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Le procedure per la vendita degli immobili dello Stato

da Redazione

San Marino: sono tutte racchiuse e spiegate nel Decreto Delegato numero 51 del 2015. L’elenco completo dei beni all’asta verrà predisposto entro il 15 giugno 2015.

 

In conformità a quanto previsto nell’ultima legge di bilancio, sono stati pubblicati il decreto delegato 16 aprile 2015 n. 50 “Procedure per la vendita di esigue porzioni o relitti di terreno di proprietà dell’Ecc.ma Camera” e il decreto delegato 17 aprile 2015 n. 51 “Procedure per la vendita di fabbricati di proprietà dell’Ecc.ma Camera.”

I proventi derivanti dalla vendita dei fabbricati di proprietà dell’Ecc.ma Camera “sono finalizzati a finanziare la realizzazione di infrastrutture ed opere pubbliche ritenute strategiche e prioritarie, sia per lo sviluppo e l’ammodernamento del Paese che per conseguire la razionalizzazione della spesa pubblica di cui all’articolo 61 della Legge 22 dicembre 2014 n. 219.

 

Fabbricati alienabili

Sono alienabili i fabbricati di proprietà dell’Ecc.ma Camera rientranti nel patrimonio disponibile dello Stato (ai sensi dell’articolo 79 della Legge 18 febbraio 1998 n. 30) qualora non rivestano carattere di interesse pubblico; non rivestano carattere di interesse storico, in quanto compresi nell’elenco di cui all’allegato “A” alla Legge n.147/2005; versino in condizioni di abbandono e degrado; non siano strategici per la realizzazione di opere e infrastrutture pubbliche.

 

Elenco fabbricati

L’elenco dei fabbricati di proprietà dell’Ecc.ma Camera è predisposto da una Commissione formata dal Dirigente dell’Ufficio Tecnico del Catasto o suo delegato, dal Dirigente dell’Ufficio per l’Edilizia o suo delegato, dal Dirigente dell’Ufficio Pianificazione Territoriale o suo delegato e dal Dirigente della Contabilità di Stato o suo delegato nonché da un incaricato della Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente.

L’elenco che contiene, in relazione a ciascun fabbricato, l’indicazione dei dati catastali, una dettagliata descrizione dell’ubicazione, delle caratteristiche e dello stato di conservazione dello stesso nonché della destinazione urbanistica del terreno sul quale insiste il fabbricato medesimo è predisposto entro il 15 giugno 2015.

 

Perizie

Il Dirigente dell’Ufficio Tecnico del Catasto, il Dirigente dell’Ufficio per l’Edilizia, il Dirigente dell’Ufficio Pianificazione Territoriale e il Dirigente dell’Ufficio del Registro determinano il valore di mercato dei fabbricati di proprietà dell’Ecc.ma Camera mediante la redazione di perizie da predisporsi entro il 30 luglio 2015. Le perizie devono indicare il valore dei fabbricati nonché ogni elemento utile alla individuazione e descrizione degli stessi.

 

Adozione elenco

Prima dell’adozione da parte del Congresso di Stato, la Segreteria di Stato per il Territorio e Ambiente promuove incontri con i Gruppi Consiliari per illustrare l’elenco ed i dati relativi ai fabbricati. Le perizie sono visionabili dai rappresentanti dei Gruppi consiliari.

L’elenco dei fabbricati di proprietà dell’Ecc.ma Camera predisposto dalla Commissione, acquisite le perizie di cui sopra, è adottato dal Congresso di Stato entro il 15 settembre 2015.

Il Consiglio Grande e Generale autorizza la messa in vendita di ciascun fabbricato inserito nell’elenco adottato dal Congresso di Stato.

 

Procedimento di vendita

La vendita dei fabbricati di proprietà dell’Ecc.ma Camera avviene mediante asta pubblica tramite emissione di bando d’asta deliberato dal Congresso di Stato con le modalità di cui ai successivi articoli. Nello stesso bando può essere disposta l’alienazione di più fabbricati; in tal caso il bando sarà suddiviso per lotti. Il valore di mercato del fabbricato stabilito dalla perizia costituisce il prezzo base d’asta indicato nel bando. Gli interessati a partecipare al bando possono visionare la perizia.

 

Bando d’asta

Il bando d’asta per la vendita di fabbricati, deliberato dal Congresso di Stato, contiene:

– la descrizione dei fabbricati e la loro ubicazione;

– il prezzo base d’asta;

– il termine di versamento della cauzione e del prezzo in caso di aggiudicazione.

Il bando d’asta indica altresì chiaramente:

– il giorno, l’ora e il luogo di svolgimento dell’asta;

– le modalità di svolgimento della stessa;

– le modalità di presentazione delle offerte;

– le modalità di deposito della cauzione richiesta.

 

Pubblicazione del bando

Il bando d’asta è pubblicato mediante affissione all’albo dell’ufficio e con inserimento sul portale dei Servizi PA. La pubblicità del bando d’asta è effettuata tramite affissione dello stesso negli appositi spazi siti in tutti i Castelli della Repubblica e presso tutte le Case di Castello. Sarà altresì data massima pubblicità sui mezzi di informazione.

 

Offerte

Il metodo di presentazione è quello delle offerte segrete su prezzo, posto a base d’asta. L’offerta contiene il prezzo offerto, rispetto al prezzo base determinato, secondo quanto richiesto dall’avviso di gara. L’offerta è formulata in forma scritta e firmata personalmente dall’offerente o, in caso di persona giuridica, da chi ne ha legale rappresentanza. Le offerte possono essere presentate da persone fisiche o giuridiche sammarinesi e da persone fisiche residenti.

Le offerte segrete devono essere inviate al Dipartimento della Funzione Pubblica unitamente alla prova dell’eseguito deposito cauzionale, in plico chiuso sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, nel termine, all’indirizzo e con le modalità previsti dal bando mediante consegna a mano ovvero tramite spedizione postale con avviso di ricevimento ovvero mediante corriere. Per le offerte che non siano pervenute, o che siano pervenute in ritardo, non sono ammessi reclami. Il recapito tempestivo dei plichi resta ad esclusivo rischio dei mittenti. Le offerte che pervengono oltre il termine stabilito nel bando sono escluse e non prese in considerazione dalla Commissione di gara.

Le offerte hanno natura di proposta irrevocabile di acquisto. Esse non vincolano l’Amministrazione se non dopo la delibera di aggiudicazione da parte del Congresso di Stato e la delibera di autorizzazione all’alienazione da parte del Consiglio Grande e Generale, mentre rimangono vincolanti per l’offerente per un periodo di 180 (centottanta) giorni successivi a quello di svolgimento della gara.

 

Cauzione

Il concorrente è obbligato a depositare una cauzione pari al 10% del prezzo posto a base d’asta, che in caso di aggiudicazione alla pubblica asta del bene, viene trattenuta come anticipazione sul prezzo a garanzia della stipula dell’atto. La stessa è incamerata dall’Ecc.ma Camera se l’aggiudicatario rinunci a stipulare il contratto o non si presenti alla stipula dell’atto dopo formale convocazione. Nessuno, per qualsiasi motivo, può essere dispensato dall’effettuare il deposito di cui al presente comma.

Il deposito, da effettuarsi entro il termine perentorio previsto dal bando per la partecipazione alla pubblica asta, è costituito da assegno circolare di Istituto di Credito Sammarinese all’ordine “Ecc.ma Camera” ovvero da polizza fidejussoria rilasciata da Istituto Bancario per l’importo dovuto che, nel caso di aggiudicazione, sarà convertita, a spese dello stesso aggiudicatario, in denaro contante. Le cauzioni depositate dai concorrenti che in base al verbale redatto dalla Commissione di gara non siano risultati aggiudicatari sono restituite dopo la chiusura della pubblica asta.

 

Aggiudicazione

Ricevute tutte le offerte la Commissione di gara, nel giorno e nell’ora stabiliti nell’avviso di gara in seduta pubblica, apre i plichi, verifica la regolarità del deposito cauzionale; le offerte vengono lette ad alta voce.

Il fabbricato è aggiudicato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. L’aggiudicazione è fatta al maggior offerente. E’ dichiarato vincitore dell’asta chi ha fatto l’offerta più alta di prezzo d’acquisto o in mancanza, l’offerta pari al prezzo base d’asta. In caso di parità di offerte si procede, nella medesima adunanza, a richiedere ai partecipanti presenti, offerte al rialzo. Il bene viene aggiudicato alla persona fisica o giuridica che risulta la maggior offerente. Ove nessuno di coloro che fecero le offerte uguali sia presente, o i presenti non intendano migliorare l’offerta, la sorte decide chi debba essere l’aggiudicatario.

Laddove l’asta sia andata deserta per non essere giunte nei termini indicati dal bando offerte valide, o le stesse non siano state ritenute ammissibili a norma di legge, del presente decreto delegato e del bando di gara, si redige verbale di asta deserta.

Completata la procedura, la documentazione è inoltrata al Congresso di Stato per l’aggiudicazione e al Consiglio Grande e Generale per l’autorizzazione alla vendita, con unica votazione complessiva, subordinatamente alla legittimazione da parte dell’organo competente.

Dopo l’autorizzazione da parte del Consiglio Grande e Generale, in caso di acquisto da parte di persone fisiche non sammarinesi o di persone giuridiche la pratica è sottoposta, a cura della parte privata, al Consiglio dei XII per le autorizzazioni di competenza.

 

Pagamento e compravendita

Il prezzo per l’acquisto dei fabbricati, decurtato dell’importo della cauzione, è interamente versato alla stipula dell’atto notarile di compravendita. L’atto di trasferimento di cui al comma precedente è stipulato da Notaio incaricato da parte privata ed a spese della stessa entro sei mesi dalla data della delibera del Consiglio Grande e Generale. L’aggiudicatario non può entrare nel possesso materiale del bene o dei beni acquistati prima dell’avvenuta stipulazione dell’atto di compravendita.

In caso di rinuncia alla stipula dell’atto da parte dell’aggiudicatario, in caso di pluralità di offerte il Congresso di Stato procede ad aggiudicare il fabbricato sulla base della graduatoria. Qualora non sia possibile procedere, in assenza di pluralità di offerte o esaurita senza esito positivo la graduatoria, si intende decaduto ogni diritto all’acquisizione da parte dei privati l’Ecc.ma Camera rientrerà nella piena disponibilità del fabbricato.

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