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San Marino, misure di incentivazione per rilanciare il Paese

da Redazione

Detassazione degli utili reinvestiti: i punti salienti della circolare applicativa Ecco i coefficienti e le modalità previste per il comparto turistico.

 

La segreteria Finanze ha emesso una circolare applicativa sulle misure di incentivazione (Legge 166/2013 e Decreto Delegato n. 63/2014).

 

DETASSAZIONE UTILI REINVESTITI

Con riguardo al requisito dei dipendenti, qualora il numero degli stessi scenda al di sotto del numero minimo, per dimissioni o licenziamento, ai fini del mantenimento dei benefici, l’impresa deve ripristinare il numero minimo di 5 dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato o 3 dipendenti purché sammarinesi o residenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato entro 60 giorni dalla data da cui decorrono le dimissioni o i licenziamenti. Ai fini del soddisfacimento del requisito in parola si computano per intero anche i dipendenti in regime di part-time. Si rammenta che ai sensi dell’art.71 (Applicazione delle disposizioni di cui al Titolo IV, Capo I e II, alle attività economiche di nuova costituzione) possono accedere alle agevolazioni in esame le imprese che avviano il progetto di investimento nei primi tre periodi d’imposta dalla data di avvio della nuova impresa anche in assenza dei requisiti occupazionali previsti.

 

INVESTIMENTI INCENTIVATI

Possono beneficiare delle agevolazioni gli investimenti che non costituiscano semplice sostituzione di macchinari, impianti, o beni con altri di identica funzionalità documentandone le caratteristiche tecniche e produttive. Tale condizione non si applica qualora si tratti del primo investimento effettuato da una impresa che abbia le caratteristiche previste dall’art. 71 della L.166/2013.

Per gli investimenti in immobili il requisito occupazionale richiesto va inteso in senso aggiuntivo a quello indicato all’art.61 comma 2. Tale ulteriore requisito può essere assolto:

a) in via transitoria, fino al 31/12/2014, attraverso l’art. 75 comma 2 individuando i dipendenti interessati in occasione della presentazione del progetto di investimento di cui all’art.64;

b) entro il termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi riferito al primo periodo di imposta in cui si utilizza il predetto beneficio fiscale.

Il predetto requisito va mantenuto per l’intera durata del beneficio fiscale (6/8 anni). Nel caso di dimissioni o licenziamenti, si applica quanto detto in riferimento all’art.61 comma 2.

Alle predette disposizioni si debbono attenere anche le nuove attività economiche di cui all’art.71.

La sostituzione del bene immobile disciplinata al comma 4) va comunicata all’Ufficio Tributario ed all’Ufficio Industria Artigianato e Commercio ai fini di valutarne la congruenza e il valore precedentemente autorizzato. Qualora il bene immobile abbia un valore minore di quello sostituito si procede alla riduzione dell’importo autorizzato.

Si precisa inoltre che l’acquisizione di beni e servizi connessi all’investimento può essere oggetto di agevolazione indipendentemente dallo strumento giuridico utilizzato (es. locazione finanziaria anche a tasso zero, acquisto diretto, contratto di appalto, ecc.) attraverso la quale l’impresa acquisisce gli stessi beni e servizi; la norma si applica anche: a) agli interventi realizzati dalla stessa impresa richiedente (lavori in economia); e b) ad eventuali beni usati; in entrambi i casi dovrà essere presentata perizia giurata di soggetto abilitato nella materia o mediante certificazione da parte del sindaco revisore con trasmissione in occasione della richiesta all’Ufficio Industria Artigianato e Commercio.

 

INCENTIVI COMPARTO TURISTICO

La circolare applicativa poi fornire una serie di indicazioni relativamente all’art.63 (Coefficienti – Modalità applicative) comma l lettera b). Possono accedere gli operatori del settore ricettivo che realizzano, con attestato di fine lavori entro il 31/12/2018, investimenti di almeno una delle seguenti tipologie:

a) ampliamento con l’incremento del numero delle stanze ed un miglioramento della classificazione prevista dalle disposizioni in vigore;

b) interventi strutturali presso le attività ricettive rispetto alle barriere architettoniche con requisiti superiori a quelli minimi previsti dalle norme di settore;

Sono compresi negli investimenti di cui sopra anche l’acquisizione di beni riferibili alla lettera a) e c) dell’art.62 comma l.

Le caratteristiche degli investimenti sopraindicati debbono essere attestate all’atto della richiesta. Ai fini degli investimenti inerenti al D.D. n.63 del 2014 non si applica il criterio della occupazione aggiuntiva prevista per l’applicazione dell’art. 62 comma l lett. b), se sussiste un incremento occupazionale di almeno una unità dipendente secondo le indicazioni che seguono, è possibile accantonare fino al 70% al contrario tale percentuale diviene pari al 65%. Per determinare la percentuale di abbattimento degli utili, si deve tenere conto della media mensile dei dipendenti assunti nell’anno precedente a quello della richiesta rispetto a quello dell’anno in cui viene utilizzato il beneficio. L’accantonamento nella misura del 70% non è cumulabile con quello disciplinato dall’art. 70.

Per quanto riguarda la percentuale massima di reddito non imponibile che è pari al 70% si deve tenere in conto anche delle agevolazioni già autorizzate con riferimento al D.D. 65/2007, che restano valide sino al loro esaurimento. Il documento precisa che gli utili accantonabili agli effetti delle disposizioni in esame sono quelli “civili” derivanti dalla redazione del bilancio secondo le modalità previste dalla L. 47/2006 (”Legge sulle Società”) e successive modifiche. I benefici fiscali autorizzati decorrono dal periodo di imposta nel quale è stato presentato il progetto di investimento ai sensi dell’art.65 e per i successivi 5 o 7 per investimenti superiori ai 7 milioni di euro per complessivi 6 ovvero 8 periodi di imposta. In merito alla applicazione del comma 5, il vincolo si intende rimanere di 5/7 anni.

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