Home FixingFixing Plusvalenze: si può ricalcolare il valore d’acquisto, ma come?

Plusvalenze: si può ricalcolare il valore d’acquisto, ma come?

da Redazione

Il DD 213 è stato ratificato il 20 febbraio, per aderire si deve versare l’imposta entro il 31 marzo. ANIS al Governo: “Non c’è ancora la circolare esplicativa prevista, serve una proroga”.

 

di Daniele Bartolucci

 

Plusvalenze, un po’ di chiarezza in più con il Decreto Delegato 213 del 5 dicembre 2014, ratificato a maggioranza il 20 febbraio 2015. “La modifica dell’articolo 41, con l’introduzione dei nuovi commi 4 e 5”, si legge nella relazione che ha accompagnato il Decreto in Consiglio Grande e Generale, “si è resa necessaria in quanto la norma non stabilisce un criterio per la corretta determinazione della base imponibile della plusvalenza, differenziale positivo o provento percepito dal contribuente, derivante dalla cessione a titolo oneroso di azioni, partecipazioni o strumenti finanziari”. Che su questo fronte la Legge fosse un po’ lacunosa è confermato anche dalla modifica all’articolo 103, “in quanto l’articolo non contiene la previsione normativa circa l’applicazione della ritenuta d’imposta, da parte del sostituto, nel caso di cessione di titoli obbligazionari prima dell’incasso della cedola periodica”.

Le novità introdotte sono diverse: ad esempio si “stabilisce che tra le plusvalenze si comprendono anche quelle realizzate mediante rimborso o estinzione delle attività finanziarie”.

Nel caso di cessione di titoli obbligazionari emessi da soggetti autorizzati, di titoli obbligazionari esteri o di altri titoli di credito esteri diversi dalle azioni, invece, la ritenuta prevista dall’art. 103 sarà in capo agli intermediari finanziari, che la opereranno “sugli interessi, proventi, premi o altri frutti maturati durante il periodo di possesso dei titoli da parte del cedente, in sostanza sul rateo interessi maturato alla data di cessione”.

Come noto, con la riforma tributaria la tassazione degli interessi, premi ed altri frutti generati da titoli obbligazionari esteri o da altri titoli di credito esteri è passata dal 4 all’8%.

Ora con l’art. 6 del Decreto delegato 213 del 5 dicembre 2014, i contribuenti (persone fisiche fiscalmente residenti a San Marino) avranno la facoltà – non è né obbligatorio né automatico, ndr – di rideterminare il valore fiscale di acquisto, qualora le predette attività siano possedute alla data del 1/1/2014.

Due le modalità previste: per le attività negoziate su mercati regolamentati (può essere assunto l’ultimo prezzo di mercato disponibile dell’anno 2013 sugli stessi mercati) e per quelle non negoziate. In quest’ultimo caso in linea generale può essere assunto in luogo del costo o valore d’acquisto il valore al 31/12/2013 della frazione del patrimonio netto della società o ente, determinato sulla base delle risultanze dell’ultimo bilancio approvato prima di tale data. In alternativa, il contribuente può determinare il valore di mercato al 31/12/2013 sulla base di una perizia giurata di stima redatta da soggetti iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nonché da soggetti iscritti nel registro dei Revisori contabili (il valore periziato è riferito all’intero patrimonio sociale).

In entrambe le modalità spiegate poco sopra, per rivalutare l’attività finanziaria detenuta è necessario corrispondere un’imposta sostitutiva dell’Igr pari al 4% sulla variazione intervenuta tra valore rideterminato e costo originario. Tale imposta sostitutiva deve essere versata entro il 31 marzo 2015, pena la nullità della rideterminazione dei valori di acquisto delle attività finanziarie interessate. Nel caso in cui tali attività siano detenute da un intermediario finanziario, l’imposta sostitutiva è riscossa mediante ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ma il contribuente interessato a questa rideterminazione deve comunque fornire all’intermediario le risorse necessarie. In pratica c’è una ‘finestra temporale’ di un solo mese, stante la scadenza del 31 marzo, anche per questo diventa fondamentale la Circolare dell’Ufficio Tributario che spiega le modalità applicative, prevista nell’ultima parte del Decreto, ma che al momento della pubblicazione di San Marino Fixing non è ancora pervenuta.

Proprio su questo ritardo e i tempi ristretti tra ratifica e scadenza, si fonda la richiesta di Anis di prorogare i termini previsti dall’articolo 6 del Decreto. “Non è stata ancora emanata la circolare applicativa espressamente prevista da parte dell’Ufficio Tributario, al fine di poter adempiere a quanto disposto dall’art. 6 riguardo alla rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni e strumenti finanziari’ – hanno scritto gli industriali al Segretario di Stato alle Finanze Giancarlo Capicchioni – per cui risulta problematico rideterminare il valore fiscale di acquisto di tali titoli al fine di provvedere al calcolo ed al versamento dell’imposta sostitutiva”.

Anche perché il calcolo non è così semplice per tutte le situazioni: “Infatti”, ricorda Anis nella lettera al Segretario Capicchioni, “per le attività non negoziate la norma stabilisce che in linea generale può essere assunto in luogo del costo o valore d’acquisto il valore al 31/12/2013 della frazione del patrimonio netto della società o ente, determinato sulla base delle risultanze dell’ultimo bilancio approvato prima di tale data. In alternativa, il contribuente può determinare il valore di mercato al 31/12/2013 sulla base di una perizia giurata di stima redatta da soggetti iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nonché da soggetti iscritti nel registro dei Revisori contabili (il valore periziato è riferito all’intero patrimonio sociale)”. Quindi per fare questi calcoli, ad oggi, occorrono documenti ed esperti contabili e non è detto che, senza indicazioni operative da parte dell’Ufficio competente, il risultato sia poi quello richiesto dal legislatore.

Inoltre il tempo a disposizione è davvero esiguo: “Poiché l’imposta sostitutiva deve essere versata entro il 31 marzo 2015, pena la nullità della rideterminazione dei valori di acquisto delle attività finanziarie interessate, siamo a richiedere una congrua proroga di tale termine in quanto insufficiente anche in considerazione del fatto che, lo ribadiamo, ad oggi l’Ufficio Tributario non ha ancora emanato la prevista circolare applicativa”.

Forse potrebbe interessarti anche:

Lascia un commento