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I beneficiari dei fondi pubblici e delle agevolazioni fiscali

da Redazione

Pubblicato il Regolamento n. 5 del 2015, che dà seguito a quanto espresso in Finanziaria. Escluse le società quotate in borsa e quelle in capo a più di 20 soggetti diversi.

 

Con un mese di ritardo rispetto a quanto preventivato a suo tempo in Finanziaria, (l’articolo numero 68 della Legge numero 214 del 2014 intitolato “Della trasparenza” riporta testuale che “il Congresso di Stato è impegnato a predisporre, entro il 31 marzo 2015, un regolamento che preveda che il titolare o legale rappresentante di impresa che intenda beneficiare di fondi pubblici o di agevolazioni fiscali contributive a qualunque titolo, o intenda partecipare ad appalti pubblici, sia tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilità penale i nominativi di tutti i beneficiari economici persone fisiche dell’impresa stessa, a prescindere dalla quota posseduta”), nella seduta dello stesso Congresso di Stato di fine aprile è stato pubblicato il Regolamento numero 5 del 2015. Un Regolamento piuttosto “snello”, cinque articoli in tutto, che andiamo ad analizzare e a sviscerare in ogni suo passaggio.

 

AGEVOLAZIONI FISCALI

In primo luogo il Regolamento affronta le agevolazioni fiscali “e diverse”.

Il titolare o legale rappresentante di impresa (articolo 2) che presenti istanze per beneficiare di fondi pubblici o di agevolazioni fiscali o contributive a qualunque titolo deve presentare una dichiarazione, in allegato all’istanza e sotto la propria responsabilità civile e penale, contenente i nominativi di tutti gli effettivi beneficiari dell’impresa, ossia delle persone fisiche che “percepiscono gli utili/il reddito dell’impresa medesima”.

 

MANDATI FIDUCIARI

A seguire, il Regolamento affronta il nodo dei mandati fiduciari.

Nel caso (articolo 3) che “l’impresa richiedente il beneficio/agevolazione fiscale o contributiva o risultante la migliore offerente in appalti pubblici” abbia nella propria compagine societaria quote possedute tramite mandato fiduciario, il legale rappresentante dell’impresa medesima “deve allegare alla dichiarazione” anche “l’attestazione rilasciata dalla Fiduciaria sammarinese o estera dell’effettivo beneficiario del mandato fiduciario”.

 

APPALTI PUBBLICI

Prima di procedere (articolo 4) all’assegnazione di appalti pubblici di forniture o somministrazioni di beni e servizi, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Repubblica di San Marino (CCIAA), al fine di effettuare la verifica (prevista dall’articolo 9 bis del Decreto Delegato 2 marzo 2015 numero 26), richiede all’impresa, risultante la migliore offerente in appalti pubblici, la dichiarazione di cui all’articolo 2 e l’eventuale attestazione di cui all’articolo 3.

In attesa dell’istituzione del Registro dei fornitori e dei prestatori di beni e servizi alla Pubblica Amministrazione ed agli Enti Pubblici, le funzioni previste sono demandate alle stazioni appaltanti (come disposto dall’articolo 52 del Decreto Delegato numero 26 del 2015).

Per gli appalti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture complementari alle opere pubbliche, i competenti servizi degli Enti Pubblici e delle Aziende Autonome del Settore Pubblico Allargato, richiedono la dichiarazione (quella descritta all’articolo 2) e l’eventuale attestazione (quella espressa all’articolo 3 del Regolamento) all’impresa risultante la migliore offerente.

La dichiarazione e l’eventuale attestazione sono richieste per forniture o somministrazioni di beni e servizi di importo superiore a 15 mila euro e per opere pubbliche di importo superiore 50 mila euro.

 

NORME FINALI

Le disposizioni del Regolamento comunque, come chiarisce l’articolo 5 non si applicano né “alle società quotate in borsa” e nemmeno “a quelle le cui quote sociali sono in capo a più di venti soggetti diversi”.

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