Dichiarazione dei redditi per gli anni 2011-2013: termine ultimo fissato per il 15 dicembre. Fabrizio Cremoni: “Non può aderire chi ha un contenzioso aperto con l’Ufficio Tributario”.
di Alessandro Carli
Sull’argomento – il transitorio fiscale per gli anni 2011, 2012 e 2013 – siamo già intervenuti, presentando a grandi linee la normativa, che trova spazio tra gli articoli 20 e 22 della Legge numero 146 del 2014.
Torniamo a parlare di questo “condono” assieme a Fabrizio Cremoni, commercialista e consulente dell’Associazione Nazionale Industria San Marino, in quanto la data di scadenza per presentare la domanda si sta avvicinando ad ampie falcate: 15 dicembre 2014.
Chi sono, in estrema sintesi i beneficiari di questo “paracadute”?
“Il transitorio fiscale riguarda le persone fisiche e giuridiche che hanno presentato la dichiarazione dei redditi per gli anni 2011, 2012 e 2013. I contribuenti devono inviare un’istanza – attraverso il portale della PA – all’Ufficio Tributario per la definizione della posizione fiscale relativamente all’Imposta Generale sui Redditi (IGR). Il portale, in maniera automatica, esegue tutti i conti in pochi minuti. Affinché il transitorio fiscale sia efficace, è necessario che le persone paghino entro il 15 dicembre. Non può aderire al transitorio chi ha un contenzioso aperto con l’Ufficio Tributario per gli anni interessati. In questo caso, ci vengono incontro gli articoli 21-22 della Legge sopra menzionata, che specificano che possono essere estinte mediante il pagamento di una somma pari al 60-65% (a seconda del grado di giudizio) della maggiore imposta reclamata dall’Ufficio Tributario, maggiorata degli interessi calcolati fino alla data del pagamento”.
Quali sono gli importi minimi e quelli massimi?
“La posizione fiscale del contribuente viene definita attraverso il pagamento di importi ben definiti per ogni periodo d’imposta. Per le persone fisiche l’importo è di 250 euro all’anno, che in tre anni comporta una spesa di 750 euro. Per quel che concerne invece le persone fisiche titolari di reddito d’impresa, per gli esercenti arti e professioni e per le società e gli enti assimilati sono previste diverse fasce, definite in base all’ammortare dei ricavi lordi e dei compensi. Per una somma inferiore a 10 mila euro l’importo è di 300 euro all’anno, e così a salire, sino a 18 mila euro distribuiti in tre anni richiesti per chi supera i 10 milioni di euro all’anno”.
Pro e contro della norma?
“Qualora il contribuente aderisca al transitorio fiscale viene preclusa all’Ufficio Tributario la possibilità di effettuare accertamenti ai fini delle imposte dirette e viene consolidato l’eventuale credito/debito risultante dall’dichiarazione originaria presentata. Nel caso in cui il contribuente presenti perdite fiscali, l’adesione al transitorio determina, in deroga alla regola ordinaria di riportabilità, (80% sui tre anni successivi) la perdita definitiva dell’importo non ancora utilizzato”.
E se non si volesse aderire al transitorio fiscale?
“In questo caso il termine di prescrizione dell’accertamento slitta di un anno: il 2011 verrebbe posticipato al 2015 e così via”.
SCADENZE: SECONDO ACCONTO IGR
Prima dei termini per fare domanda al transitorio fiscale (15 dicembre 2014), i contribuenti devono mettere in agenda un’altra scadenza.
Come evidenziato dall’articolo 124 comma 2 della Legge numero 166 del 2010, tutti gli operatori economici sono tenuti nel corso dell’esercizio d’imposta al versamento di due acconti sull’imposta generale sui redditi di competenza.
Il primo entro il 30 giugno, e il secondo entro il 30 novembre, entrambi calcolati nella misura pari al 35% dell’imposta dovuta nell’esercizio precedente.