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Fine della discrezionalità anche sul gratuito patrocinio

da Redazione

Meno potere al Consiglio dei XII in favore anche della Commissione delle Libere Professioni. Progetto di legge: lo stato di povertà valutato dal Comitato di Gestione e Valutazione.

 

di Daniele Bartolucci

 

Gratuito patrocinio, l’accesso a questo importante istituto di salvaguardia diventerà più equo e trasparente. E’ questo il senso della norma che verrà introdotta nell’ordinamento sammarinese grazie al Progetto di legge “Disposizioni in materia di procedura e diritto civile e di procedura amministrativa”, rimandato dal Consiglio alla Commissione Consiliare Permanente Affari Costituzionali ed Istituzionali, che si terrà tra l’11 e il 14 maggio. Del ‘pacchetto’ fanno parte anche le norme che dovrebbero velocizzare i procedimenti civili (vedi Fixing nr 17) e i crediti/debiti per le istanze di fallimento, ma “il Progetto di legge”, ha relazionato il Segretario agli Interni Gian Carlo Venturini, “contiene anche interventi normativi significativi con finalità di tipo sociale. Nello specifico il Capo IV innova la disciplina del patrocinio gratuito rendendone più equo l’accesso pur rimanendo inalterato l’impianto della legge sino ad oggi vigente. La modifica attuata prevede che lo stato di povertà sia valutato dal Comitato di Gestione e Valutazione in base ai parametri previsti agli articoli 3 e 4 del decreto delegato 12 marzo 2014 n. 23 che definiscono il tetto massimo di reddito che il soggetto richiedente il patrocinio gratuito debba avere; mentre la valutazione sull’ammissibilità della richiesta è demandata alla Commissione Nazionale delle Libere Professioni, la quale, decide, dopo che sia stata valutata la presumibile fondatezza della pretesa che si vuole fare valere in giudizio da parte di un relatore scelto dalla Reggenza tra gli avvocati iscritti in apposito elenco predisposto annualmente dall’Ordine degli Avvocati”. Restano inalterati i presupposti per l’ammissione al gratuito patrocinio individuati, nello “stato di povertàn e nel “buon diritto nella controversia per cui [si] domanda l’assistenza giudiziaria”. “Al contrario”, ha spiegato Venturini, “con la novella contenuta nel progetto di legge sono stati modificati, come sopra già evidenziato, gli organi competenti ad accertare la sussistenza dei predetti requisiti. Tali requisiti erano sino ad oggi accertati, anche in considerazione della vetustà della normativa, in maniera ampiamente discrezionale in quanto era sufficiente che lo stato di povertà fosse dichiarato per mezzo di un atto di notorietà. Il buon diritto”, ricorda il Segretario, “ossia la probabile vittoria della causa, era riconosciuto dal Consiglio dei XII”. Quella norma, ovvero l’articolo 3, primo comma, numero 5.) della Legge 5 giungo 1923, verrà infatti abrogato (art. 22 del Progetto di legge suddetto). La norma stabiliva che “sono attribuite al Consiglio dei Dodici le seguenti funzioni: 5.) decidere sulle domande di gratuito patrocinio a sensi e per gli effetti di cui alla Legge 20 Dicembre 1884”. Tale onere viene tolto al Consiglio dei XII dall’articolo 14 del Progetto di legge: “Lo stato di povertà è valutato dal Comitato di Gestione e Valutazione istituito ai sensi del Decreto Delegato 20 dicembre 2007 n. 125 in base ai parametri definiti agli articoli 3 e 4 del Decreto Delegato 12 marzo 2014 n. 23. Il buon diritto, ossia la presumibile fondatezza della pretesa che si intende fare valere, è riconosciuto dalla Commissione Nazionale delle Libere Professioni”. Inoltre, “l’istanza volta all’ottenimento del patrocinio gratuito corredata dalla valutazione positiva del Comitato di Gestione e Valutazione è firmata dall’Avvocato d’ufficio ed è diretta alla Reggenza”, che a sua volta “nomina un relatore, scelto tra gli avvocati iscritti in apposito elenco predisposto annualmente dall’Ordine degli Avvocati. Il relatore, presa cognizione della causa e riconosciuta la presumibile fondatezza della pretesa dell’istante, è tenuto innanzitutto a tentare un componimento. Qualora la conciliazione non riesca, il relatore, nella prima riunione del Commissione Nazionale delle Libere Professioni, fa la relazione della causa, dopodiché la Commissione Nazionale delle Libere Professioni emette la decisione sulla ammissione ed individua nell’ambito dell’elenco di cui al primo periodo, l’avvocato cui affidare il patrocinio della causa secondo i criteri determinati con delibera dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati”. “L’intervento di modifica tende”, ha proseguito nella relazione Venturini, “ad attribuire il potere di accertamento dell’esistenza dei presupposti per l’ammissione al gratuito patrocinio ad organi che assumono le proprie deliberazioni secondo valutazioni fondate su criteri maggiormente tecnici ed oggettivi”.

Altro punto ‘sociale’ del Progetto di legge è l’articolo 4, che “contiene disposizioni tese a rendere meno costosa la giustizia per i soggetti coinvolti in un procedimento giudiziario. Si è infatti previsto che il Congresso di Stato abbia facoltà di stabilire mediante propria delibera e sentiti gli ordini e collegi professionali, riduzioni sugli onorari delle perizie da applicarsi sul tariffario professionale al quale appartiene il professionista che l’ha svolta. Tale disposizione è finalizzata a garantire una piena tutela giurisdizionale superando l’eventuale elemento ostativo rappresentato dall’eccessivo costo che la parte richiedente la perizia d’ufficio potrebbe essere tenuta a sostenere”.

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