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ICSID, così San Marino tutela gli investitori

da Redazione

USA: ratificata la convenzione per il regolamento delle controversie. All’importante accordo internazionale aderiscono oltre 150 Paesi.

 

di Daniele Bartolucci

 

Garantire maggiori tutele agli investitori esteri è una delle strade che San Marino ha deciso di percorrere per riuscire ad attrarne sempre più. E da tutto il mondo. La ‘strada’ in questo caso passa per Washington, dove ha sede il Centro Internazionale per la risoluzione delle controversie in materia di investimenti (International Centre for the Settlement of Investment Disputes – ICSID). Questo organo internazionale che ha sede presso la Banca Mondiale, ha infatti il compito di offrire la cornice istituzionale ed i servizi amministrativi necessari per la risoluzione, mediante il ricorso alla conciliazione o all’arbitrato, delle controversie che dovessero insorgere tra lo Stato e un investitore cittadino di un altro Stato. Uno strumento di tutela a cui San Marino ha deciso di potersi rivolgere (e di permettere che gli investitori esteri sul suo territorio possano fare) solo pochi anni fa, quando il Congresso di Stato ha autorizzato la ratifica della Convenzione per il regolamento delle controversie relative agli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati, adottata a Washington il 18 marzo 1965, con Delibera n. 47 del 27 dicembre 2013. Successivamente, è arrivata la firma, direttamente a Washington l’11 aprile 2014. La competente Commissione Consiliare Affari Esteri ne ha preso atto il 3 novembre 2014 e la scorsa settimana il Consiglio Grande e Generale ne ha formalmente preso atto, ratificandola.

“La suddetta Convenzione, alla quale ad oggi aderiscono 150 Paesi e altri 9, fra i quali San Marino, hanno proceduto alla firma, è costantemente richiamata nelle clausole dei trattati bilaterali per la Promozione e Protezione degli Investimenti anche in quelli conclusi dalla Repubblica di San Marino”, ha spiegato nella sua relazione il Segretario agli Affari Esteri Pasquale Valentini. Tramite l’ICSID, “la Convenzione crea dunque un meccanismo neutrale quale possibile alternativa applicabile nell’ambito dei trattati bilaterali sulla promozione e protezione degli investimenti per la risoluzione delle controversie tra Stati ed investitori privati”. La Convenzione consta, oltre che del preambolo, di dieci capitoli. Nel preambolo sono indicati i principi sui quali si fondano le regole specifiche della Convenzione stessa, “in particolare sulla necessità della cooperazione internazionale ai fini dello sviluppo economico e sul ruolo svolto in tale campo dagli investimenti privati internazionali”. Il capitolo primo, composto di sei sezioni, contiene le norme concernenti la costituzione del Centro Internazionale per il regolamento delle controversie sugli investimenti. Il Centro ha sede presso la Banca Internazionale per la ricostruzione e gli Investimenti e i suoi organi fondamentali sono il Consiglio di amministrazione e il Segretariato. Detto Consiglio corrisponde al Consiglio dei Governatori della Banca Mondiale, “infatti ciascun Governatore della Banca Mondiale rappresenta di regola il proprio Stato anche nel Consiglio di amministrazione del Centro”. Mentre il Segretario generale e i vicesegretari sono eletti dal Consiglio di amministrazione subito dopo la nomina del Presidente e restano in carica per un periodo di sei anni e sono rieleggibili. Il Centro cura la formazione di due albi: uno per i conciliatori e l’altro per gli arbitri. Ogni albo ha la durata di sei anni salvo rinnovo. Il Centro ha piena responsabilità di diritto internazionale e gode di immunità e privilegi. Per quanto riguarda la giurisdizione del Centro, che “concerne ogni controversia legale che scaturisce direttamente da un investimento, tra uno Stato contraente e un cittadino di un altro Stato contraente purché le parti consentano per iscritto a sottometterla alla giurisdizione del Centro. Quando le Parti hanno dato il loro consenso”, ha spiegato Valentini, “nessuna di esse può unilateralmente ritirarlo”. La richiesta di conciliazione, che deve contenere ogni informazione relativa ai termini della controversia, l’identità delle parti e il consenso di queste alla procedura di conciliazione, deve essere diretta al Segretario generale il quale ne invierà una copia all’altra parte. Il procedimento è regolato dalle norme della Convenzione e “deve mirare a raggiungere una conciliazione nel più breve tempo possibile. Se dopo un ragionevole periodo di tempo non si raggiunge nessuna possibilità di conciliazione, la Commissione deve concludere e redigere un rapporto”. Diversa invece la procedura di arbitrato: “Ogni Stato contraente o qualsiasi cittadino di uno Stato contraente che intende iniziare un processo di arbitrato, deve indirizzare una domanda scritta al Segretario generale del Centro che ne invierà una copia all’altra parte”. La richiesta deve contenere i termini della controversia, l’identità delle parti e il loro consenso alla procedura d’arbitrato secondo le regole di procedura per la istituzione dei giudizi di conciliazione e arbitrato. Subito dopo la notifica della registrazione da parte del Segretario generale della richiesta, deve essere costituito il tribunale arbitrale (composto di un solo arbitro o di un numero dispari di arbitri secondo il desiderio delle parti e devono essere nominati dalle parti stesse). Come la Commissione suddetta, anche il tribunale è giudice della sua competenza e deve decidere le controversie secondo le norme di legge concordate dalle parti. In difetto di tale accordo il tribunale applicherà la legge dello Stato parte nella controversia e le norme del diritto internazionale in quanto applicabili. “Questa Convenzione”, si legge nelle conclusioni della relazione di Valentini, “riveste per la tutela degli investitori contribuendo a eliminare alcuni ostacoli che si frappongono agli investimenti privati”.

Un motivo in più perché gli imprenditori esteri guardino a San Marino per posizionare i loro investimenti.

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