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I requisiti per coloro che intrattengono rapporti con la PA

da Redazione

E’ passato un po’ sottotraccia un Decreto-Legge, il numero 70 del 13 maggio.

 

Molto spesso il portale del Consiglio Grande e Generale è una fonte di informazioni molto preziose.

E passato un po’ sottotraccia un Decreto-Legge, il numero 70 del 13 maggio 2015, che norma il controllo dei requisiti per coloro che intrattengono rapporti con la Pubblica amministrazione”.

Il Decreto Legge è strutturato in un articolo unico, che andiamo a sviscerare.

L’Ufficio o l’Ente del Settore Pubblico Allargato competente (così come definito dall’articolo 4 della Legge 5 dicembre 2011 n. 188), all’esclusivo fine della concessione di crediti, contributi, benefici, incentivi, assegnazioni di gare d’appalto o del controllo dei requisiti in capo ai Pubblici Dipendenti, richiede alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino, le informazioni riferibili ai soggetti, persone fisiche o giuridiche, che richiedono la suddetta concessione, o l’assegnazione di gare d’appalto o siano Pubblici Dipendenti.

L’Ufficio o l’Ente del Settore Pubblico Allargato nella richiesta di informazioni alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino indica la legge di riferimento e i relativi articoli in forza dei quali deve procedere alla verifica dei requisiti, allegando copia dell’istanza presentata per richiedere il credito, contributo, beneficio o incentivo o il verbale della gara d’appalto o le norme in base alle quali deve effettuare i controlli sui Pubblici Dipendenti.

La provenienza della richiesta da parte dell’Ufficio o dell’Ente del Settore Pubblico Allargato solleva comunque la Banca Centrale della Repubblica di San Marino da ogni onere di verifica e responsabilità circa la legittimità della presentazione della richiesta stessa, che deve pertanto presumersi.

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