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Prestiti a tasso agevolato: gli incentivi per le imprese

da Redazione

Il Decreto Delegato numero 93 del 2013 prevede una serie di benefici che non sono comunque cumulabili con forme di credito agevolato previsto dalle altre normative.

 

Lo Stato mette a disposizione delle imprese, sia a quelle di nuova costituzione per facilitarne l’avvio, sia a quelle esistenti per il loro consolidamento, una serie di strumenti. Uno di questi è il Decreto Delegato 93 del 2013, che dà accesso all’erogazione di prestiti a tasso agevolato.

Possono godere di tali benefici tutti gli operatori economici che svolgono attività di impresa nel settore industriale, di servizio, artigianale e commerciale in qualsiasi veste giuridica, con alcuni distinguo. La norma estende l’accesso anche gli operatori economici domiciliati presso terzi se l’investimento è rivolto ad acquisire una sede operativa.

Vi possono accedere anche le imprese partecipate da un soggetto che svolge attività bancaria purché tale partecipazione non superi il 20% del capitale sociale e il finanziamento sia erogato da altro istituto di credito. Così come le società che svolgono, anche parzialmente, attività immobiliare ma che fanno parte di gruppi di impresa, dove la proprietà delle diverse società (quella che svolge l’attività immobiliare e quella che svolge l’attività economica) è riconducibile alle medesime persone in quanto detengono una partecipazione pari almeno all’80%.

In primo luogo l’importo finanziato non può eccedere in alcun caso l’ammontare degli oneri connessi alla realizzazione del progetto, andiamo a vedere i requisiti. Il DD richiede quattro punti fermi.

1 – Essere titolari di licenza per l’esercizio di attività industriale, di servizio, artigianale o commerciale in stato attivo.

2 – Per le imprese industriali è condizione essenziale avere alle proprie dipendenze almeno due dipendenti a tempo indeterminato se si tratta di una società, o un dipendente a tempo indeterminato se impresa individuale.

3 – Aver presentato richiesta per il rilascio di licenza e aver stipulato una convenzione con la Segreteria di Stato al Lavoro per l’assunzione di almeno due dipendenti a tempo indeterminato, di cui almeno uno, o il 50% nel caso siano più di due, siano residenti.

4 – Il capitale sociale della società deve essere interamente versato.

Prima di sviscerare le singole attività e le caratteristiche delle agevolazioni, alcune note importanti. La prima è che non sono finanziabili gli acquisti di beni mobili usati, gli acquisti di beni ancorché strumentali aventi una finalità di utilizzazione diversa da quella svolta dall’impresa e gli investimenti che non fanno parte del medesimo progetto di investimento. Sono invece finanziabili i progetti tesi allo sviluppo, al riposizionamento o al mantenimento della competitività dell’impresa che comportino un incremento della forza-lavoro o perlomeno alla stabilità. Nel caso che un operatore economico sia in possesso di licenze diverse, per determinare l’importo massimo erogabile si fa riferito alla tipologia di licenza che prevede quello maggiore.

In secondo luogo, va detto che la convenzione tra lo Stato e gli istituti di credito prevede attualmente un tasso di interesse del 4,90%. Poiché il contributo in conto interessi da parte dello Stato è pari al 70% del tasso convenzionato, la percentuale che resta a carico delle aziende è dell’1,47%.

I benefici previsti dal Decreto 93/2013 infine non sono cumulabili con forme di credito agevolato previste da altre norme e con le agevolazioni fiscali in materia di imposte dirette, come ad esempio quelle della recente Legge n. 166/2013 in materia di sostegno allo sviluppo, e di imposte indirette. Tuttavia la norma prevede la possibilità per l’operatore economico di accedere ai benefici del presente decreto, se a lui più favorevoli, previa rinuncia a quelli fiscali.

 

ATTIVITÀ INDUSTRIALE

Un’impresa industriale può accedere entro due anni ad un massimo di due nuovi progetti di investimento per l’importo massimo di un milione di euro. Cifra che può essere impiegata per l’acquisto di beni strumentali, per l’acquisizione e realizzazione di immobili, di beni strumentali immateriali di diritto di brevetto industriale o per progetti, anche parziali, di riposizionamento, riqualificazione o cambiamento dell’oggetto dell’attività.

Ma andiamo per ordine: per l’acquisto di impianti, attrezzature e macchinari l’importo minimo complessivo deve essere di 50 mila euro. La durata massima del mutuo è di 5 anni con contributo in conto interessi da parte dello Stato pari al 70% del tasso convenzionato.

Per quel che concerne l’acquisizione, l’ampliamento e realizzazione di immobili, è finanziabile l’importo risultante dal valore complessivo in ragione di 50 mq. di superficie utile per dipendente assunto a tempo indeterminato e comunque sino al limite di un milione di euro. Il legislatore ha introdotto questo limite, per alcuni versi troppo ridotto, per non prestare il fianco a un utilizzo distorto dell’agevolazione. La durata massima del mutuo è di 10 anni con contributo in conto interessi da parte dello Stato pari al 70% del tasso convenzionato.

Se si vuole usufruire delle agevolazioni, le “acquisizione di beni strumentali immateriali di diritto di brevetto industriale, di diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno” devono avere un valore minimo di 100 mila euro. Anche in questo caso il mutuo può durare al massimo un lustro. Il contributo in conto interessi da parte dello Stato sarà pari al 70% del tasso convenzionato.

In caso di riposizionamento, riqualificazione e cambiamento dell’oggetto dell’attività, il decreto pone un tetto minimo di 200 mila euro e la condizione che sia previsto un accordo di assunzione di personale con la Segreteria di Stato per il Lavoro di almeno due dipendenti a tempo indeterminato di cui almeno il 50% assunto dalle liste di avviamento al lavoro, da assumersi entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della delibera di autorizzazione. La durata massima del mutuo è di cinque anni con contributo in conto interessi da parte dello Stato pari al 100% del tasso convenzionato.

In generale, nell’ottica di incentivare l’investimento, la norma consente all’operatore economico di stipulare mutui anche di durata superiore rispetto a quella indicata, per proprie ragioni di opportunità, fermo restando che l’intervento dello Stato in conto interessi resta comunque limitato ai termini indicati negli articoli precedenti.

Nella stessa ottica la norma prevede: l’accesso al finanziamento anche ai progetti già in corso, ma da non più di sei mesi dalla data della richiesta. E che il progetto di investimento deve sì essere realizzato entro 12 mesi dal ricevimento dell’autorizzazione ma è fatta salva la possibilità di ottenere proroghe.

 

ATTIVITÀ DI SERVIZIO

Per gli operatori economici titolare di licenza per l’esercizio dell’attività di servizio l’importo complessivo è dimezzato rispetto a quello previsto per l’attività industriale: 500 mila euro. Confermati i requisiti richiesti dal Decreto (massimo di due progetti, eccetera) si abbassano gli importi: il valore minimo per l’acquisizione di impianti, attrezzature e macchinari deve essere di 30 mila euro. L’acquisto di immobili e l’ampliamento di locali e superfici, sono finanziabili per l’importo risultante dal valore complessivo (fermo restando il tetto di 500.000 euro). Per l’acquisizione di beni strumentali immateriali di diritto di brevetto industriale e i progetti, anche parziale, di riposizionamento, riqualificazione e cambiamento dell’oggetto dell’attività, le agevolazioni sono le stesse delle attività industriali.

 

ATTIVITÀ ARTIGIANALE

Due anni, un importo di credito agevolato massimo complessivo di mezzo milione. Per gli artigiani cambia però l’importo il valore minimo dei beni strumentali materiali (20 mila euro) e quello per il cambiamento, riposizionamento o riqualificazione dell’oggetto dell’attività (100 mila euro).

Per accedere ai 500 mila euro l’operatore economico deve presentare un progetto dedicato all’acquisizione di materiali inerenti l’attività (impianti, attrezzature e macchinari per un valore complessivo minimo di 20 mila euro) a condizione che, in caso di società unipersonale, abbia almeno due dipendenti assunti a tempo indeterminato alla data dell’ultima erogazione. Per l’impresa individuale la condizione è quella di un dipendente a tempo indeterminato. La durata massima del mutuo è di cinque anni con contributo in conto interessi da parte dello Stato pari al 70% del tasso convenzionato. L’investimento si ritiene concluso quando al massimo entro sei mesi dall’erogazione, sia stato aggiornato l’avvio alla produzione. L’accesso ai 500 mila euro può essere richiesto anche per l’acquisizione e la realizzazione di immobili, ampliamento locali e superfici di lavoro nonché al loro ammodernamento o ristrutturazione al fine di migliorare i processi produttivi, o la sicurezza sul luogo di lavoro o la riduzione di emissioni inquinanti.

 

ATTIVITÀ COMMERCIALE

Mezzo milione anche per gli operatori economici titolari di licenza per l’esercizio dell’attività commerciale. Per loro l’acquisizione di beni strumentali materiali inerenti l’attività si suddivide in base all’ubicazione: 30 mila euro (come per le attività di servizio); 20 mila euro e per un valore complessivo massimo di 150 mila euro se la sede è nei centri storici della Repubblica. L’acquisto di immobili e l’ampliamento di locali e superfici, sono finanziabili per l’importo risultante dal valore complessivo dell’acquisizione (fermo restando il tetto di 500.000 euro). La durata massima del mutuo è di dieci anni con contributo in conto interessi da parte dello Stato pari al 70% del tasso convenzionato. Qualora l’investimento abbia oggetto locali non di proprietà dell’Operatore Economico occorre presentare all’atto della richiesta il consenso del proprietario dei locali ai lavori. Per i beni immateriali e il cambio dell’oggetto dell’attività si applicano i parametri applicati alle altre attività.

 

RICHIESTA DELL’AGEVOLAZIONE

Definite le categorie, vediamo l’iter da seguire per la richiesta. La domanda, che si trova in formato prestampato in allegato al Regolamento numero 3 del 2015, deve essere presentata su carta semplice al Comitato di Valutazione (Ufficio Industria) e deve contenere l’ammontare del finanziamento richiesto, l’istituto di credito prescelto, i tempi e le modalità di erogazione e deve essere corredata da una relazione che descrive dettagliatamente il progetto di investimento, le finalità, le prospettive di sviluppo dell’attività e, se vi sono, le implicazioni sotto il profilo occupazionale.

Il Regolamento numero 3 del 2013 stabilisce che la domanda deve essere firmata dal legale rappresentante dell’impresa e vistata da un sindacato dei datori di lavoro.

L’Associazione degli Industriali è a disposizione delle aziende per fornire gratuitamente consulenza e attività di supporto.

Info: 0549.873911; email: anis@anis.sm.

 

MODALITÀ DI AUTORIZZAZIONE

Entro 60 giorni il Comitato di Valutazione – formato dai direttori degli uffici industria, lavoro e tributario esaminerà (e, se aderenti a quanto previsto dal DD, autorizzerà) le domande pervenute.

 

EROGAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE

Se la domanda verrà accolta, l’imprenditore avrà accesso ai finanziamenti previsti dal DD, concessi in forma di mutuo oppure di contratto di locazione finanziaria. In quest’ultimo caso il contributo in conto interessi verrà corrisposto direttamente all’operatore economico. L’erogazione del beneficio da parte del Comitato avviene dopo aver documentato la realizzazione anche parziale dell’investimento e dopo il ricevimento dell’impegnativa a concedere il mutuo rilasciata dalla banca prescelta. Il rimborso avviene con il pagamento di rate semestrali posticipate costanti comprensive della quota di interessi, con scadenza 30/6 e 31/12 di ogni anno. Se l’erogazione del prestito avviene nel corso del semestre, gli interessi sono totalmente a carico dell’operatore sino al 30/6 o al 31/12 successivo.

 

DECADENZA DEI BENEFICI

La decadenza dai benefici è stabilita dal Comitato di Valutazione e l’operatore economico è tenuto alla restituzione entro 180 giorni di quanto ottenuto durante il periodo di fruizione del contributo pubblico. Le cause di decadenza sono determinate dal mancato rispetto degli impegni assunti:

1 – Il non avviamento o il non completamento dei progetti entro i termini stabiliti;

2 – Il mancato rispetto dei requisiti occupazionali;

3 – La non comunicazione al Comitato di Valutazione delle variazioni significative del progetto rispetto alle previsioni;

4 – La cessione dei beni oggetto degli investimenti di cui i progetti ammessi al finanziamento in violazione delle disposizioni;

5 – Il mancato rispetto delle condizioni previste nel contratto di locazione finanziaria o mutuo per il rimborso delle somme finanziate per due rate consecutive;

6 – La mancata fornitura, in base alle richieste del Comitato di Valutazione o dell’Ufficio Industria Artigianato e Commercio, dei documenti e/o delle informazioni necessarie a verificare la permanenza dei requisiti e l’insussistenza di cause di decadenza successivamente all’erogazione del finanziamento.

 

CESSIONE DEI BENI

In linea generale i beni oggetto del finanziamento non possono essere ceduti prima della sua estinzione. Sono previste però due eccezioni:

1 – Se il bene è ceduto ad altro operatore economico avente i requisiti per ottenere i medesimi benefici;

2 – Se i beni ceduti sono sostituiti da altri destinati allo stesso scopo produttivo e il loro valore sia almeno uguale a quello dei beni sostituiti.

In entrambi i casi la cessione deve essere autorizzata dal Comitato di Valutazione. Mentre andiamo in stampa è stato pubblicato il DD 33/2015 che integra le disposizioni in caso di cessazione dell’attività con il prestito agevolato in corso.

 

GARANZIE

I finanziamenti concessi sono assistiti da privilegio in favore dell’Istituto di credito erogatore sui relativi beni mobili e immobili. La garanzia deve coprire l’ammontare del prestito e l’ammontare complessivo degli interessi erogati dallo Stato.

 

ESENZIONI

Tutti gli atti connessi al presente decreto sono esenti da ogni tassa di registro, iscrizione, registrazione e cancellazione privilegio.

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