Circolare UOS: possono essere fatte dai medici ISS o da quelli aziendali. Vanno effettuate sia per i lavori iscritti che per i non iscritti alle liste.
di Alessandro Carli
Dal 20 febbraio sono entrate in vigore le nuove procedure che dovranno essere seguite per le cosiddette “visite preassuntive”.
L’UOS Medicina e Igiene del Lavoro della Repubblica di San Marino, attraverso una circolare, ha fornito una manciata di importanti chiarimenti a quanto previsto dall’articolo 8 del DL numero 156 del 2011.
Le visite mediche preassuntive possono essere legittimamente effettuate anche da parte dei medici del lavoro dell’azienda che siano iscritti nell’apposito elenco dei medici abilitati presso il Dipartimento Prevenzione ISS.
I datori di lavoro hanno la possibilità di far sottoporre a visita medica i lavoratori neoassunti (visita preassuntiva), direttamente da parte del medico del lavoro aziendale oppure da parte del medico del lavoro dell’UOS Sorveglianza Sanitaria ISS.
All’atto della presentazione della domanda di assunzione presso l’Ufficio del Lavoro, l’impresa deve allegare, alla documentazione richiesta, il certificato di idoneità alla mansione specifica emesso dal medico del lavoro aziendale o dal medico del lavoro dell’UOS Sorveglianza Sanitaria ISS.
L’UOS ricorda che la “visita preassuntiva” è equiparata alla “visita preventiva” e va effettuata sia per i lavoratori iscritti che non iscritti alle liste di avviamento al lavoro.
A completamento della circolare, si precisa che le visite mediche devono essere effettuate unicamente nei casi in cui il lavoratore sia esposto a un rischio lavorativo per la salute, per il quale è prevista l’attivazione della sorveglianza sanitaria.
Qualora non siano presenti rischi lavorativi, non si applica la sorveglianza sanitaria e non è giustificato alcun controllo sanitario da parte dell’impresa.
I RISCHI PER I LAVORATORI
Il Decreto numero 89 del 1999 indica i rischi lavorativi per i quali deve essere nominato il medico del lavoro ed è obbligatoria l’effettuazione di accertamenti sanitari (visita medica), al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. Pertanto si rimarca che, nel caso in cui l’attività lavorativa non esponga il lavoratore a rischi lavorativi, l’azienda non deve attivare alcun tipo di accertamento sanitario né far sottoporre il lavoratore a visita medica.
L’esonero dall’effettuazione della visita medica ha validità sia per i lavoratori iscritti che non iscritti alle liste di avviamento al lavoro.
Al fine di semplificare l’attività degli operatori dell’Ufficio del Lavoro e rendere più agevole le procedure, qualora non siano presenti rischi lavorativi, il datore di lavoro deve allegare, alla domanda di assunzione e in sostituzione del certificato medico di idoneità alla mansione specifica, documento, un’autocertificazione sostitutiva “dichiarazione del datore di lavoro di attività lavorativa che non comporta esposizione a rischi lavorativi”.
Copia dell’autocertificazione sostitutiva deve poi essere inviato all’UOS Medicina e Igiene del Lavoro che verificherà la correttezza di quanto autocertificato a tutela della salute dei lavoratori, e quale garanzia nei confronti di eventuali inosservanze agli adempimenti previsti per legge.
Inoltre la circolare segnala che la validità del certificato di idoneità è specifico per la mansione in riferimento all’attività svolta presso l’impresa per il quale è stato rilasciato. Pertanto “ogni impresa è tenuta a effettuare gli accertamenti in relazione ai rischi lavorativi e a rilasciare specifico certificato di idoneità alla mansione riferito all’attività dell’impresa medesima”.
Non va dimenticato che in assenza di rischi non è necessaria alcuna certificazione di idoneità alla mansione specifica.
Si sottolinea infatti, che in attuazione dell’attuale normativa, la consuetudine di riconoscere la validità pluriennale del giudizio di idoneità alla mansione specifica indipendentemente dall’azienda
in cui il lavoratore è occupato non è ammessa e l’impresa che adotta tale prassi è sanzionabile da parte dell’Organo di Vigilanza e di conseguenza l’Ufficio del Lavoro non riconosce la validità di certificati, espressi solo sulla base della mansione, con valenza pluriennali utilizzati per le imprese diverse dall’azienda che ha richiesto l’assunzione.
LE RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO
Secondo i principi fondamentali su cui si base tutta la filosofia della legge, il datore di lavoro è responsabile nel garantire la salute, sicurezza e la personalità morale dei lavoratori.
Nel quadro di tali responsabilità, ha l’obbligo di provvedere a una costante valutazione dei rischi presenti nell’ambito della propria impresa, al fine di eliminarli o ridurli il più possibile, in base al progresso tecnico consolidato, mettendo in atto misure di tipo tecnico, organizzativo e procedurale, compresa la sorveglianza sanitaria.
CERTIFICATO PER ATTIVITÀ STAGIONALI
Per i lavoratori che vengono riassunti, dopo un periodo di licenziamento o di sospensione (lavori stagionali, sostituzioni, incarichi successivi, eccetera), nella stessa azienda per la stessa mansione, il certificato di idoneità già emesso mantiene la sua validità secondo la periodicità e la data di scadenza prevista dal medico del lavoro aziendale, ovvero dell’UOS Sorveglianza Sanitaria.
IL DOTTOR RICCARDO GUERRA
Assieme al dottor Riccardo Guerra, responsabile UOS Medicina ed Igiene del Lavoro, approfondiamo qualche aspetto.
La circolare ribadisce che le viste mediche preassuntive possono essere effettuate anche da parte del medico del lavoro aziendale.
“La circolare dà la possibilità al datore di lavoro, in caso di neoassunzioni, di avvalersi o del medico del lavoro aziendale oppure di quello dell’UOS. Le tempistiche possono essere molto simili. Il medico aziendale però, poiché svolge la propria attività all’interno dell’impresa, ha un quadro più completo e dettagliato delle persone rispetto a un medico pubblico”.
Quali sono le “categorie” a maggior rischio?
“Tradizionalmente sono quelle del manifatturiero, del legno e dell’edilizia. Non vanno però sottovalutate le new economy, i settori nuovi. Oggi le malattie possono derivare anche dai videoterminali, dagli agenti biomeccanici o dai movimenti ripetitivi. Ogni caso va valutato singolarmente”.
E’ comunque importante mantenere alta la soglia di attenzione sull’argomento…
“Il datore di lavoro non deve trascurare la salute del lavoratore. Un aspetto che merita grandi attenzioni riguarda l’esonero dalle visite. Il rischio è che si possa assistere a un elevato numero di casi. E’ un argomento che non deve essere preso sottogamba, anzi. Parliamo di salute delle persone, ed è importante che ogni lavoratore sia tutelato”.