Home FixingFixing La rappresentatività sarà normata da una legge

La rappresentatività sarà normata da una legge

da Redazione

La proposta del segretario Belluzzi sul tavolo di sindacati e associazioni. L’erga omnes resta valido ma si ragionerà per quote di iscritti.

 

di Daniele Bartolucci

 

La stagione dei rinnovi contrattuali è iniziata e la discussione su quello del settore Industria prosegue con l’obiettivo di raggiungere un accordo comune sottoscritto da tutte le parti in campo. Un accordo condizionato come sempre dal fattore della “rappresentatività”.

Soprattutto se questa non viene anteposta al principio dell’erga omnes, per cui una organizzazione sindacale o datoriale che sottoscrive un contratto di lavoro per la propria categoria con condizioni migliorative nel trattamento dei lavoratori, anche se questa associazione o sindacato rappresenta l’1% dei lavoratori, questa teoricamente vedrebbe prevalere la propria visione a discapito di chi rappresenta il rimanente 99%. Sono ormai quindici anni che si chiede alla politica di intervenire sul tema, stante soprattutto il cambiamento avvenuto nella realtà sammarinese dal lontano 1961, quando fu introdotto questo strumento dal legislatore, quando c’era una sola sigla sindacale e un’unica organizzazione dei datori di lavoro.

Anni in cui, dopo gli scioperi del 2005, si sono susseguiti accordi e rinnovi nonostante la legge non sia mai intervenuta a normare la rappresentatività.

Un principio però ribadito e sottoscritto nell’accordo di rinnovo contrattuale del settore Industria firmato da Anis e Csu del 2012.

Ed ora, nella direzione indicata da quell’accordo, è arrivata la proposta della Segreteria al Lavoro: il progetto di legge “Della libertà e attività sindacale nei luoghi di lavoro, della contrattazione collettiva e del diritto di sciopero” andrà a normare anche la rappresentatività delle organizzazioni sindacali e delle associazioni dei datori di lavoro.

La proposta, presentata il 20 maggio alle organizzazioni e associazioni di San Marino, determina l’efficacia dell’erga omnes in base al numero dei rappresentati, sia dei lavoratori sia dei datori di lavoro del dato settore.

In pratica, un contratto collettivo avrà efficacia di erga omnes dei contratti solo se sarà sottoscritto dall’organizzazione sindacale (o coalizione) alla quale risultino iscritti il 51% dei lavoratori occupati in quel settore, e da un’associazione di datori di lavoro (o coalizione) iscritti che occupino il 51% dei lavoratori di quel settore.

In alternativa l’organizzazione sindacale (o coalizione) deve avere tra i suoi iscritti il 66% di tutti i lavoratori occupati in quel settore. Infine, terza opzione, fare i referendum.

L’erga omnes è dunque salvo, anzi, viene migliorato l’utilizzo di questo strumento, qualificandolo in funzione della ‘maggioranza’ e non di minoranze che, per assurdo, potrebbero produrre contratti migliorativi anche con l’unico scopo di arrecare danno a chi ha sottoscritto un contratto che rappresenta la maggioranza dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Il progetto di legge presentato dal Segretario Iro Belluzzi, è stato redatto grazie al contributo dell’Avvocato Alessandro Bugli, esperto nel settore della previdenza in Italia, un settore legato al mondo del lavoro e dei contratti. L’indirizzo dato dall’Avv. Bugli al testo presentato nei giorni scorsi è quello di un Testo unico, anche se non si chiama ancora così, perché oltre a chiarire una volta per tutte la validità dell’erga omnes, punta a fare chiarezza anche su altri temi, molto dibattuti fino ad oggi, tra i quali anche come si debba costruire questa ‘rappresentatività’.

Prima di tutto viene chiarito che tutti i lavoratori possono iscriversi a un’organizzazione sindacale, ma ad una sola, stessa cosa per i datori di lavoro.

Quindi che l’iscrizione al sindacato va effettuata in maniera formale, ovvero versando una quota di iscrizione oltre – va sottolineato – al contributo volontario dello 0,40%.

Solo sulla base degli iscritti, certificati e validati da un Comitato Garante, si stabilirà la relativa rappresentatività di quel sindacato in quel determinato settore.

Questa norma dovrebbe quindi evitare, in futuro, la nascita di organizzazioni corporative, siano esse sindacali o di imprese.

Tanto è vero che, alla luce del nuovo vincolo ‘iscrizioni’, risulta ancora più restrittiva la norma secondo cui le organizzazioni sindacali abbiano iscritti provenienti da almeno sei settori e che questi rappresentino almeno il 4% dei lavoratori totali. Per le associazioni di datori di lavoro, invece, potrebbero bastare iscritti in sei diversi settori, oppure un minimo di 150 iscritti alle cui dipendenze siano impiegati almeno il 4% dei lavoratori totali.

Lo status di iscritto ad una organizzazione sindacale costituisce quindi il titolo per la ripartizione proporzionale dell’ammontare delle quote di servizio (il cosiddetto contributo volontario sindacale dello 0,40%, per il quale il lavoratore può fare richiesta di revoca) spettanti a tutte le organizzazioni sindacali secondo una doppia ripartizione: il 20% del totale diviso equamente tra i soggetti registrati, il restante 80% suddiviso secondo un calcolo che tiene conto della quota di iscrizione richiesta al lavoratore e del numero dei lavoratori iscritti.

Non solo: per i datori di lavoro viene introdotto l’obbligo di registrare, e aggiornare periodicamente, il contratto di lavoro applicato nella propria azienda.

Quindi tutto l’impianto della legge, che va nella direzione auspicata da tempo dall’Associazione Nazionale Industria di San Marino, servirà a rendere più semplice il quadro di riferimento sia all’interno che all’esterno del sistema, soprattutto per gli imprenditori che vogliono valutare un investimento sul Titano.

Il confronto sul tema è appena iniziato, ma, ha garantito Belluzzi, fatte salve le modifiche necessarie e la definizione delle percentuali, potrebbe diventare legge già dopo l’estate.

Forse potrebbe interessarti anche:

Lascia un commento