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San Marino, energia: i principali strumenti incentivanti

da Redazione

Decreto Delegato numero 5 del 2015: un solo articolo dedicato alle imprese. Giorgio Brigliadori: “Gli interventi riguardano le abitazioni esistenti”.

 

di Alessandro Carli

 

Un articolo – il numero 30 – dedicato alle imprese e poi spazio soprattutto ai privati. Con il Decreto Delegato 26 gennaio 2015 n.5 lo Stato ha stabilito i criteri e le modalità di incentivazione degli interventi per la riqualificazione energetica ed impiantistica degli edifici e per l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (FER) o cogenerazione.

Prima di sviscerare gli sgravi e i contributi messi a disposizione dei cittadini, ci soffermiamo sul sopracitato articolo 30, che tratta il “conto interessi in favore delle imprese”.

Le aziende – industriali, artigianali, commerciali, alberghiere e le aziende e cooperative agricole – possono beneficiare di un contributo in conto interessi purché decidano di mettere in campo una serie di interventi volti ad abbattere i consumi energetici e idrici. Alle imprese che decidono di installare impianti fotovoltaici, eolici, termici solari e geotermici, ma anche a quelle che intendono acquistare o installare attrezzature e macchinari atti a conseguire la riduzione dei rifiuti e delle emissioni inquinanti prodotte, lo Stato concede un contributo in conto interessi del 100% del tasso di interesse applicato sul finanziamento erogato dalla banche sino al 100% della spesa prevista per un importo massimo di 150 mila euro, sulla base di una relazione di diagnosi energetica svolta – o da Enti o professionisti incaricati – sull’intero processo produttivo dell’impianto industriale o artigianale e volta all’individuazione di significativi interventi di efficientamento energetico.

L’istituzione del programma di Diagnosi Energetica Industriale e strumenti incentivanti, di cui all’art. 32 della Legge 3 aprile 2014 n. 48, è sorto dalla collaborazione fra le competenti Segreterie di Stato, l’A.A.S.S. e le Associazioni di categoria industriali ed artigianali, al fine di ridurre i consumi energetici in ambito industriale.

Tra le “voci” che danno accesso ai benefici sono contemplate anche le sostituzioni dei vecchi dispositivi illuminanti con quelli di nuovissima generazione (tecnologia LED) o che producano equivalente risparmio energetico.

“L’intervento dedicato alle imprese – spiega l’architetto Giorgio Brigliadori, Responsabile dello Sportello per l’Energia – è di fatto una rivisitazione dell’articolo 2 del D.D. n. 128 del 2009: l’aggiornamento vuole rispondere in particolar modo alle nuove esigenze e tecnologie, come ad esempio il LED”.

Il D.D. 5/2015 si rivolge principalmente al settore residenziale, ovvero tutte le case provviste di allibramento catastale e di certificato di conformità edilizia. Gli articoli principali sono quelli che vanno dal numero 6 al 9.

“Gli interventi – prosegue il Responsabile dello Sportello per l’Energia – riguardano in estrema sintesi le abitazioni esistenti e non quelle in fase di costruzione”. Prima di presentare le percentuali di incentivazione per mezzo di fondo perduto e i relativi abbattimenti energetici da conseguire, una premessa: “Per accedere agli incentivi – evidenzia l’architetto – è necessario effettuare una diagnosi energetica. Occorre quindi contattare un auditor energetico abilitato: sarà lui a censire i consumi dell’edificio oggetto di intervento al fine di capire il comportamento reale dell’edificio stesso, individuando e quantificando successivamente le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici”.

A San Marino attualmente ci sono 38 auditor energetici, di cui 8 all’interno della Pubblica Amministrazione. La diagnosi energetica verrà “costruita”, come conferma il Responsabile, “sui profili di temperatura, di occupazione e di utilizzo reali partendo dal censimento dei consumi del sistema edificio-impianto”. La “diagnosi” quindi permetterà di capire quali sono i possibili interventi di riqualificazione energetica del sistema edificio-impianto (involucro, impianti termici, impianto di illuminazione, impianti di produzione da fonte di energia rinnovabile, ecc.) offrendo al tempo stesso un’analisi della convenienza economica degli stessi.

La diagnosi, una volta completata, va depositata presso il GPE, (Ufficio Urbanistica – Servizio Gestione Procedure Energetiche).

Il riconoscimento dei contributi è subordinato al completamento dei lavori. “Al termine degli interventi, se il realizzato è rispondente effettivamente a quanto previsto dal progetto di riqualificazione energetica e vengono conseguiti i valori definiti dall’art. 6 del D.D. 5/2015 –puntualizza Brigliadori -, si potrà fare richiesta degli incentivi inoltrando domanda allo Sportello per l’Energia. Il Regolamento dell’Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l’Energia dell’8 gennaio 2015 definisce la documentazione da produrre ai fini di tale richiesta”.

 

GLI INCENTIVI A FONDO PERDUTO

Come detto, lo Stato mette a disposizione dei cittadini e delle loro case un incentivo a fondo perduto pari al 40% (sino a un massimo di complessivi 30.000 euro di contributo) o al 25% (sino a un massimo di complessivi 15.000 euro di contributo) – a seconda dei “risultati raggiunti” – delle spese sostenute per la riqualificazione energetica per interventi rivolti al “sistema edificio-impianto”.

Nelle spese sono compresi gli oneri per la diagnosi energetica, la progettazione, i materiali e la manodopera impiegata esclusivamente per l’esecuzione delle opere di efficientamento energetico dell’edificio esistente attraverso interventi di isolamento termico dell’involucro dell’edificio, di abbattimento dei ponti termici, di sostituzione o adeguamento degli infissi, di adeguamento, ristrutturazione o sostituzione dell’impianto termico incluso l’impianto per la produzione di acqua calda sanitaria.

Sono comprese le opere provvisionali e accessorie strettamente necessarie alla realizzazione degli interventi.

Sono oggetto di contributo, se previste contestualmente agli interventi di riqualificazione energetica succitati e con le stesse percentuali del 40% o 25%, opere finalizzate alla protezione esterna dell’edificio dall’irraggiamento estivo quali frangisole, pareti ventilate e cool roof, gli interventi all’impianto idrico-sanitario che permettono l’alimentazione delle cassette di scarico con le acque grigie, l’installazione di linee vita, gli impianti FER che non ricadano negli interventi di seguito descritti e che non beneficino degli incentivi previsti dal “Conto Energia” o di altre forme di incentivazione.

Le spese di diagnosi energetica e progettazione, dei materiali e della manodopera impiegata esclusivamente per l’esecuzione delle opere di efficientamento energetico dell’edificio attraverso l’installazione di impianti FER e del relativo impianto termico che benefici di tale produzione di energia rinnovabile possono essere finanziate da un contributo a fondo perduto del 25% (sino a un massimo di complessivi 4.000 euro di contributo).

In alternativa al “Fondo perduto”, il Decreto Delegato prevede un incentivo per mezzo di detrazione d’imposta per una percentuale pari al 50% delle spese sostenute sino a un massimo di 10.000 euro, da suddividere in 10 anni con un massimo di 500 euro per periodo d’imposta.

L’agevolazione è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti quali il miglioramento termico dell’edificio (serramenti, cassonetti isolati per avvolgibili, controtelai isolanti, coibentazioni), la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (sostituzione del generatore termico con nuovo generatore di calore a condensazione ad aria o ad acqua, l’installazione di pompe di calore a sostituzione integrale o parziale dell’impianto di climatizzazione invernale esistente), l’installazione di pannelli solari termici e l’installazione di impianti fotovoltaici (Pn≤ 6 kW).

Per tali interventi, al fine della richiesta di incentivo, non è necessaria l’elaborazione di una diagnosi energetica bensì la produzione della documentazione prevista dal Regolamento dell’Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l’Energia del 5 marzo 2015: il tutto in una procedura veloce e snella per il cittadino.

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