avvalersi di un soggetto nominato dal giudice per l’espletamento di determinate attività che il soggetto non può più compiere autonomamente. Questo strumento ha il vantaggio ci comportare una minore limitazione delle capacità di agire del soggetto beneficiario che perciò non dovrà subire più penetranti misure come inabilitazione o interdizione. E’ uno strumento importante per tutta la collettività. Auspico che ci possa essere ampia condivisione da parte del Consiglio grande e generale”.

William Giardi, Upr: “Accogliamo con estremo favore questa legge perché rappresenta uno strumento già presente negli altri Paesi. Una svolta nei confronti delle persone con infermità e disabilità psico-fisiche. La legge permette interventi individualizzati e personalizzati consentendo di poter intervenire nell’interesse e nella tutela dell’individuo. Con grande interesse seguiremo lo svolgimento dell’articolato riservandoci di intervenire in seguito”.

Francesca Michelotti, Su: “La legge così come concepita porta un enorme vantaggio”.

Enrico Carattoni, Psd: “Esprimo parere positivo alla proposta di legge in esame. Ricordo che questa legge raccoglie esigenze maturate nel corso del tempo in quanto amplia una sfera, quella della limitazione della capacità di agire, era ferma da circa un secolo”.

Grazia Zafferani, Rete: “Dal nostro punto di vista sarebbe bastato semplicemente prevedere un regolamento piuttosto che un progetto di legge. Nel complesso lo consideriamo un buonissimo intervento di tutela sociale”.

Franco Santi, C10: “E’ un progetto di legge necessario che introduce un nuovo strumento giuridico di protezione della persona che ha difficoltà e che ha necessità di sostegno e che si va a unire a quelli già presenti dell’interdizione e dell’inabilitazione. Uno strumento assolutamente flessibile che va a garanzia della persona oggetto del provvedimento di amministrazione. Arriva in colpevole ritardo ma speriamo possa dare i frutti sperati.

Mariella Mularoni, Pdcs: “E’ uno strumento importante che potrà garantire ai beneficiari un segno tangibile per migliorare la loro qualità della vita. Il progetto di legge è una soluzione migliorativa rispetto all’interdizione e all’inabilitazione. Una legge che ha fortemente innovato la protezione sociale dei soggetti. Colma un vuoto normativo. Auspico che questo nuovo istituto possa svolgere l’azione propositiva voluta dal Legislatore”.

 

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