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Pensionati, lavoro occasionale: provvedimento da “luci e ombre”

da Redazione

Con 100 euro al mese il DD numero 19 del 2015 lo permette ai genitori del titolare. Vitalizio “integro”. E in un periodo in cui la disoccupazione è alta e il Fondo pensioni langue…

 

di Alessandro Carli

 

Passata un po’ sottotraccia, la disciplina applicativa delle prestazioni di lavoro occasionale e accessorio, normata dal Decreto Delegato numero 19 del 2015 e che riguarda soprattutto le attività commerciali e turistiche, presenta una serie di aspetti che hanno attirato la nostra attenzione.

Premesso che l’accesso alle prestazioni di lavoro occasionale e accessorio, svolte in territorio sammarinese, è subordinato alla registrazione preventiva nella banca dati dell’Ufficio del Lavoro sia per il lavoratore che per il datore di lavoro, per determinate attività – manifestazioni sportive, culturali, fieristiche, spettacolo e giochi (articolo 2, comma 2, lettera e) – le prestazioni possono essere rese anche da lavoratore subordinato a tempo pieno, nel rispetto del limite orario massimo previsto dalla normativa vigente e previo consenso del datore di lavoro.

La legge numero 7 del 1961, all’articolo 16, chiarisce che “la durata delle prestazioni, per tutti i prestatori di lavoro, non potrà eccedere le 8 giornaliere”, allungabili sino a 12 ore per alcuni casi (Allegato A della Legge 7/1961).

Tradotto significa che un lavoratore, dopo aver trascorso sette o otto ore in una fabbrica, può “arrotondare”, magari la sera. Ciò che non ci trova d’accordo è il fatto che in questo modo l’efficienza della prestazione del “primo” lavoro – specie se richiede grande attenzione e precisione ma non solo – potrebbe risentirne.

Ma più che l’articolo 2, quello che salta agli occhi è l’articolo 7 del DD 19/2015, e che tratta la cosiddetta “solidarietà familiare”, e che si esplicita come supporto occasionale gratuito di familiari effettivamente residenti in territorio, anche pensionati, del titolare di impresa individuale “che opera nel settore del commercio o dell’artigianato di servizio o produzione con sede e relazione diretta con il pubblico”.

In questo caso il datore di lavoro è esclusivamente tenuto a comunicare preventivamente, all’Ufficio del Lavoro e all’Ufficio Contributi, l’inizio e la fine periodo.

Il titolare di licenza individuale e il libero professionista che utilizzano il supporto occasionale gratuito di familiari pensionati deve corrispondere mensilmente un contributo di solidarietà forfettario, pari a 100 euro, da rivalutare annualmente sulla base della variazione media annuale dell’indice del costo della vita, che deve essere versato sulla Cassa Ammortizzatori Sociali entro il mese successivo a quello di riferimento.

In estrema sintesi, si dà la possibilità ai genitori (del titolare) di poter lavorare mantenendo comunque la pensione intatta e versando una “gabella” mensile di 100 euro.

In Italia, giusto per fare un esempio, in passato la “forbice” tagliava anche il 30% del vitalizio.

Insomma, in un periodo in cui il Fondo pensioni langue e il livello di disoccupazione è molto alto, possiamo parlare di un provvedimento che “stona”.

 

Altre note

La disciplina applicativa delle prestazioni di lavoro occasionale e accessorio – che può davvero essere utile alle attività che hanno bisogno di avere una persona nel giro di pochissimo tempo, magari dalla sera alla mattina – è aperta anche ai lavoratori frontalieri.

Se per i cittadini sammarinesi l’iscrizione alla banca dati è gratuita, per quelli stranieri (quindi anche italiani) è soggetta al pagamento di una quota annuale di 30 euro all’anno.

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