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San Marino, mutui sulla prima casa: sospensione per 12 mesi

da Redazione

E’ quanto previsto dal Decreto Delegato 104/2014 e riguarda le famiglie in difficoltà.

 

Al fine di supportare i nuclei familiari in difficoltà a causa della crisi economica in cui versa il Paese e i soggetti interessati da vicende di riduzione del personale e mobilità, in via straordinaria, il D.D. 104/2014 dispone “la sospensione per un periodo di 12 mesi del pagamento delle quote capitale dei mutui ipotecari e/o dei canoni di locazione finanziaria compresi quelli erogati ai sensi della L. 110/1994 e successive modifiche, relativi all’acquisto della prima casa e conclusi con banche e/o società finanziarie autorizzate all’esercizio delle attività”.

Dopo aver chiarito che l’agevolazione può essere usufruita una sola volta, andiamo a vedere i destinatari e l’iter per presentare le domande.

 

Articolo. 2: destinatari delle agevolazioni


I destinatari degli interventi sono le persone fisiche che, alla data di presentazione della domanda sono titolari di:

a) un mutuo ipotecario agevolato di cui alla L. 110/1994 e successive modifiche contratto per l’acquisto di una unità immobiliare da adibire a prima casa di durata originaria non inferiore a 5 anni e di importo originario non superiore a 133 mila euro;

b) un contratto di locazione finanziaria immobiliare stipulato ai sensi della L. 110/1994 e successive modifiche, per l’acquisto della prima casa di durata originaria non inferiore a cinque anni e di importo originario non superiore a 133 mila euro;

c) un contratto di mutuo ipotecario o di locazione finanziaria immobiliare stipulato con le banche e/o con le società finanziarie per l’acquisto della prima casa di durata originaria non inferiore a cinque anni e di importo originario non superiore a 150 mila euro.

L’ammissione all’agevolazione è subordinata ad almeno una delle seguenti voci.

a) cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di dimissioni volontarie, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo oppure pensionamento con esclusione del trattamento previdenziale temporaneo ai sensi della L. 150/2012;

b) sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni in un trimestre;

c) morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza.

Sono ammessi all’agevolazione di cui all’articolo 1, i titolari di contratto di mutuo/leasing ai sensi della Legge n. 110/1994 e successive modifiche, che abbiano già maturato un ritardo nel pagamento pari a due rate semestrali.

 

Articolo 3: casi di esclusione

 

Sono esclusi dall’agevolazione i titolari di contratto di mutuo o contratto di locazione finanziaria con ritardo nei pagamenti superiore a:

1) 2 rate/canoni qualora il pagamento abbia cadenza semestrale;

2) 4 rate/canoni qualora il pagamento abbia cadenza trimestrale;

3) 12 rate/canoni qualora il pagamento abbia cadenza mensile;

Esclusi anche i finanziamenti con rate/canoni insoluti già oggetto di rateizzazione con gli Istituti stipulanti; i finanziamenti con contratto risolto; i mutuatari o gli utilizzatori che hanno o garantiscono posizioni in sofferenza, partite incagliate, altre esposizioni scadute o sconfinanti da oltre 90 giorni; i finanziamenti con assicurazione che copre gli importi delle rate/canoni oggetto di sospensione.

 

Articolo. 4: domanda di ammissione

 

Il soggetto può presentare domanda di ammissione all’agevolazione entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto delegato alla banca o società finanziaria presso la quale è in corso di ammortamento il relativo mutuo o contratto di locazione finanziaria.

Alla domanda deve essere allegata la documentazione atta a dimostrare l’accadimento di uno degli eventi di cui all’articolo 2.

La richiesta deve essere sottoscritta da tutti i cointestatari del mutuo ipotecario o del contratto di leasing.

Il Decreto Delegato 104/2014 è scaricabile e consultabile su www.sanmarinofixing.com e anche sul sito www.consigliograndeegenerale.sm.

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