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San Marino, modifiche al diritto di famiglia

da Redazione

L’adottato, raggiunta l’età di 25 anni, accede alle informazioni che riguardano la propria origine e l’identità dei genitori biologici.

 

Sono passate un po’ sottotraccia le modifiche al Codice Penale e al Diritto di famiglia inserite nella Legge numero 140 del 2014. Legge che contiene, come vedremo, alcune note interessanti.

L’articolo 234 del CP adesso chiarisce che “chiunque, nell’uso dei poteri di correzione o disciplina, infligga punizioni corporali o utilizzi altri mezzi coercitivi o repressivi, è punito con la prigionia o con l’interdizione di primo grado dalla potestà genitoriale, dall’ufficio, professione od arte, qualora l’applicazione di tali punizioni o mezzi cagioni un pericolo al corpo o alla mente o una malattia alla persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata. La prigionia è di terzo grado se dal fatto deriva uno degli eventi indicati nell’articolo 156 o di quinto grado se ne deriva la morte”.

Sono inoltre state apportati aggiustativi all’articolo 57 della Legge numero 49 del 1986, quello sulla “Riforma del diritto di famiglia”. Dopo il comma I è stato aggiunta il seguente: “Il minore ha diritto alla tutela e alla sicurezza, e non può essere soggetto a punizioni corporali o ad altri trattamenti lesivi dell’integrità fisica e psicologica”.

In tema di adozioni, il minore ha diritto di essere informato delle proprie origini dai genitori adottivi “nei modi e termini opportuni, in ragione delle specifiche condizioni oggettive e soggettive.

L’adottato, raggiunta l’età di 25 anni, accede alle informazioni che riguardano la propria origine e l’identità dei genitori biologici.

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