Dichiarazione dei redditi: il bonus riconosciuto come sconto netto sull’Irpef. CSU: l’importo complessivo non andrà ad aumentare l’imponibile IGR.
di Alessandro Carli
Non è certamente la panacea di tutti i mali – giusto pochi giorni fa la nota di Eurostat che ha sottolineato come il tasso di occupazione in Italia sia sceso sotto al 60%, peggior performance dal 2002 – però certamente ritrovarsi a fine anno sino a 640 euro (da maggio a dicembre, 960 euro nel 2015) in più fa decisamente comodo.
Anche i lavoratori frontalieri, così come i cassintegrati e chi percepisce indennità di mobilità e disoccupazione, riceveranno il bonus Irpef da 80 euro (bonus che, lo ricordiamo coinvolgerà circa 10 milioni di lavoratori italiani). Lo stabilisce la circolare 9/E dell’Agenzia delle Entrate: nel documento, 18 pagine, il paragrafo che interessa chi tutti i giorni si dirige verso il Titano (ma non solo: ne beneficeranno anche i frontalieri liguri che lavorano all’estero) è il 3.2, che affronta il tema delle retribuzioni convenzionali e altre disposizioni di favore.
“Il decreto che ha introdotto il credito – testualmente la circolare 9/E dell’Agenzia delle Entrate -, nello stabilire i presupposti per la sua erogazione, non ha definito anche regole volte a differenziarne l’applicazione in funzione delle eventuali disposizioni particolari che interessino determinate tipologie di lavoratori. Pertanto, al di fuori dei casi in cui tali altre disposizioni particolari prevedano diversamente (come, ad esempio, nel caso dell’imposta sostitutiva sugli incrementi di produttività), la verifica della spettanza del credito deve essere effettuata in base alle regole generali. Quindi, i lavoratori che determinano il reddito di lavoro dipendente in base alle retribuzioni convenzionali di cui al comma 8-bis dell’art. 51 del TUIR, ove sussistano i requisiti previsti dal comma 1-bis dell’art. 13 del TUIR, possono fruire del credito, in quanto si tratta di contribuenti i cui redditi di lavoro dipendente, sia pure determinati con modalità diverse da quelle ordinarie, confluiscono comunque nel reddito complessivo. Per i lavoratori frontalieri, l’art. 1, comma 175, della legge n. 147 del 2013 prevede che “a decorrere dal 1º gennaio 2014, il reddito da lavoro dipendente prestato all’estero in zona di frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano, concorre a formare il reddito complessivo per l’importo eccedente 6.700 euro”.
Per detti lavoratori, la verifica della spettanza del credito e la determinazione del relativo importo in relazione al reddito complessivo va effettuata tenendo conto del reddito di lavoro dipendente eccedente l’importo di 6.700 euro.
In estrema sintesi quindi potranno beneficiare del bonus Irpef sino a 80 euro anche i lavoratori frontalieri che risiedono in Italia e che hanno un reddito complessivo all’estero sino a un tetto di 30.700 euro. Per chi invece percepisce uno stipendio annuale tra i 30.700 euro e i 32.700 euro avrà un bonus inferiore, a scalare.
Il bonus Irpef per lavoratori dipendenti e assimilati sarà riconosciuto in busta paga, a partire da maggio, senza dover fare alcuna domanda. Il credito, riservato a chi guadagna fino a 26mila euro (per i frontalieri vanno aggiunti i 6.700 euro di franchigia), sarà infatti erogato direttamente dai datori di lavoro in tutti i casi in cui l’imposta lorda dell’anno è superiore alle detrazioni per lavoro dipendente.
CSU
Dalla Centrale Sindacale Unitaria qualche spiegazione in più, anche sotto il profilo pratico. Anzitutto le retribuzioni dei frontalieri non risentono del buono di 80 euro, e quindi non compare nelle loro buste paga. Nella dichiarazione dei redditi italiana per il 2014, che si farà nel 2015, il valore di 640 euro (8 mesi) sarà riconosciuto come sconto netto sull’Irpef. Quindi, questi 80 euro mensili non andranno ad aumentare l’imponibile (IGR) sui cui viene calcolata la tassazione dei frontalieri.