Il registro sarà istituito entro il 30 giugno 2015.
Qualche interessante novità per le imprese sotto il profilo normativo. E’ entrato difatti in vigore il 31 dicembre il Decreto delegato n.226, “Norme di attuazione legge n. 49/2002, legge sul contratto di fornitura o somministrazione della Pubblica amministrazione e degli enti pubblici”. Evidenziamo che il registro dei fornitori – tenuto dalla Camera di Commercio – dovrà essere istituito entro il prossimo 30 giugno 2015 e che sino a tale data le stazioni appaltanti continueranno ad utilizzare i registri eventualmente in loro possesso.
Il Decreto Delegato ratifica il precedente DD 143/2014 apportando alcune importanti modifiche. Vediamo i passaggi più importanti.
AMBITO APPLICAZIONE
Sono esclusi dall’applicazione della norma in esame i contratti di fornitura e somministrazione di beni e servizi complementari alle opere pubbliche di cui alla Legge numero 96 del 1999 così come sono escluse le concessioni di servizi pubblici.
REGISTRO FORNITORI
Viene introdotta la condizione di reciprocità tra le imprese estere e sammarinesi. Qualora al registro risultino iscritte meno di tre imprese è facoltà della stazione appaltante invitare aziende non iscritte che comunque dovranno produrre la documentazione prevista per le aziende iscritte. Il Congresso di Stato emetterà apposito regolamento per definire l’idoneità tecnica.
OFFERTE ANOMALE
E’ stata accolta la proposta di inserire tale capitolo e in particolare di definire il costo del lavoro di riferimento. Tale compito è affidato alla Camera di Commercio della Repubblica di San Marino.
SERVIZI E FORNITURE
Prevede la conferma delle procedure e degli accordi per la suddivisione lavori per i settori trasporto e movimento terra ed altri.
DEPOSITO CAUZIONALE
Non sono state accolte le proposte che chiedevano la riduzione dell’importo della cauzione. Anzi, la cauzione è stata elevata al 10%.
E’ stata invece accettata la proposta degli Industriali di ridurre proporzionalmente la cauzione in relazione all’esecuzione del contratto. Tale possibilità è prevista anche in relazione all’articolo 28 “ritenuta di garanzia”.
COPERTURA ASSICURATIVA
Raccomandiamo particolare attenzione alla polizza assicurativa che le aziende devono aver stipulato per partecipare agli appalti.
NORME
Naturalmente è prevista una fase di passaggio alle nuove norme.
In questa fase le stazioni appaltanti utilizzeranno i registri in loro possesso e molte responsabilità sono state assegnate al Congresso di Stato che ha facoltà di dettare norme di attuazione del decreto in esame mediante un proprio regolamento.
Attraverso di esso potranno essere rivisti, aggiornati ed integrati la documentazione ed i requisiti di iscrizione così come i casi di sospensione e cancellazione.