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Plusvalenze, ecco come rideterminarne il valore

da Redazione

Spiegazioni attese da molti possessori di azioni e quote di partecipazione in enti e società. L’Ufficio Tributario ha emesso la Circolare, ma la scadenza resta il 31 marzo 2015.

 

di Daniele Bartolucci

 

La rideterminazione dei valori d’acquisto di partecipazioni e strumenti finanziari, prevista dall’art. 6 del Decreto delegato 213 del 2014, se da una parte ha dato la possibilità agli interessati di ‘risparmiare’ qualcosa, dall’altra ha messo parecchio in difficoltà chi volesse calcolare l’imposta sostitutiva da versare entro il 31 marzo, ovvero un mese dopo la ratifica del Decreto stesso. A maggior ragione, come evidenziato da Anis in una lettera al Segretario alle Finanze in cui si chiedeva una proroga della scadenza, non essendo pervenuta Circolare esplicativa, prevista dal Decreto stesso. Ebbene, il 17 marzo – a sole due settimane dalla scadenza per il versamento dell’imposta sostitutiva, senza il quale si perde questa possibilità – è finalmente arrivata questa nota dell’Ufficio Tributario (prot. 32450/2015).

 

CHI PUÒ ADERIRE ALLA RIDETERMINAZIONE

L’art. 6 del Decreto 213/2014 riguarda “tutti i contribuenti interessati (persone fisiche, residenti e non) che hanno percepito o potrebbero percepire redditi diversi di natura finanziaria di cui all’art. 41 della Legge n. 166/2013, redditi imponibili, indipendentemente dal periodo di possesso, dall’01/01/2014 ai sensi della normativa innanzi citata”. Il provvedimento riguarda “le azioni e ogni altra partecipazione al capitale di società ed enti assimilati. Nonché i diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni e gli strumenti finanziari di cui all’allegato 2 della Legge n. 165/2005 e successive modifiche ed integrazioni”. Ma anche “gli strumenti finanziari e partecipazioni innanzi citati posseduti dal contribuente alla data del l gennaio 2014, anche se ceduti successivamente, ma comunque ceduti entro e non oltre il 31/03/2015”. Come detto, “la predetta rideterminazione è una facoltà del contribuente, di cui può avvalersi per “rivalutare” ossia “aggiornare” al 31/12/2013 il valore degli strumenti finanziari in trattazione posseduti alla data 1/01/2014, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito del 4%, ai fini della determinazione delle relative plusvalenze o minusvalenze in caso di cessione dei predetti strumenti”. Anche se non era così chiaro nella norma, l’Ufficio Tributario specifica che “anche i soggetti/persone fisiche non residenti, ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 5 della Legge n. 166/2013, possono avvalersi di tale facoltà limitatamente per i redditi imponibili in San Marino, ossia titoli domestici o partecipazioni, quote o azioni detenute in società ed enti sammarinesi, salvo l’ulteriore applicazione delle norme convenzionali”.

 

COME CALCOLARE L’IMPOSTA SOSTITUTIVA

“L’imposta sostitutiva, qualora il contribuente si avvalga di tale facoltà, deve essere pagata, previa auto-liquidazione da parte del soggetto obbligato, entro il 31/03/2015 utilizzando gli appositi cedolini”. Se tali strumenti finanziari o partecipazioni/quote/azioni “sono detenute per il tramite di intermediari finanziari sammarinesi, l’imposta deve essere versata dai predetti intermediari in qualità di sostituto d’imposta, previa messa a disposizione da parte del soggetto obbligato delle relative somme”. In tutti gli altri casi deve essere versata dal contribuente medesimo. “Il contribuente che intende avvalersi di tale facoltà di rivalutazione deve versare l’imposta sostitutiva del 4% sulla variazione intervenuta tra il costo storico d’acquisto e il valore al 31/12/2013”, ed è quest’ultimo che può essere rideterminato, in una delle due modalità previste. “Per le azioni, partecipazioni, quote, gli strumenti finanziari o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati posseduti alla data dell’1/1/2014, il contribuente può assumere il valore – alla data del 31/12/2013 – della frazione del patrimonio netto della società od ente, determinato sulla base dell’ultimo bilancio approvato anteriormente al 31/12/2013 ossia del bilancio 2012”. In alternativa, “in luogo della frazione del patrimonio netto della società o ente, può rideterminare il valore di mercato alla data del 31/12/2013 sulla base di una perizia giurata di stima redatta da soggetti iscritti all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili nonché da soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili”. In questo caso “il valore peritato deve riferirsi all’intero patrimonio sociale e deve rappresentare il valore di mercato alla data del 31/12/2013”. Per tutto ciò che è invece negoziato nei mercati regolamentati, “il contribuente può assumere l’ultimo prezzo di mercato disponibile del 2013 rilevato nel medesimo mercato”. L’Ufficio precisa che “per costo storico o valore d’acquisto sopra richiamato si deve intendere il costo storico aumentato dei versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale e la rinuncia dei crediti da parte dei soci al netto di eventuali somme o beni ricevuti a titolo di ripartizione di riserve di capitali. Qualora il costo storico o valore d’acquisto originario non sia certo, determinabile o ricostruibile con precisione e certezza (e quindi il costo non sia poi documentabile all’Amministrazione Finanziaria) o addirittura sia assente (es. successioni, donazioni ecc.), il contribuente che intende avvalersi della facoltà della rivalutazione deve versare l’imposta sostitutiva del 4% sull’intero valore rivalutato”. Infine, l’Ufficio spiega anche come evidenziare tali calcoli: “Il contribuente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2014 deve allegare un prospetto – redatto in forma libera – riepilogativo delle rivalutazioni effettuate, distinguendo e raggruppando per categoria di strumenti finanziari e diritti o azioni, quote, partecipazioni detenute, specificando quale criterio di rivalutazione è stato adottato (frazione patrimonio netto o perizia di stima giurata) ed allegando copia del relativo versamento dell’imposta sostitutiva”. Inoltre, “la relativa documentazione di supporto (es. perizia giurata, o bilanci di riferimento ecc.) dovrà essere esibita, su richiesta dall’Ufficio tributario in fase di controllo ed accertamento e va conservata per la durata prevista per i termini ordinari di conservazione della documentazione fiscale, e comunque fino al momento della realizzazione della plusvalenza determinata dalla cessione, in modo da poter dimostrare che l’imposta sostitutiva derivante dal riallineamento dei valori è stata già assolta”.

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