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San Marino, accordi di solidarietà ancora più flessibili

da Redazione

Sono diverse le novità introdotte dal Decreto Legge n. 100 del 30 giugno 2014. Sopraggiunta non idoneità alla mansione, le norme sono state riscritte.

 

Sullo scorso numero di San Marino Fixing vi abbiamo illustrato una parte del Decreto Legge n. 100/2014, emanato lo scorso 30 giugno, relativo agli “Interventi urgenti in materia di ammortizzatori sociali e di trattamento previdenziale temporaneo”.

Abbiamo focalizzato l’attenzione in particolare sulle questioni afferenti alla previdenza, con novità importanti per i lavoratori disoccupati con un’età vicina alla pensione. La questione è delicata in quanto, se l’intervento ha scopi solidaristici, per andare a tutelare una categoria di persone in difficoltà, le conseguenze vengono tuttavia riverberate sul fondo pensioni, già gravato dai prepensionamenti nella pubblica amministrazione e soprattutto dallo squilibrio di questi ultimi anni nel rapporto tra il numero degli occupati (che versano i propri contributi) e di pensionati (a cui il fondo eroga il denaro maturato).

Se vi siete persi il numero 27 di Fixing, gli aspetti pratici e le nostre riflessioni li potete ritrovare sul nostro sito internet, www.sanmarinofixing.com.

Questa volta invece affrontiamo le novità di maggiore interesse per le imprese previste dal Decreto 100/2014, quelle relative agli Accordi di Solidarietà (previsti all’art. 8) e quelle legate alla Sopravvenuta non idoneità alla mansione (art. 9).

 

I nuovi Accordi di solidarietà

 

L’articolo 8 del DL 100/2014 riscrive tutti i criteri e le modalità per l’attivazione dei contratti di solidarietà. Di conseguenza, sono abrogati e sostituiti l’art. 29 della Legge 73/2010 e l’art. 17 del Decreto 156/2011, che si riferivano a questo particolare istituto.

In particolare viene stabilito, quale condizione preliminare per il ricorso agli Accordi di Solidarietà, l’utilizzo della Cassa Integrazione Guadagni per almeno 2 mesi effettivi (325 ore per il contratto industria) nell’arco degli ultimi sei mesi; inoltre i lavoratori interessati da tale procedura devono essere almeno 3.

Lo strumento è stato reso più flessibile, ad esempio con la possibilità di effettuare, in casi particolari, fino ad un massimo di 7 richiami al lavoro per trimestre con un minimo di due giornate lavorative.

La durata massima del contratto di solidarietà è stata portata definitivamente a 12 mesi, inoltre per le aziende che alla data del 30 giugno 2014 hanno già utilizzato 12 mesi, c’è la possibilità di sottoscrivere l’accordo per un ulteriore periodo massimo di 12 mesi.

 

Sopraggiunta Non idoneità alla mansione


In materia di sopraggiunta inidoneità alla mansione, l’articolo 9 sostituisce integralmente l’art.30 L.73/2010 così come modificato dall’art.19 L.156/2011.

Le modifiche/integrazioni introdotte riguardano diversi aspetti, i più rilevanti sono i seguenti.

Il comma 7, in base al quale ove non sia confermato il giudizio d’inidoneità alla mansione specifica (parziale, totale, temporanea o permanente) espresso dal medico del lavoro, l’UOS Medicina e Igiene del Lavoro ora dispone la modifica o la revoca dello stesso.

Il comma 11 per il quale, durante il periodo che intercorre tra il giudizio d’inidoneità totale permanente e la decorrenza del preavviso di licenziamento ed anche nel periodo intercorrente tra il primo giudizio d’inidoneità totale temporanea o permanente del medico del lavoro e quello di conferma da parte dell’OOS, il lavoratore percepirà l’indennità economica per inabilità temporanea. In tal caso il datore di lavoro non dovrà corrispondere i salari differiti.

Infine il comma 12, nell’ipotesi in cui il giudizio d’inidoneità del medico del lavoro non sia confermato dall’UOS Medicina del Lavoro, il lavoratore avrà diritto a percepire l’intera retribuzione ed il datore di lavoro dovrà rifondere i costi relativi al periodo d’indennità economica.

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