Disciplina le posizioni debitorie e creditorie con lo Stato. E’ inserito nelle Legge 146/2014 ed è obbligatorio.
Il progetto, nella sua fase di gestazione, era stato lanciato una manciata di anni fa (Legge numero 40 del 2011) ma solamente dall’estate 2014 in poi ha avuto una robusta accelerata, incontrando i favori delle imprese, spesso alle prese con il problema di dover effettuare una serie di versamenti anche cospicui mentre è in essere una richiesta di rimborso nei confronti dello Stato. Nella Legge numero 146 del 2014, più precisamente all’articolo 24, si parla di “conto fiscale”, un provvedimento che di fatto va a disciplinare e regolare le posizioni debitorie e creditorie tra l’Ufficio Tributario (un problema atavico che l’Italia ha già risolto) e i singoli contribuenti e che si muove attraverso il web. Come già anticipato da San Marino Fixing, si tratta, in estrema sintesi, di un “conto virtuale”, che si lega a un operatore economico e che non viene “creato” all’interno di un istituto bancario ma presso la Pubblica amministrazione.
Un conto di facile accesso – basta un click sul sito della PA – che permette di avere sotto controllo, in ogni momento, lo stato dell’arte del rapporto tra debito e credito. Ma andiamo a vedere come funziona, gli obblighi per gli operatori, gli importi minimi e molte altre importanti informazioni. Prima di entrare tra le pieghe del provvedimento, va detto che il conto fiscale è obbligatorio.
I contribuenti quindi sono tenuti a comunicare le coordinate del proprio conto corrente sul quale attraverso il conto fiscale saranno regolate le posizioni creditorie. Attenzione poi ai “minimi”: le posizioni debitorie e creditorie registrabili sul conto fiscale partono da 1 centesimo e sono esigibili o rimborsabili al raggiungimento dell’importo di 20 euro.
La liquidazione del credito
L’Ufficio Tributario prima di liquidare un credito a favore del contribuente deve coprire gli eventuali debiti del contribuente stesso, se il credito è sufficiente, e liquidare la differenza; se il credito è insufficiente, il debito diminuirà dell’importo pari al credito maturato, fermo restando l’applicazione degli interessi passivi se previsti. I debiti sono pagati al momento della loro compensazione con i crediti disponibili. La contabilizzazione degli incassi dei crediti e dei pagamenti dei debiti avvengono sulla base di elenchi/ruoli elaborati dalle procedure informatiche dell’Ufficio Tributario. Le dichiarazioni di debito richiamate da leggi e decreti in vigore, accettate ai fini della sospensione del pagamento dell’imposta sulle importazioni, sono sostituite dal rimborso provvisorio risultante in corso d’anno dall’applicazione del coefficiente attribuito alle richieste di rimborso presentate dall’operatore economico a fronte di cessioni all’esportazione e/o vendite allo Stato e a Enti Pubblici, nonché di cessioni di beni strumentali a operatori economici sammarinesi.