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Imposta speciale sul Reddito: entro il 31 marzo 2015 i versamenti obbligatori

da Redazione

La normativa prevede anche le sanzioni in caso di mancato o insufficiente versamento e all’ultimo comma è previsto un abbattimento dell’imposta pari al 25% per l’esercizio 2016 (75%) e del 50% per l’esercizio 2017 (50%).

 

Imposta speciale sul Reddito: entro il 31 marzo 2015 i versamenti obbligatori. Come noto, l’imposta minima sul reddito di cui all’art. 38 della Legge n. 200 del 22 dicembre 2011 (per le società di capitali pari ad € 1.800 annui) è stata sostituita a partire dal periodo d’imposta 2014 con l’imposta speciale sul reddito prevista dall’art. 150 della Riforma tributaria (Legge n. 166/2013). Questa nuova imposta rimane in vigore per un periodo transitorio di 4 anni (dal 2014 al 2017) ed è stabilita in misura diversa a seconda della diversa soggettività tributaria, distinguendo fra lavoratori autonomi, imprese individuali e società di persone e società di capitali (srl, spa ed enti). Per questi ultimi, l’importo previsto è di € 2.000 annui raddoppiati (€ 4.000) qualora l’ammontare dei ricavi dell’attività ordinaria relativo al periodo d’imposta precedente sia superiore ad € 300.000. In conclusione, per l’anno 2015, se ricorre la condizione di cui sopra, si dovrà pagare lo stesso importo versato per l’anno 2014, in quanto le riduzioni partiranno dall’esercizio successivo come più avanti indicato. L’imposta deve essere versata entro il 31 marzo direttamente presso gli sportelli bancari oppure tramite la compensazione con crediti a disposizione. Tale imposta, come la stessa imposta minima, non è deducibile dal reddito ma a differenza della precedente (in totale tre periodi d’imposta) può essere portata in detrazione (dall’IGR) nell’esercizio di riferimento o nei quattro periodi di imposta successivi. Sono previste esenzioni per le attività d’impresa e di lavoro autonomo nei primi sei anni di esercizio dell’attività, per le imprese in liquidazione o con attività sospesa, i soggetti che svolgono attività riservate, gli enti, le fondazioni e le associazioni non aventi scopo di lucro e le cooperative, i consorzi e gli altri enti assimilati. La normativa prevede anche le sanzioni in caso di mancato o insufficiente versamento e all’ultimo comma è previsto un abbattimento dell’imposta pari al 25% per l’esercizio 2016 (75%) e del 50% per l’esercizio 2017 (50%).

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